Contributo per attività economiche e commerciali nei centri storici

Con il Decreto Agosto viene riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti che esercitano attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:

  1. per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
  2. per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei comuni citati.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

  1. 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 15.08.2020;
  2. 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 15.08.2020;
  3. 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 15.08.2020.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti citati che soddisfano i requisiti, in misura non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1.07.2019 nelle zone A dei comuni citati. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

Il contributo non è cumulabile con il contributo per le imprese della ristorazione, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.

“Donne in campo”: arriva il bonus per le imprenditrici agricole.

Inserito nella legge di Bilancio 2020, “Donne in campo” è un’opportunità per tutte le imprenditrici agricole che dopo il lockdown si sono trovate in difficoltà economiche, ma anche per tutte le donne che intendono investire per la prima volta nella terra.

Il bonus “Donne in campo”, grazie ad un fondo rotativo da 15 milioni (questa la dotazione finanziaria iniziale per il 2020), dà la possibilità alle imprenditrici agricole di richiedere mutui a tasso zero fino a 300 mila euro.

Si tratta di un modo per sostenere ed incentivare la presenza delle donne nel settore dell’agricoltura che, tra l’altro, resta uno dei comparti con la percentuale maggiore di occupazione femminile.

Chi può usufruire del mutuo?

Ai mutui a tasso zero, fino a 300mila euro da restituire in un minimo di 5 anni e un massimo di 15, possono accedere:

  • le donne con qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto
  • società composte al femminile per più della metà dei soci e delle quote di partecipazione

A cosa serve: favorire lo sviluppo ed il consolidamento di aziende agricole condotte e amministrate da donne.

A chi si rivolge: ad aziende micro, piccole e medie condotte e amministrate da donne, in forma singola o associata.

Caratteristiche dell'intervento: mutui fino a 300.000 euro, della durata variabile da 5 a 15 anni

Agevolazioni: mutuo agevolato a tasso zero, per un importo non superiore al 95% delle spese ammissibili.

Cosa finanzia: progetti di sviluppo che perseguano obiettivi di miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'azienda, miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli animali e/o la realizzazione e il miglioramento di infrastrutture connesse allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura.

I finanziamenti andranno a coprire fino al 95% delle spese ritenute ammissibili, ovvero quelle per:

  • la spesa per lo studio di fattibilità, nella misura massima del 2% del valore complessivo dell'investimento da realizzare
  • le spese relative alle opere agronomiche, alle opere edilizie e agli oneri per il rilascio delle relative concessioni
  • le spese relative all'acquisto di macchinari, attrezzature e realizzazione impianti
  • le spese per l'acquisto di beni pluriennali
  • la spesa per l'acquisto di terreni, in misura non superiore al 10% dell'investimento da realizzare
  • le spese per i servizi di progettazione, la cui somma, unitamente alle spese per la redazione dello studio di fattibilità, non può superare il 12% dell'investimento da realizzare
  • le spese per la formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell'azienda beneficiaria, funzionali al progetto proposto

Per accedere alle agevolazioni previste dal DM è necessario presentare domanda attraverso il portale dedicato ai servizi ISMEA disponibile sul sito www.ismea.it

La presentazione della domanda prevede i seguenti allegati:

1) Autocertificazioni relative all’impresa corredate da documento di riconoscimento in corso di validità dell’imprenditrice agricola;

2) Documentazione attestante la qualifica IAP o Coltivatrice Diretta e relativo certificato della posizione INPS;

3) Relazione notarile riguardante eventuali beni dati in garanzia, ovvero lettera di disponibilità alla concessione della garanzia fidejussoria;

4) Studio di fattibilità, il cui format è disponibile nella sezione dedicata, e relativa documentazione tecnica (preventivi e computi metrici delle opere da realizzare e/o macchinari da acquistare).

INPS: addio al PIN, dal 1 ottobre si accede solo con lo SPID

Dal 1° ottobre 2020 l’Inps non rilascerà più il PIN come credenziale di accesso ai servizi dell’Istituto.

