Riduzioni e esenzioni IMU nella Legge di Bilancio 2021

Nuovo anno e nuove esenzioni e riduzioni IMU portate in dono dalla Legge di Bilancio 2021. Vediamole nel dettaglio.

Riduzione IMU pensionati non residenti

A decorrere dall’anno 2021 viene ridotta a metà l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia

Esenzione IMU nei territori colpiti dal sisma

Si proroga l’esenzione dell’applicazione dell’imposta municipale propria per alcuni comuni interessati dagli eventi sismici del 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021

Esenzione della I rata IMU 2021

A seguito delle difficoltà dovute all’emergenza epidemiologica COVID-10 viene disposta l’esenzione della prima rata IMU 2021 relativa a:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Interventi sull’agricoltura nella Legge di Bilancio 2021

Vediamo alcune delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2021 in tema di agricoltura.

Esenzione Irpef coltivatori diretti e Iap

È stata estesa al 2021 l’esenzione totale ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola.

Percentuali di compensazione cessione di animali vivi

Anche per il 2021 le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all’8%.

Imposta di registro cessione terreni agricoli a Iap e coltivatori diretti

Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria anche al fine di una maggiore efficienza produttiva nazionale, per l’anno 2021 gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze con valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici vigenti, che vengano posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l’imposta di registro fissa – pari ad 200 euro – mentre resta sempre dovuta l’imposta ipotecaria in misura fissa e l’imposta catastale all’1%.

Proroga dell’esonero contributivo per giovani coltivatori diretti e Iap

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributo presso l’assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni.

Sostegno al reddito nel settore della pesca

Ai lavoratori marittimi imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e ai pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, che sospendono o riducono l’attività lavorativa o che hanno subìto una riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1.01.2021 e il 30.06.2021.

Per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca e per i pescatori autonomi la riduzione del reddito del 1° semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33% rispetto al reddito del 1° semestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

La domanda deve essere presentata all’Inps, per i lavoratori subordinati, entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e, per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca e per i pescatori autonomi, entro il 30.09.2021.

Smart Money: nuovi contributi a fondo perduto alle Startup Innovative

Con il termine “Smart Money” vengono identificate le agevolazioni previste dal Decreto Rilancio a favore del rafforzamento delle start-up innovative, sostenendole nella realizzazione di progetti di sviluppo e facilitandone l’incontro con l’ecosistema dell’innovazione. Si tratta di agevolazioni sottoforma di contributi a fondo perduto concessi ai sensi del Regolamento “de minimis”, con una dotazione finanziaria è di 9,5 milioni di Euro per l’anno 2020.

Le agevolazioni, gestite da Invitalia tramite una procedura valutativa con procedimento a sportello, sono concesse secondo due linee di intervento:

  • la realizzazione di piani di attività per la realizzazione di un progetto di sviluppo, svolto in collaborazione con gli attori dell’ecosistema dell’innovazione operanti per lo sviluppo di imprese innovative;
  • l’investimento in capitale di rischio delle start-up innovative, destinatarie della delibera di ammissione all’agevolazione di cui al punto precedente, da parte degli attori dell’ecosistema dell’innovazione.

Ambito applicativo soggettivo 

Possono beneficiare delle agevolazioni le start-up innovative che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:

  • siano classificabili come piccole imprese, ai sensi dell’allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
  • siano regolarmente costituite da meno di 24 mesi e iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese;
  • si trovino nelle prime fasi di avviamento dell’attività o nella prima fase di sperimentazione dell’idea d’impresa (pre-seed), oppure nella fase di creazione della combinazione product/market fit (seed);
  • abbiano sede legale e operativa in Italia;
  • non rientrino tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • abbiano restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Mise un ordine di recupero;
  • siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.;
  • i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
  • non operino nei settori dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura.

