Eliminazione della seconda rata IMU

Il Decreto Ristori elimina totalmente l’obbligo di versamento della seconda rata IMU per le attività danneggiate dalle limitazioni disposte dal DPCM 24 ottobre 2020. L’elenco delle attività, inserito nell’allegato 1 del Decreto, viene qui riportato per comodità:

  • 493210 – Trasporto con taxi
  • 493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
  • 493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
  • 551000 – Alberghi
  • 552010 – Villaggi turistici
  • 552020 – Ostelli della gioventù
  • 552030 – Rifugi di montagna
  • 552040 – Colonie marine e montane
  • 552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
  • 552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
  • 553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
  • 559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
  • 561011-Ristorazione con somministrazione
  • 561012-Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 561030-Gelaterie e pasticcerie
  • 561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti
  • 561042-Ristorazione ambulante
  • 561050-Ristorazione su treni e navi
  • 562100-Catering per eventi, banqueting
  • 563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina
  • 591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
  • 591400-Attivita’ di proiezione cinematografica
  • 749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
  • 773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e Spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
  • 799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
  • 799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
  • 799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
  • 823000-Organizzazione di convegni e fiere
  • 855209 – Altra formazione culturale
  • 900101 – Attività nel campo della recitazione
  • 900109 – Altre rappresentazioni artistiche
  • 900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
  • 900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie
  • 900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
  • 900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
  • 920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
  • 931110-Gestione di stadi
  • 931120-Gestione di piscine
  • 931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti
  • 931190-Gestione di altri impianti sportivi nca
  • 931200-Attivita’ di club sportivi
  • 931300-Gestione di palestre
  • 931910-Enti e organizzazioni sportive promozione di eventi sportivi
  • 931999-Altre attività sportive nca
  • 932100-Parchi di divertimento e parchi tematici
  • 932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili
  • 932930-Sale giochi e biliardi
  • 932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
  • 949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
  • 949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca
  • 960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
  • 960905 – Organizzazione di feste e cerimonie
  • 960420-Stabilimenti termali

Le imprese che esercitano una delle suddette attività come attività prevalente non dovrà pagare la seconda rata Imu, in scadenza il 16 dicembre 2020, per gli immobili di loro proprietà nei quali esercitano l’attività (es. artigiano che svolge la propria attività nel laboratorio artigianale di sua proprietà).

Esteso il credito d’imposta locazioni per le attività danneggiate dalle nuove limitazioni COVID

Con il Decreto Ristori, per venire incontro alle attività danneggiate dalle limitazioni disposte dal DPCM 24 ottobre 2020, è stato esteso il credito d’imposta locazioni già previsto dai precedenti provvedimenti emergenziali.

In particolar modo il nuovo credito spetta alle imprese che svolgano, come come prevalente, un’attività rientrante in uno dei seguenti codici attività:

  • 493210 – Trasporto con taxi
  • 493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
  • 493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
  • 551000 – Alberghi
  • 552010 – Villaggi turistici
  • 552020 – Ostelli della gioventù
  • 552030 – Rifugi di montagna
  • 552040 – Colonie marine e montane
  • 552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
  • 552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
  • 553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
  • 559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
  • 561011-Ristorazione con somministrazione
  • 561012-Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 561030-Gelaterie e pasticcerie
  • 561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti
  • 561042-Ristorazione ambulante
  • 561050-Ristorazione su treni e navi
  • 562100-Catering per eventi, banqueting
  • 563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina
  • 591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
  • 591400-Attivita’ di proiezione cinematografica
  • 749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
  • 773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e Spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
  • 799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
  • 799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
  • 799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
  • 823000-Organizzazione di convegni e fiere
  • 855209 – Altra formazione culturale
  • 900101 – Attività nel campo della recitazione
  • 900109 – Altre rappresentazioni artistiche
  • 900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
  • 900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie
  • 900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
  • 900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
  • 920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
  • 931110-Gestione di stadi
  • 931120-Gestione di piscine
  • 931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti
  • 931190-Gestione di altri impianti sportivi nca
  • 931200-Attivita’ di club sportivi
  • 931300-Gestione di palestre
  • 931910-Enti e organizzazioni sportive promozione di eventi sportivi
  • 931999-Altre attività sportive nca
  • 932100-Parchi di divertimento e parchi tematici
  • 932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili
  • 932930-Sale giochi e biliardi
  • 932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
  • 949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
  • 949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca
  • 960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
  • 960905 – Organizzazione di feste e cerimonie
  • 960420-Stabilimenti termali