Gli utenti potranno continuare ad utilizzare i PIN già in loro in possesso sino al termine di una fase di sperimentazione (la cui durata non è ancora stata fissata) oltre la quale l'accesso ai servizi Inps non sarà più possibile tramite PIN.

Tuttavia, per consentire il graduale passaggio dell’utenza verso lo SPID, e garantire la possibilità di accesso ai servizi dell’INPS lo "switch-off" dal PIN allo SPID sarà preceduto da una fase transitoria, che avrà inizio il 1.10.2020 e durante la quale non saranno rilasciati nuovi PIN agli utenti, salvo quelli richiesti da coloro che non possono avere accesso alle credenziali SPID e per i soli servizi a loro dedicati.

I PIN già in possesso degli utenti conserveranno la loro validità e potranno essere rinnovati alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria.

Lo switch, spiega l'Inps, è motivato dagli evidenti vantaggi che offre lo SPID in termini di semplificazione del rapporto con la pubblica Amministrazione, con la possibilità per gli utenti di interagire non solo con l’Istituto, ma con l’intero sistema pubblico e con i soggetti privati aderenti, costituendo di fatto un sistema aperto agli sviluppi europei.

L’identità digitale SPID infatti, con credenziali di livello 2 o 3 può essere usata per l’accesso dei servizi in rete delle pubbliche amministrazioni dell’Unione Europea. I suoi livelli di attivazione permetteranno all’INPS anche di abilitare attivare servizi inediti che necessitano di una affidabilità maggiore nella fase di riconoscimento dell’utente con firme digitali o pagamenti.

Pertanto, il 1° ottobre non saranno più rilasciati PIN Inps. Tale data è stata considerata congrua anche dagli Identity Provider accreditati, che hanno assicurato la piena capacità di assorbimento dell’incremento della richiesta di SPID.

Per assistere al meglio i nostri clienti Studio Mamì è abilitato all'attivazione dello SPID (Identity Provider Aruba).

Chiamaci allo 090 9796698 oppure scrivi a info@studiomami.it per i dettagli sul servizio.

 

 

La cessione quote di una SRL può avvenire anche affidandosi al commercialista

Dal 2008 la cessione delle quote di una società a responsabilità limitata (s.r.l.) può avvenire anche affidandosi ad un commercialista abilitato, non più soltanto attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio.

Grazie all’introduzione dall’art. 36 c. 1 bis, legge 133 del 2008 infatti, Studio Mamì può effettuare l’operazione in totale autonomia, anche per le srl semplificate, garantendo una procedura semplificata e un servizio di consulenza completo che avviene tramite l’invio di un documento informatico firmato digitalmente dalle parti garantendo professionalità e rispetto dei tempi.

Questa operazione più snella e meno onerosa viene strutturata in tre fasi.

Nella prima fase il commercialista, mettendosi in contatto con le Parti, raccoglie tutto il materiale necessario per poter strutturare e trasmettere la scrittura privata.

Documenti necessari per perfezionare la cessione quote di srl

  • la copia della carta d’identità e codice fiscale delle Parti (con eventuale verifica del regime patrimoniale coniugale della parte cedente)
  • la copia dello statuto societario e dei patti parasociali aggiornati
  • eventuale dichiarazione di rinuncia alla prelazione da parte dei soci
  • le visure della o delle società coinvolte
  • copia del libro soci da cui risulti il nome e l’ammontare della quota del cedente
  • procura o verbale dell’organo amministrativo che conferisca il mandato di rappresentanza in caso di atto posto in essere da persona giuridica
  • verifica del possesso di dispositivo di firma digitale per le parti coinvolte