Le agevolazioni sono accessibili anche alle persone fisiche che intendono costituire una startup innovativa, purché provvedano alla costituzione e all’inoltro della domanda di iscrizione nella sezione ordinaria e speciale del Registro delle imprese, entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

Attori dell’ecosistema dell’innovazione abilitati

I soggetti abilitati a operare nell’ambito di entrambe le linee di intervento “Smart Money”, sia come erogatori dei servizi ammissibili a sostegno del progetto di sviluppo, sia come investitori nel capitale di rischio della start-up innovativa, sono i seguenti:

  • incubatori certificati e acceleratori, di cui all’articolo 25, comma 5, D.L. 179/2012 e D.M. 22.12.2016;
  • innovation hub;
  • organismi di ricerca.

Sono abilitati ad attuare gli interventi nel capitale di rischio i seguenti ulteriori attori:

  • business angels, investitori informali privati che supportano con capitali e capacità gestionali la nascita e il primo stadio di sviluppo dei progetti imprenditoriali (in possesso di know-how strategico-gestionale maturato par almeno 2 anni in imprese private);
  • investitori qualificati, individuati dall’articolo 100 D.Lgs. 58/1998.

Ambito applicativo oggettivo

Alla base delle agevolazioni “Smart Money” vi è un progetto di sviluppo della start-up innovativa dotato delle seguenti caratteristiche:

  • fondato su una soluzione innovativa da proporre sul mercato già individuata al momento della presentazione della domanda di agevolazione, sebbene da definire negli aspetti più operativi, che soddisfi esigenze che rendano il progetto scalabile;
  • previsione dell’impegno diretto dei soci dell’impresa proponente e/o di un team dotati di capacità tecniche e gestionali adeguate o, in alternativa, previsione del consolidamento del team e di tali capacità tramite la ricerca di professionalità reperibili sul mercato;
  • finalità volta alla realizzazione del prototipo (Minimum Viable Product) o alla prima applicazione industriale del prodotto o servizio per attestare i feedback dei clienti e/o investitori.

Realizzazione di piani di attività

È riconosciuto un contributo a fondo perduto in misura pari all’80% delle spese dei servizi ammissibili, nel limite di euro 10.000,00 di agevolazione per start-up innovativa. I servizi devono rientrare negli ambiti indicati dall’articolo 12 D.M. 18.09.2020 ed essere connessi alla realizzazione di un piano di attività:

  • di durata non inferiore a 12 mesi;
  • svolto in collaborazione con gli attori dell’ecosistema dell’innovazione.

Ambiti dei servizi agevolabili

  • La consulenza organizzativa, operativa e strategica finalizzata allo sviluppo e all’implementazione del progetto
  • La gestione della proprietà intellettuale
  • Il supporto nell’autovalutazione della maturità digitale
  • Lo sviluppo e lo scouting di tecnologie
  • La prototipazione, ad esclusione del prototipo funzionale
  • I lavori preparatori per campagne di crowfunding
  • La messa a disposizione dello spazio fisico e dei relativi servizi accessori di connessione e networking necessari per lo svolgimento delle attività di progetto, solo se associata alla fornitura di servizi rientranti negli ambiti dei punti precedenti

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese dei servizi rientranti negli ambiti di cui sopra:

  • sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
  • sostenute entro 18 mesi dalla delibera di ammissione;
  • con spesa minima di euro 10.000,00;
  • pagate esclusivamente con conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.

Investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative

A fronte dell’investimento nel capitale di una start-up innovativa già destinataria del contributo per la realizzazione di piani di attività è riconosciuta un’ulteriore agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto, in misura pari al 100% dell’investimento, nel limite complessivo di 30.000,00 euro per impresa.

Ulteriore contributo per i beneficiari di Resto al Sud in Sicilia

La Regione Siciliana, con Decreto Presidenziale n. 28/2020, ha definito il regolamento per l’attuazione delle agevolazioni a favore dei beneficiari del contributo “Resto al Sud” in Sicilia.