Il credito d’imposta è sempre pari:

  • al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo
  • al 30% (50% per le strutture turistico ricettive) dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle attività sopra indicate

La novità sta nell’estensione del credito d’imposta, per le attività danneggiate, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e nell’eliminazione di alcun riferimento al volume dei ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

 

 

Superbonus 110%, la check-list per il visto di conformità

Quali documenti produrre per ottenere il visto di conformità, utile ad esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito corrispondente al Superbonus 110%?

Per rispondere a questa domanda, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e egli esperti contabili e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno pubblicato la check-list per il visto di conformità sugli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica.

Il documento diffuso dai Commercialisti contiene due check-list, una relativa agli interventi di efficientamento energetico, l’altra ai lavori di messa in sicurezza antisismica.

Per la fruizione diretta del Superbonus è riconosciuta la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Uno degli adempimenti richiesti per esercitare le due opzioni è l’acquisizione del visto di conformità dei dati che attestano i presupposti che danno diritto alla detrazione.

Pertanto, i professionisti devono sempre verificare i seguenti aspetti:

-           il soggetto beneficiario ha tutte le caratteristiche per essere considerato tale;

-           la tipologia di immobile sul quale vengono effettuati i lavori e tra quelle comprese dalla normativa;

-           gli interventi possano beneficiare della detrazione del 110%.

Il visto di conformità potrà essere rilasciato sia al termine del singolo intervento, sia al termine di ogni stato di avanzamento lavori: sarà possibile effettuarne massimo 2 per intervento, nella misura minima del 30% del valore complessivo del preventivo di spesa.

Nel caso di cessione del credito per stati d'avanzamento, al commercialista viene richiesto di:

  • controllare asseverazioni e attestazioni intermedie (SAL);
  • asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruita delle spese sostenute con ricevuta di trasmissione all'Enea;
  • polizza RC del tecnico sottoscrittore dell'asseverazione e dell'attestazione di cui al punto precedente;
  • autocertificazione attestante che lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce ad almeno il 30% dell'intervento previsto e che per lo stesso intervento non e stato superato il limite di 2 SAL;
  • copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione di opzione di cessione/sconto all'Agenzia delle Entrate riguardante i precedenti SAL (se presenti);
  • attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento;
  • consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio e resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato. Inoltre, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 Euro, per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

  • I tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile.

 

 

 

Pubblicato il Decreto Ristori, ecco cosa prevede

L'Esecutivo ha approvato un decreto-legge, il Decreto Ristori, che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all'epidemia da Covid-19.

Si tratta di un decreto da 5,4 miliardi di euro, che rinnova vari aiuti che erano stati decisi in primavera e ne dispone alcuni nuovi.

Il testo interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi € in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi € in termini di saldo da finanziare, destinati al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.

Vediamo in dettaglio le categorie interessate:

Contributi a fondo perduto

Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall'AE in relazione ai contributi previsti dal Decreto Rilancio. Potranno presentare la domanda anche le attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi; mentre è prevista l'erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza. Tra i beneficiari sono inclusi alberghi, taxi e NCC.

L'importo del beneficio varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell'esercizio. Ad esempio, se la bozza fosse confermata:

  • 200% per le attività chiuse (es. palestre, piscine, cinema, teatri);
  • 200% per ristoranti;
  • 150% per bar, gelaterie, pasticcerie.

Esempi: un bar che aveva ricevuto 2.000 € di contributo con il Decreto Rilancio, potrà ora ottenere un ristoro di 3.000 €; un ristorante che aveva ottenuto 13.000 potrà ora ricevere 26.000; una palestra che aveva ricevuto 2.000 € potrà ora ricevere 4.000 €. La platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni €, con un ristoro pari al 10% del calo del fatturato e una nuova procedura di accesso con l'erogazione, si stima, entro la metà di dicembre

Proroga della cassa integrazione

Con un intervento da 1,6 miliardi € complessivi, vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all'emergenza Covid-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche. L'aggiunta consente alle aziende di non avere periodi vuoti con l'esaurimento del plafond previsto dal Decreto Agosto. La legge di Bilancio stanzierà le risorse per arrivare alle 18 settimane aggiuntive complessive.