Controlli preliminari effettuati dal commercialista

  • capacità di agire delle parti (presenza fisica di fronte al commercialista)
  • poteri di rappresentanza nel caso di persone giuridiche
  • regime patrimoniale coniugale
  • effettiva proprietà delle quote
  • verifica che non vi siano diritti di terzi o vincoli che rendano l’atto inefficace
  • verifica che l’atto non sia contrario al buon costume e all’ordine pubblico
  • Predisposizione e trasmissione della scrittura privata di cessione quote di srl in formato elettronico
  • Predisposizione scrittura privata in formato PDF/A
  • firma digitale del documento (firma delle parti, del commercialista e apposizione della marca temporale)
  • trasmissione del documento all’Agenzia delle Entrate (entro 20 giorni dalla data di marcatura temporale) e pagamento, per conto delle parti, dell’imposta di registro e dei bolli (il tutto certificato tramite ricevuta)
  • predisposizione e invio pratica di avvenuta cessione quote alla Camera di Commercio competente assolvendo i vari bolli e diritti di segreteria per conto delle parti (certificata tramite la ricezione di una visura aggiornata)

Costo della pratica di cessione quote di srl

  • Il costo di un atto di cessione quote societarie di Srl è composto da:
  • Imposta di Registro (200,00 euro per ogni quota);
  • Bolli Agenzia delle Entrate;
  • Bolli Camerali;
  • Diritti di Segreteria della Camera di Commercio;
  • Onorari professionali
  • Ad oggi è quindi possibile stipulare un atto di cessione quote di srl con un onere complessivo pari a circa 800,00 euro (atto con un solo acquirente ed un solo venditore)!

N.B. La cessione quote di srl semplificate può essere fatta solo a persone fisiche che non abbiano superato il 35esimo anno di età. Se tale la quota venisse ceduta a una persona giuridica allora la srl non sarebbe più semplificata ma diventerebbe ordinaria e a quel punto sarebbe necessario l’atto pubblico redatto dal notaio.

Inoltre, per poter beneficiare di questa modalità, nell’atto di cessione quote della S.r.l. le parti in causa devono essere in grado di poter firmare digitalmente il documento informatico, e nello specifico vengono accettate solo le firme digitali che sono state rilasciate da certificatori accreditati.

 

 

Superbonus, nuovo massimale per interventi sul fotovoltaico

L’installazione di un impianto fotovoltaico acquista una nuova spinta con l'entrata in vigore del superbonus previsto dal decreto Rilancio, e guadagna anche un nuovo massimale di spesa, che dovrebbe essere autonomo rispetto a quello dei tradizionali lavori di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16bis del Tuir, anche se influenzato dalla contemporanea presenza di questi interventi. Prima del Dl 34/20, le spese sostenute (anche in assenza di opere edilizie propriamente dette) per l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia erano “semplicemente” uno degli interventi di cui all'articolo 16-bis Tuir (in particolare, previsto dalla lettera h del comma 1 di tale disposizione) e, in quanto tale, la detrazione è sottoposta (fino al prossimo 31 dicembre) al limite complessivo di 96mila euro per unità immobiliare. In tale ammontare – che determina un risparmio fiscale del 50% in dieci anni - rientrano anche le spese per l’installazione di sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti stessi.

Tuttavia diversamente dagli altri lavori trainati volti al risparmio energetico il legislatore ha previsto un nuovo limite di spesa per l’installazione degli impianti fotovoltaici, precisamente 48 mila euro, nel limite di 2400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto per singola unità immobiliare. Si tratta quindi di un limite autonomo rispetto a quello tradizionale dei 96 mila euro per unità immobiliare, che rimane intatto nel caso in cui, oltre all’intervento trainante, e all’impianto fotovoltaico, si decida di realizzare uno o più degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16 bis del Tuir. In quest’ultimo caso va ricordato che lo stesso comma 5 dell’articolo 119 prevede che il limite di spesa per l’impianto fotovoltaico è ridotto a 1600 euro per kW di potenza nominale laddove l’installazione rientri nell’ambito di interventi di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione.

La super detrazione è riconosciuta, alle stesse condizioni e negli stessi limiti di importo, anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo la condizione essenziale per fruire del beneficio maggiorato sugli impianti fotovoltaici è la cessione in favore del Gse dell’energia non auto-consumata in sito.