L’agevolazione consiste in un contributo, riconosciuto dall’anno 2020 ed entro il 31 dicembre 2022, parametrato alle imposte di spettanza della Regione versate per ciascuno dei primi tre periodi d’imposta decorrenti da quello di presentazione dell’istanza, a titolo:

  • di addizionale regionale Irpef
  • di tassa automobilistica per i mezzi necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso con l’istanza Resto al Sud o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti
  • di imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per l’acquisto di beni immobili connessi allo svolgimento dell’attività.

Per accedere al contributo i soggetti beneficiari dovranno presentare, dal 15 maggio al 31 maggio di ciascun anno (dal 15 al 31 dicembre, per l’anno 2020), un’istanza all’Assessorato regionale dell’economia – Dipartimento delle finanze e del credito, indicando:

  • gli identificativi dell’impresa
  • l’ubicazione dei locali dove si svolge l’attività economica
  • il settore di appartenenza
  • il limite di aiuto utilizzabile
  • l’ammontare complessivo del contributo richiesto
  • gli altri dati indicati nel provvedimento di approvazione del modello di istanza
  • l’impegno al rispetto del «de minimis»
  • l’indicazione degli elementi indispensabili per la richiesta delle informazioni antimafia e del DURC
  • l'indicazione annua della stima dei versamenti su cui spetta il beneficio
  • la dichiarazione di essere soggetto beneficiario dell'agevolazione “Resto al Sud” e che e che non è stata disposta le revoca delle agevolazioni previste.

L’utilizzo del contributo è consentito entro il terzo anno successivo a quello di presentazione dell’istanza e comunque entro i limiti dell’importo maturato in ragione degli effettivi versamenti annui delle imposte effettuati nell’anno di presentazione dell’istanza e nei due anni immediatamente successivi, comunicati annualmente nel mese di ottobre all’Assessorato, mediante perizia giurata redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili.

Il contributo viene utilizzato esclusivamente in compensazione nei limiti dell’importo riconosciuto e a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stato comunicato all’Assessorato.

In caso di incapienza il contribuente potrà utilizzare il contributo residuo anche successivamente e, comunque, non oltre il quarto annuo successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Regione Sicilia: predisposta la chiusura degli esercizi commerciali la domenica e i festivi

Si comunica ai Clienti con sede nella Regione Siciliana che, a far data dal 21 novembre 2020 e sino al 31 dicembre 2020 il Presidente della Regione Siciliana ha disposto la chiusura, nei giorni festivi e domenicali, di tutte le attività commerciali autorizzate, compresi i mercati rionali e le vendite ambulanti, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie.

E' comunque sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Il nostro studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento

Eliminata la seconda rata IMU per le attività in zona rossa

Il Decreto Ristori bis, riprendendo l’agevolazione già prevista dal precedente decreto Ristori, estende l’agevolazione dell’eliminazione della seconda rata IMU per le seguenti attività, esercitate in zona rossa:

47.19.10 Grandi magazzini 200%

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 200%

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa 200%

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 200%

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 200%

47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 200%

47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 200%

47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 200%

47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 200%

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 200%

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 200%

47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 200%

47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 200%

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 200%

47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico 200%

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 200%

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 200%

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 200%

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 200%

47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 200%

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 200%

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 200%

47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 200%

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) 200%

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato 200%

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 200%

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 200%

47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) 200%

47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 200%

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 200%

47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 200%

47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) 200%

47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 200%

47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 200%

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 200%

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 200%

47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 200%

47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) 200%

47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 200%

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 200%

47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne 200%

47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 200%

47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento 200%

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 200%

47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 200%

47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio200%

47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso 200%

47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 200%

47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 200%

47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 200%

47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) 200%

96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 200%

96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 200%

96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 200%

96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro 200%

96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 200%

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 200%

Le imprese che esercitano una delle suddette attività come attività prevalente non dovrà pagare la seconda rata Imu, in scadenza il 16 dicembre 2020, per gli immobili di loro proprietà nei quali esercitano l’attività (es. artigiano che svolge la propria attività nel laboratorio artigianale di sua proprietà).