È prevista un'aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l'attività a causa dell'emergenza Covid-19, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021.

L'esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari:

  • al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%

Credito d'imposta sugli affitti

Il credito d'imposta sugli affitti viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni € che abbiano subito un calo del fatturato del 50%. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell'immobile locato

Cancellazione seconda rata IMU

La seconda rata dell'IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le loro attività è cancellata per le categorie interessate dalle restrizioni

Misure lavoratori spettacolo e del turismo

Sono previste:

  • una indennità di 1.000 € per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo;
  • la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo
  • Fondi di sostegno per alcuni dei settori più colpiti

È stanziato complessivamente 1 miliardo per il sostegno nei confronti di alcuni settori colpiti:

  • 400 milioni € per agenzie di viaggio e tour operator;
  • 100 milioni € per editoria, fiere e congressi;
  • 100 milioni € per il sostegno al settore alberghiero e termale;
  • 400 milioni € per il sostegno all'export e alle fiere internazionali

Reddito di emergenza

A tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi, nel mese di settembre, ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all'importo del beneficio, verranno erogate due mensilità del Reddito di emergenza

Indennità di 800 € per il settore sportivo

È riconosciuta un'ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai Decreti “Cura Italia” e “Rilancio”. L'importo è aumentato da 600 a 800 €

Sostegno allo sport dilettantistico

Per far fronte alle difficoltà delle associazioni e società sportive dilettantistiche viene istituito un apposito Fondo le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport. Il Fondo viene finanziato per 50 milioni € per il 2020 per l'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività, tenendo conto del servizio di interesse generale che queste associazioni svolgono, soprattutto per le comunità locali e i giovani

Contributo a fondo perduto per le filiere di agricoltura e pesca

Viene istituito un Fondo da 100 milioni € per sostenere le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura interessate dalle misure restrittive. Il sostegno viene effettuato attraverso la concessione di contributi a fondo perduto a chi ha avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 e a chi ha subito un calo del fatturato superiore al 25% nel novembre 2020 rispetto al novembre 2019

Salute e sicurezza

È previsto un insieme di interventi per rafforzare ulteriormente la risposta sanitaria del nostro Paese nei confronti dell'emergenza Coronavirus. Tra questi:

  • lo stanziamento dei fondi necessari per la somministrazione di 2 milioni di tamponi rapidi presso i medici di famiglia;
  • l'istituzione presso il Ministero della salute del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di contact tracing

 Giustizia

Il decreto prevede anche specifiche misure per il settore giustizia. Tra l'altro, si introducono disposizioni:
• per l'utilizzo di collegamenti da remoto per l'espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e, in ambito sia civile  che penale, alle udienze;
• per la semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze.

 

 

 

Dal Decreto Agosto contributi per la filiera della ristorazione

Con il Decreto Agosto il Governo, al fine di tutelare gli esercizi di ristorazione e promuovere l’utilizzo delle materie prime del territorio, ha previsto un apposto contributo destinato alle imprese in attività alla data del 15.08.2020, e che hanno avviato l’attività a decorrere dall’1.01.2019, con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20.

Il contributo è previsto per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, e spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano una istanza secondo le modalità fissate con decreto, ancora non emanato. Tale contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, mentre il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.

L'erogazione del contributo è effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.

Il richiedente è tenuto a registrarsi all'interno della piattaforma digitale, messa a disposizione dal concessionario convenzionato, denominata «piattaforma della ristorazione», ovvero a recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra cui copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale.

 

 

 

 

 

 

 

Sgravi contributivi nel Mezzogiorno: al via la Decontribuzione Sud

Con il Decreto Agosto, da poco convertito in legge, si da il via ad una speciale decontribuzione per le imprese del Mezzogiorno che si avvierà in due fasi:

  • la prima opera nell’immediato, per il periodo da ottobre a dicembre 2020
  • la seconda è prevista per il periodo 2021-2029

Con la prima fase viene concesso uno sgravio del 30% dei contributi previdenziali a tutti i datori di lavoro che hanno lavoratori dipendenti, anche già assunti, che operano nelle seguenti regioni:

  • Abruzzo
  • Basilicata
  • Calabria
  • Campania
  • Molise
  • Puglia
  • Sardegna
  • Sicilia

Lo sgravo opererà dall’1 ottobre al 31 dicembre 2020 e ne sono esclusi solamente i datori d lavoro del settore agricolo ed i contratti di lavoro domestico.