Due precisazioni:

  • L’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all’artico 42-bis del DL 162/19 non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale;
  • In caso di installazione da parte di tali soggetti di impianti fino a 200 kW, il super bonus del 110% si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW, mentre per l’eccedenza spetta la detrazione ordinaria prevista dall’artico 16-bis del Tuir, nel limite massimo di spesa complessivo di 96000 euro riferito all’intero impianto.

Ecobonus 110% ecco le ultime novità

La conversione in legge del D.L. 34/2020 ha portato modifiche all'art. 119 che riguardano la detrazione del 110% per gli interventi rivolti al risparmio energetico e antisismici.

I soggetti che possono usufruire della detrazione sono:

  • persone fisiche che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa o professionale. La detrazione non è ovviamente inibita agli imprenditori o professionisti: la regola è che gli immobili che ne beneficiano devono essere posseduti nella sfera privata. Le persone fisiche possono usufruire della detrazione del 110% in materia di risparmio energetico, sul numero massimo di 2 unità immobiliari oltre che sulle eventuali parti comuni dell'edificio. Invece non ci sono limiti per il sismabonus. Nel testo definitivo non viene mai richiesta la condizione che l'unità immobiliare rappresenti l'abitazione principale;
  • condomini: in questo caso le unità immobiliari possono essere destinate anche a uffici e negozi e i beneficiari indirettamente possono essere anche imprese o professionisti. Per le abitazioni comprese nel condominio sussistono perplessità in ordine alla possibilità di fare interventi in privato a fronte di un intervento trainante effettuato dal condominio. Per esempio, se il condominio sostituisce l'impianto di climatizzazione centralizzato, questo non sembra legittimare la sostituzione degli infissi da parte del proprietario dell'appartamento. Bisognerebbe che il condomino facesse un proprio intervento trainante come l'isolamento termico con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e così potrebbe usufruire anche del bonus del 110% sulla sostituzione dei serramenti;
  • cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi realizzati su immobili già assegnati ai soci;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi le medesime finalità sociali per abitazioni già assegnate e comunque dai soggetti che gestiscono l'edilizia residenziale pubblica;
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ex D.Lgs. 460/1997, associazioni di promozione sociale e associazioni del volontariato: in sostanza il futuro mondo degli enti del Terzo settore;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui al D.Lgs. 242/1999 limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili adibiti a spogliatoi.

Si precisa che le detrazioni non si applicano alle abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Inoltre, in sede di conversione sono stati ridotti i limiti di spesa che beneficiano del 110%. Per l'isolamento termico delle superfici opache che interessano l'involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio, o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari se indipendenti con uno o più accessi autonomi (cappotto), la spesa massima è di 50.000 euro per unità immobiliare singola o autonoma se posta all'interno di fabbricati plurifamiliari; 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità per edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per gli edifici con oltre 8 unità immobiliari. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda a condensazione con efficienza rientrante nella classe A, o a pompa di calore anche abbinati ad impianti fotovoltaici, con accumulo o microgenerazione, la spesa massima è di 20.000 euro per ogni unità immobiliare se l'edificio è composto fino a 8 unità immobiliari oppure euro 15.000 euro per ogni unità immobiliare per gli edifici con più di 8 unità. Per gli interventi simili ai precedenti, effettuati però su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari poste all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti con accesso autonomo la fonte energetica può essere a pompa di calore, ma anche a condensazione con efficienza almeno di classe A, inclusi impianti ibridi o geotermici; la spesa massima è di 30.000 euro.

Resto al sud, nuovo contributo a fondo perduto

Nuovo contributo a fondo perduto per i beneficiari dell’agevolazione “Resto al Sud”

Il Decreto Rilancio, al fine di salvaguardare la continuità aziendali e i livelli occupazionali delle attività beneficiarie del finanziamento “Resto al Sud”, introduce un ulteriore contributo a fondo perduto a copertura del capitale circolante pari a:

  • 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero professionali esercitate in forma individuale
  • 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un massimo di 40.000 euro, per le società

Ai fini dell’accesso al contributo si dovranno, però, rispettare le seguenti condizioni:

  • aver completato il programma di spesa finanziato dalla misura agevolativa;
  • essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e di non trovarsi in una delle dieci condizioni che determinano la revoca totale o parziale delle agevolazioni (così come previsto dall’art. 13, comma 1, del D.M. n. 174/2017);
  • aver adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione del finanziamento bancario.