Decreto Ristori-bis – Rinvio di alcune tipologie di versamenti fiscali e contributivi

Il Decreto Ristori-bis interviene disponendo alcune sospensioni e proroghe di versamenti di imposte e contributi a causa dell’epidemia da Coronavirus. Vediamo di cosa si tratta.

Slittamento dell’acconto di novembre per i soggetti ISA

Un primo intervento di proroga riguarda le imposte e dirette e l’Irap e, per la precisione, il pagamento del secondo acconto in scadenza il 30 novembre con una sua proroga al 30 aprile 2021.

La possibilità di proroga riguarda le categorie economiche elencate negli Allegato 1 e Allegato 2 del Decreto Ristori-bis per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) o che, anche se non hanno avuto gli ISA approvati, rientrano nelle seguenti categorie:

  • i contribuenti che adottano il regime fiscale forfetario o di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
  • i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, aventi i requisiti indicati per fruire della proroga;
  • i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA (ad esempio, contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività).

Le suddette attività beneficiano tutte della proroga se si trovano all’interno delle zone rosse. Per le zone arancioni (come ad esempio la Sicilia) la proroga è prevista esclusivamente per gli esercenti l’attività di gestione di ristoranti.

Per tutte queste attività il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e IRAP dovuto entro il 30 novembre 2020 può essere effettuato entro il 30 aprile 2021 senza alcuna maggiorazione.

Rimane comunque in vigore la norma del Decreto Agosto che prevede un’analoga proroga, ma limitata ai soggetti ISA che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Sospensione dei versamenti di ritenute, addizionali e IVA di novembre

Una seconda opportunità del Decreto Ristori-bis riguarda la sospensione delle imposte dovute dai sostituti sui redditi di lavoro dipendente, addizionali e dell’Iva relativi al mese di novembre.

Così il 16 novembre, per i soggetti interessati, non dovranno essere effettuati i versamenti relativi:

  • ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973) e alle trattenute relative all’addizionale IRPEF regionale e comunale, da parte dei soggetti che operano in qualità di sostituti d'imposta;
  • ai versamenti relativi all'IVA.

La sospensione si applica ai soggetti che:

  • esercitano le attività economiche sospese di cui al D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (quali, ad esempio, palestre, piscine, musei, discoteche) indipendentemente dalla zona, sia essa gialla, arancione o rossa;
  • esercitano le attività dei servizi di ristorazione nelle zone rosse o arancioni;
  • operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 oppure esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e si trovano nelle zone rosse.

La sospensione è valida fino al 16 marzo 2021 ed entro quella data andrà versato l’intero importo in un’unica soluzione o suddiviso in 4 rate mensili.

Decreto Ristori – Nuovo fondo perduto per le imprese

A seguito dei nuovi provvedimenti restrittivi che stanno interessando alcune attività commerciali, non ultimi quelli previsti dal DPCM del 24 ottobre 2020, il Decreto Ristori prevede un nuovo contributo a fondo perduto per coprire in parte i danni conseguenti.

Il fondo perduto spetta solo per alcune categorie di attività che hanno una partita Iva attiva al 24 ottobre 2020.

Per accedere a beneficio permane la condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Questo requisito non si applica, e quindi il fondo perduto spetterà comunque, a chi ha avviato l’attività a partire dall’1 gennaio 2019.

Il contributo spettante è pari alla diminuzione del fatturato tra aprile 2020 ed aprile 2019, moltiplicata per una percentuale diversa a seconda della tipologia di attività.