Al contempo il Governo, al fine di favorire la riduzione dei divari territoriali, ha in programma l’emanazione di un decreto, entro novembre 2020, nel quale verranno individuate le modalità ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029. L’idea è quella di prevedere ulteriori riduzioni, accedendo ai fondi europei del Recovery Fund, mantenendo lo sgravio del 30% fino al 2025, abbassandolo al 20% per il periodo 2026-2027, e poi ancora al 10% nel periodo 2028-2029.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Decreto Agosto è legge. Smart working, licenziamenti, cassa integrazione: ecco le novità

È legge il Decreto Agosto. L’iter parlamentare di conversione ha confermato alcune misure già in vigore dallo scorso 15 agosto aggiungendo nuove importanti previsioni. Confermate la proroga della Cassa integrazione Covid-19 per un massimo di 18 settimane complessive, la proroga del divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2020 nonché la decontribuzione per le assunzioni stabili e per chi non ricorre alla cassa integrazione. Le novità invece riguardano le specifiche tutele previste a favore genitori di figli conviventi, minori di anni 14 posti in quarantena dall’ASL, dei lavoratori fragili e delle professioniste dello sport.

Vediamo in dettaglio le principali novità:

Sgravio contributivo Sud

Viene introdotto uno sgravio del 30% sui contributi previdenziali per le aziende situate nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno, con l’obiettivo di stimolare crescita e occupazione. La misura agevolativa è in vigore dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.

Negli anni successivi, previa autorizzazione della Commissione europea, la decontribuzione sarà fruibile nella misura del 30% fino al 2025, del 20% fino al 2027, e del 10% fino al 2029. La decontribuzione si applicherà a tutti i rapporti di lavoro preesistenti e di nuova costituzione, anche a termine. 

Proroga della Cassa integrazione Covid-19

Il Decreto Agosto prevede il prolungamento, per un massimo di 18 settimane complessive, dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l’emergenza. Le prime 9 settimane sono comprensive anche dei periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati, che siano collocati anche parzialmente in periodi successivi al 12 luglio 2020. Per le successive 9 settimane è necessario presentare una nuova richiesta e resta dovuto un contributo determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 con quello del 2019, in misura pari:

  1. a) al 9% della retribuzione non erogata durante la CIG, se la riduzione del fatturato è pari o inferiore al 20%;
  1. b) al 18% della retribuzione non erogata durante la CIG, se non c’è stata alcuna riduzione del fatturato.

Cassa integrazione per sportivi professionisti

I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale per un periodo massimo complessivo di 9 settimane.

Le domande di cassa integrazione in deroga dovranno essere presentate dai datori di lavoro all’INPS, per un massimo di 9 settimane complessive ovvero di 13 settimane complessive per le associazioni aventi sede nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Cassa integrazione per addetti servizi mensa e pulizia

Le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e le imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, accedono al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell’azienda appaltante. 

Cisoa

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e? concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 50 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.

La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività.  

Decontribuzione per le assunzioni stabili

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro non agricoli che assumono a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, nel limite massimo di un 8.060 euro annui, da riparametrare su base mensile. Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni e spetta anche nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine. L’esonero è riconosciuto, sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Decontribuzione per chi non ricorre alla cassa integrazione

Ai datori di lavoro privati, non agricoli, che non richiedono la proroga della CIG e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti dai precedenti decreti, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti di 8060 euro annui, da riparametrare su base mensile, pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

Dal beneficio sono escluse le aziende che non hanno avuto perdite di fatturato nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Proroga del divieto di licenziamento

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero del nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di:

- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;

- fallimento;

- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Contratti a termine

Fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi, per una sola volta e senza indicare le ordinarie causali previste dal decreto Dignità.

Fondo nuove competenze

Il nuovo decreto provvede al potenziamento del Fondo nuove competenze, triplicando le risorse stanziate e consentendo di dedicare una parte delle ore di lavoro alla formazione dei dipendenti senza diminuzione della retribuzione e favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

NASpI e DIS-COLL

Le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1°maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono automaticamente prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa della Campania

Ai lavoratori delle aree di crisi complessa della Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 è concessa, fino al 31 dicembre 2020, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa.