L’incentivo è già operativo e potrà essere richiesto:

  • per i soggetti già beneficiari del secondo SAL o del saldo in unica soluzione, attraverso la presentazione di un’apposita domanda;
  • per i soggetti che non hanno ancora presentato il secondo SAL o il SAL unico, senza presentazione di nessuna domanda e con erogazione automatica contestualmente all’erogazione del secondo SAL o del SAL unico.
Studio Mamì - Studio

Confermati il contributo a fondo perduto e il taglio dell’Irap

Il Decreto Rilancio conferma, pur con qualche piccola modifica, le anticipazioni circolate in merito al contributo a fondo perduto che verrà erogato per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza COVID-19.

Contributo a fondo perduto

Il contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.

Sono esclusi da detto contributo:

  • i soggetti cui l’attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza
  • gli enti pubblici
  • gli intermediari finanziari
  • le società di partecipazione finanziaria (holding)
  • i professionisti
  • i lavoratori dipendenti
  • i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
  • i lavoratori dello spettacolo

Il contributo spetta ai titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nell’anno 2019, e che abbiano avuto una riduzione di almeno un terzo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente mese del 2019, mentre il contributo spetta in ogni caso ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1 gennaio 2019.

L’ammontare del contributo è pari:

  • al 20% del calo di fatturato del mese di aprile, per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente;
  • al 15% del calo di fatturato del mese di aprile, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente;
  • al 10% del calo di fatturato del mese di aprile, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

L’importo del contributo non può comunque essere inferiore a 1000 euro per le persone fisiche e a 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo, previa presentazione di apposita istanza che verrà attivata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, verrà accreditato direttamente su conto corrente bancario o postale.

Taglio dell’Irap

Un’altra anticipazione confermata è quella relativa al taglio dell’Irap.

In particolar modo l’art. 24 del Decreto prevede che non siano dovuti né il saldo Irap per l’anno 2019 né il primo acconto per il 2020, entrambi con scadenza 30 giugno.

La disposizione:

  • si applica a imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo precedente
  • non si applica a imprese di assicurazione, amministrazioni pubbliche, intermediari finanziari e società di partecipazione (holding).

Dopo alcune incertezze in merito all’interpretazione della norma, lo stesso MEF ha confermato che il primo acconto per l’anno 2020, nonostante non debba essere pagato, verrà comunque detratto dall’imposta dovuta l’anno prossimo, che risulterà quindi ridotta come se l’acconto fosse stato versato.

4 nuove linee di finanziamento per fronteggiare l’emergenza

l'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (IRCAC) concede la possibilità di attingere a quattro nuove linee di finanziamento nate per fronteggiare l'emergenza COVID.

Di seguito i dettagli delle quattro linee di finanziamento:

  • Riavvio attività, per le cooperative il cui codice ATECO non rientra nell'allegato 1 del DPCM 25/03/2020, destinato al finanziamento dei costi di gestione (salari, stipendi, oneri sociali, locazioni commerciali, fornitori, utenze e servizi vari) da sostenere nei 60 giorni successivi alla ripresa dell’attività. Saranno considerati, quale base di calcolo per il finanziamento, i costi di gestione sostenuti nello stesso periodo dell’anno precedente e rilevati dal bilancio di verifica al 31/12/2019
  • Integrazione di liquidità, per le cooperative il cui codice ATECO rientra nell'allegato 1 del DPCM 25/03/2020, destinato all’integrazione di liquidità resa carente per cause legate all’emergenza sanitaria (ad es. aumento dei crediti non riscossi da clienti, spese necessarie a mantenere attiva l’attività durante il lockdown, ecc.). Saranno considerati, quale base di calcolo del finanziamento, le voci attinenti alla liquidità e ai costi di gestione, rilevati dal bilancio di verifica al 31/12/2019 e rapportati al periodo che ha interessato il lockdown
  • Acquisto di D.P.I. per i dipendenti, per tutte le cooperative e destinato all'acquisto di dispositivi di protezione individuale per i propri dipendenti
  • Innovazione tecnologica, per tutte le cooperative e destinato al finanziamento dell'innovazione tecnologica necessaria all'attività caratteristica della cooperativa (es. linee VPN, quanto necessario per lo smart working, piattaforme per collegamenti audio/video, ecc.)