Vediamo quindi le attività interessate (l’attività dev’essere quella prevalente) e i relativi moltiplicatori:

  • 493210 – Trasporto con taxi
  • 493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
  • 493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
  • 551000 – Alberghi
  • 552010 – Villaggi turistici
  • 552020 – Ostelli della gioventù
  • 552030 – Rifugi di montagna
  • 552040 – Colonie marine e montane
  • 552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
  • 552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
  • 553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
  • 559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
  • 561011-Ristorazione con somministrazione
  • 561012-Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 561030-Gelaterie e pasticcerie
  • 561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti
  • 561042-Ristorazione ambulante
  • 561050-Ristorazione su treni e navi
  • 562100-Catering per eventi, banqueting
  • 563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina
  • 591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
  • 591400-Attivita’ di proiezione cinematografica
  • 749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
  • 773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e Spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
  • 799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
  • 799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
  • 799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
  • 823000-Organizzazione di convegni e fiere
  • 855209 – Altra formazione culturale
  • 900101 – Attività nel campo della recitazione
  • 900109 – Altre rappresentazioni artistiche
  • 900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
  • 900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie
  • 900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
  • 900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
  • 920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
  • 931110-Gestione di stadi
  • 931120-Gestione di piscine
  • 931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti
  • 931190-Gestione di altri impianti sportivi nca
  • 931200-Attivita’ di club sportivi
  • 931300-Gestione di palestre
  • 931910-Enti e organizzazioni sportive promozione di eventi sportivi
  • 931999-Altre attività sportive nca
  • 932100-Parchi di divertimento e parchi tematici
  • 932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili
  • 932930-Sale giochi e biliardi
  • 932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
  • 949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
  • 949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca
  • 960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
  • 960905 – Organizzazione di feste e cerimonie
  • 960420-Stabilimenti termali

Quindi, ad esempio, un’attività di ristorazione con somministrazione che abbia avuto un calo di fatturato, tra aprile 2020 e aprile 2019, pari a 4.000 euro riceverà un contributo del 200%, pari a 8.000 Euro.

Il contributo verrà erogato in automatico ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto precedente e che rientrano nei suddetti codici attività. Per chi, invece, non aveva beneficiato del precedente contributo (ad es. perché non aveva presentato la relativa istanza) dovrà presentare una nuova istanza di accesso per vedersi riconosciuto il contributo.

Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

Con il Decreto Ristori assistiamo ad un nuovo ampliamento degli strumenti di protezione dei lavoratori, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19.

È infatti possibile richiedere trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 per una durata massima di 6 settimane nel periodo ricompreso tra il 16.11.2020 e il 31.01.2021.

Per usufruire delle 6 nuove settimane è necessario che sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane del decreto agosto e che detto periodo sia già decorso. Questa limitazione non si applica alle attività economiche appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020, i cui codici di attività si riportano per comodità:

  • 493210 – Trasporto con taxi
  • 493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
  • 493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
  • 551000 – Alberghi
  • 552010 – Villaggi turistici
  • 552020 – Ostelli della gioventù
  • 552030 – Rifugi di montagna
  • 552040 – Colonie marine e montane
  • 552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
  • 552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
  • 553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
  • 559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
  • 561011-Ristorazione con somministrazione
  • 561012-Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 561030-Gelaterie e pasticcerie
  • 561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti
  • 561042-Ristorazione ambulante
  • 561050-Ristorazione su treni e navi
  • 562100-Catering per eventi, banqueting
  • 563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina
  • 591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
  • 591400-Attivita’ di proiezione cinematografica
  • 749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
  • 773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e Spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
  • 799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
  • 799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
  • 799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
  • 823000-Organizzazione di convegni e fiere
  • 855209 – Altra formazione culturale
  • 900101 – Attività nel campo della recitazione
  • 900109 – Altre rappresentazioni artistiche
  • 900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
  • 900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie
  • 900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
  • 900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
  • 920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
  • 931110-Gestione di stadi
  • 931120-Gestione di piscine
  • 931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti
  • 931190-Gestione di altri impianti sportivi nca
  • 931200-Attivita’ di club sportivi
  • 931300-Gestione di palestre
  • 931910-Enti e organizzazioni sportive promozione di eventi sportivi
  • 931999-Altre attività sportive nca
  • 932100-Parchi di divertimento e parchi tematici
  • 932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili
  • 932930-Sale giochi e biliardi
  • 932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
  • 949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
  • 949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca
  • 960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
  • 960905 – Organizzazione di feste e cerimonie
  • 960420-Stabilimenti termali