L'indennità non è compatibile con il reddito di emergenza né con il reddito di cittadinanza ovvero con misure aventi finalità analoghe. È inoltre esclusa l’erogazione dell’indennità per chi:

  1. a) è titolare di un rapporto di lavoro dipendente;
  1. b) è titolare di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
  1. c) è percettore dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di  collaborazione coordinata (DIS-COLL).

Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa

L'indennità è concessa per un periodo massimo di 12 mesi ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio di Regioni a statuto speciale i quali abbiano cessato dì percepire l'indennità di disoccupazione NASpI prima del 30 giugno 2020 e che precedentemente alla percezione della NASpI non abbiano potuto avere accesso a trattamenti di mobilità ordinaria.

L'indennità può essere altresì concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio di Regioni a statuto speciale i quali abbiano cessato di percepire l'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpl) prima del 31 agosto 2020.

Somministrazione a termine

Si prevede che se il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore è a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato.

In capo all'utilizzatore non scatta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Lavoratori fragili

Sino al 15 ottobre 2020, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita? con connotazione di gravita?, il periodo di assenza dal servizio e? equiparato al ricovero ospedaliero ed e? prescritto dalle competenti autorita? sanitarie, nonche? dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilita? o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.

A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di norma svolgono la prestazione lavorativa in modalita? agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attivita? di formazione professionale anche da remoto.

Professionismo sportivo femminile

Le federazioni sportive che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili possono presentare la domanda di accesso al Fondo appositamente istituito qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:

  1. a) per l'anno 2020, al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete, allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;
  1. b) per gli anni 2021 e 2022, alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture, al reclutamento e alla formazione delle atlete, alla qualifica e alla formazione dei tecnici, alla promozione dello sport femminile, alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo, all'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.

Congedo o lavoro agile per quarantena del figlio

In corrispondenza alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 14, disposta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

È altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche o nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.

Fino al 31 dicembre 2020, qualora non sia possibile adottare la modalità di lavoro agile, è possibile astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena. In questo caso è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione stessa, con contribuzione figurativa.

Lavoro agile per figli disabili gravi

Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge n. 104/92, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Indennità per i lavoratori del turismo

Ai lavoratori stagionali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un'indennità, per giugno e luglio 2020, pari a 600 euro.

La medesima indennità è riconosciuta a lavoratori:

- intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;

- autonomi che nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di collaborazione occasionale, con accredito di almeno un contributo mensile alla Gestione separata;

- incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata.

Indennità lavoratori marittimi

Ai lavoratori marittimi che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore della presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020.

Indennità per i liberi professionisti

Ai liberi professionisti già beneficiari di bonus Covid-19 erogati dalle Casse private per i mesi di aprile e maggio, viene erogata una indennità, per il mese di maggio 2020 di importo pari a 1.000 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il bando per la digital transformation delle PMI

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per il bando “Digital Transformation” delle PMI.

Per questa misura sono stati stanziati 100 milioni di euro dal Decreto Crescita, con l'obiettivo di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attraverso l’applicazione di tecnologie avanzate previste nell’ambito di Impresa 4.0 e di quelle relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

Si punta a sostenere la Digital Transformation nel settore manifatturiero e in quello dei servizi diretti alle imprese, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali e nel settore del commercio, contribuendo così agli obiettivi di innovazione e di crescita di competitività dell’intero tessuto produttivo del Paese.

Le domande potranno essere compilate a partire dal prossimo 15 dicembre e saranno valutate e gestite da Invitalia.

A chi si rivolge?

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino;

  • iscritte come attive nel Registro delle imprese;
  • operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio;
  • hanno conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00;
  • dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
  • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Le PMI in possesso dei predetti requisiti possono presentare - anche congiuntamente tra loro purché in numero comunque non superiore a dieci imprese - progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l’accordo di partenariato in cui figuri come soggetto promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l’innovazione di cui al Piano nazionale Impresa 4.0.