Per accedere alle nuova misure sarà dovuto un contributo addizionale, determinato sulla base del raffronto del fatturato aziendale del 1° semestre 2020 rispetto al 1° semestre 2019. Nello specifico il contributo sarà pari:

  • al 9% della retribuzione globale spettante ai lavoratori per i quali si chiede il beneficio, se la riduzione del fatturato nel primo semestre è stata inferiore al 20%;
  • al 18% della retribuzione globale spettante ai lavoratori per i quali si chiede il beneficio, in caso di nessuna riduzione di fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto:

  • dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%
  • dai datori di lavoro che hanno iniziato l’attività di impresa successivamente all’1 gennaio 2019
  • dai datori di lavoro appartenenti all’elenco di attività danneggiate così come sopra riportate

Le domande di accesso dovranno essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro il 30.11.2020.

Sospensione contributiva nei settori limitati dal DPCM 24 ottobre 2020 ed esonero contributivo generalizzato

Sospensione contributiva

Il Decreto Ristori prevede che, per i datori di lavoro privati che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

La sospensione dei termini si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Dpcm 24.10.2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO qui di seguito riportati:

  • 493210 – Trasporto con taxi
  • 493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
  • 493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
  • 551000 – Alberghi
  • 552010 – Villaggi turistici
  • 552020 – Ostelli della gioventù
  • 552030 – Rifugi di montagna
  • 552040 – Colonie marine e montane
  • 552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
  • 552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
  • 553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
  • 559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
  • 561011-Ristorazione con somministrazione
  • 561012-Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 561030-Gelaterie e pasticcerie
  • 561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti
  • 561042-Ristorazione ambulante
  • 561050-Ristorazione su treni e navi
  • 562100-Catering per eventi, banqueting
  • 563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina
  • 591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
  • 591400-Attivita’ di proiezione cinematografica
  • 749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
  • 773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e Spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
  • 799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
  • 799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
  • 799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
  • 823000-Organizzazione di convegni e fiere
  • 855209 – Altra formazione culturale
  • 900101 – Attività nel campo della recitazione
  • 900109 – Altre rappresentazioni artistiche
  • 900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
  • 900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie
  • 900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
  • 900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
  • 920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
  • 931110-Gestione di stadi
  • 931120-Gestione di piscine
  • 931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti
  • 931190-Gestione di altri impianti sportivi nca
  • 931200-Attivita’ di club sportivi
  • 931300-Gestione di palestre
  • 931910-Enti e organizzazioni sportive promozione di eventi sportivi
  • 931999-Altre attività sportive nca
  • 932100-Parchi di divertimento e parchi tematici
  • 932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili
  • 932930-Sale giochi e biliardi
  • 932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
  • 949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
  • 949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca
  • 960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
  • 960905 – Organizzazione di feste e cerimonie
  • 960420-Stabilimenti termali

I dati identificativi saranno comunicati, a cura dall'Agenzia delle Entrate, a Inps e a Inail, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail sospesi ai sensi della presente disposizione  sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16.03.2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della 1ª rata entro il 16.03.2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Esonero contributivo

In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti di Cigo, assegno ordinario e Cig in deroga è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31.01.2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, riparametrato e applicato su base mensile.

Esonero contributivo filiere agricole, della pesca e dell’aquacoltura

Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.

L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote

di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16.12.2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020.

Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16.11.2020 nella misura pari a 1/12 della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail.

Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel 4° trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16.06.2021.

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