Cosa finanzia

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l’implementazione di:

  • tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics) e/o;
  • tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate:
    • all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori;
    • al software;
    • alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;
    • ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.
  • A tal fine i progetti devono prevedere la realizzazione di:
  1. attività di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione;
  2. investimenti;

I progetti di spesa devono, inoltre, essere realizzati nell'ambito di una unità produttiva dell’impresa proponente ubicata su tutto il territorio nazionale, prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore a 500.000,00; essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e prevedere una durata non superiore a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilità da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del termine di ultimazione non superiore a 6 mesi.

I progetti agevolabili nell’ambito dell’intervento Digital Transformation possono essere cofinanziati nell’ambito del PON Imprese e Competitività 2014-2020.

Le agevolazioni

Le risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni ammontano a euro 100.000.000,00.

Per entrambe le tipologie di progetto ammissibili a beneficio le agevolazioni sono concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50 percento, articolata come segue:

10 percento sotto forma di contributo;

40 percento come finanziamento agevolato.

Il finanziamento agevolato deve essere restituito dal soggetto beneficiario senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni.

Termini e modalità di presentazione delle istanze

Le domande di accesso alle agevolazioni, concesse mediante procedura valutativa a sportello di, potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica, a partire dalle ore 12.00 del 15 dicembre 2020.

Per accedere alla procedura informatica è richiesta l’identificazione del compilatore (legale rappresentante del soggetto beneficiario o della capofila in caso di una forma aggregata o associata) tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o, in alternativa, mediante il sistema di gestione delle identità digitali di Invitalia.

Le domande di agevolazione pervenute sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le istanze presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso momento, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione.

Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare, nell’ambito del presente intervento, una sola domanda di accesso alle agevolazioni che può riguardare unicamente:

(i) un progetto di innovazione di processo (Capo II) o

(ii) di innovazione dell'organizzazione (Capo II) ovvero

(iii) un progetto di investimenti (Capo III).

Si evidenzia che alla domanda di accesso alle agevolazioni dovrà essere allegato anche lo statuto e l’atto costitutivo dei proponenti e, in caso di aggregazioni, il contratto sottostante ai rapporti tra le parti.

 

Nuova indennità per lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali, spettacolo e indennità per sportivi

Indennità per lavoratori stagionali del settore turismo, stabilimenti termali e spettacolo

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, alla data del 15.08.2020, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro.

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, alla data del 15.08.2020.

È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

  1. lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  2. lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020;
  3. lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 29.02.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 C.C. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15.08.2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17.03.2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  4. incaricati alle vendite a domicilio (art. 19 D. Lgs. 114/1998), con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a euro 5.000 e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data del 17.03.2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I citati soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

  1. titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
  2. titolari di pensione.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'art. 38 D.L. 18/2020, è erogata una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro; la medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:

  1. titolarità nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  2. titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  3. assenza di titolarità, al 15.08.2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'art. 44 D.L. 18/2020 (erogata a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza). Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità. Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Indennità per lavoratori sportivi

Per il mese di giugno 2020 è erogata dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, già attivi alla data del 23.02.2020, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 D.L. 18/2020, così come prorogate e integrate dal D.L. 34/2020.

Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate, sono presentate alla società Sport e Salute S.p.a. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio dell'indennità di cui all'art. 96 D.L. 18/2020 e di cui all'art. 98 D.L. 34/2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di giugno 2020.

Esoneri dal versamento dei contributi previdenziali

Esonero per chi non accede alla cassa integrazione

Durante l’emergenza COVID si sono succeduti diversi interventi volti ad incentivare il ricorso alla Cassa integrazione ordinaria e a quella in deroga, al fine di consentire alle imprese di evitare dolorosi licenziamenti e ai dipendenti di fruire di trattamenti sostitutivi dell’ordinaria retribuzione.

Con il Decreto Agosto, in via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga COVID-19 e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale viene riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.12.2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail.

L'esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del D.L. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12.07.2020.

Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero si applicano i divieti di licenziamento per motivi economici.

La violazione di tale divieto comporta la revoca dall'esonero contributivo concesso con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda della nuova integrazione salariale.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Esonero per assunzioni a tempo indeterminato

Fino al 31.12.2020 e nei limiti di spesa previsti, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente al 15.08.2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15.08.2020 ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Esonero per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico-alberghiere

L'esonero contributivo di cui al punto precedente è riconosciuto, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, ovvero di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

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