Tutti i finanziamenti, erogati sotto forma di credito di esercizio, avranno le seguenti condizioni:

  • Tasso: 0,21%
  • Commissione: 1,50% dell’importo del finanziamento concesso
  • Durata: 24 mesi – rientro in 13 mensilità a partire dal 12° mese dalla data di erogazione
  • Erogazione: il finanziamento sarà erogato al netto degli interessi (netto ricavo)
  • Importo concedibile: da 3.000 a 30.000 euro
  • Garanzie: fideiussione personale dei componenti il Consiglio di Amministrazione
  • Tempi di istruttoria: non oltre 20 giorni lavorativi
  • Costo pratica: Euro 75,00, che la cooperativa pagherà prima dell'erogazione.

Per informazioni o per procedere alla compilazione della modulistica necessaria alla richiesta di finanziamento scrivi a info@studiomami.it

Studio Mamì - Studio

Decreto Rilancio, confermato credito d'imposta al 110%

con la pubblicazione del Decreto Rilancio viene confermata la detrazione al 110% per le spese sostenute dall’1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per una serie di interventi. Vediamo quali.

Interventi di efficientamento energetico
La detrazione al 110% spetta per le seguenti tipologie di interventi:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbi-nati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a eu-ro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Se viene attuato uno dei suddetti interventi è poi possibile estendere la detrazione maggiorata anche a tutte le altre tipologie di efficientamento energetico già previste dalla normativa.

Al fine di beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche nell’edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

Sisma-bonus
La medesima detrazione spetta al 110% anche per gli interventi del c.d. sisma-bonus. Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di con-testuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'art. 15, c. 1, lett. f-bis) Tuir spetta nella misura del 90%. Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.

Impianti fotovoltaici
La detrazione spetta nella misura del 110% anche agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1.07.2020 al 31.12.2021 fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente a quelli di efficientamento energetico o antisismici. La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura.

Colonnine di ricarica veicoli elettrici
La detrazione spetta nella misura del 110%, da ripartire in 5 quote annuali, anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di efficientamento energetico o antisismici, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Soggetti fruitori
Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati:

  • dai condomìni
  • dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari:
    • adibite ad abitazione principale, per gli interventi efficientamento energetico
    • anche non adibite ad abitazione principale, per le altre tipologie di intervento
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Modalità di fruizione
Le agevolazioni possono essere fruite:

  • direttamente
  • con sconto in fattura
  • con cessione a banche o ad altri intermediari finanziari

Nel primo caso (fruizione diretta), è necessario pagare i lavori ottenendo così una detrazione del 110% della spesa sostenuta, che deve essere ripartita tra gli aventi diritto e recuperata in 5 quote annuali di pari importo.

In alternativa, il credito corrispondente alla detrazione del 110% può essere ceduto alle imprese esecutrici dei lavori o alle banche o ad altri intermediari finanziari. Il super sisma bonus può essere ceduto ad una società assicurativa nel caso si stipula una polizza a copertura di eventi calamitosi.

Lo sconto in fattura invece permette di realizzare gli interventi senza alcun pagamento. A fronte della cessione della detrazione fiscale si riceve uno sconto in fattura pari al 100% del costo dei lavori da parte dell’impresa che ha effettuato i lavori. L’impresa acquisisce un credito del 110% che può a sua volta cederlo a soggetti terzi, ma anche a banche e/o intermediari finanziari.

Per informazioni o chiarimenti scrivi a info@studiomami.it

Semplifica la tua ricerca di informazioni utili

Iscriviti alla nostra Newsletter gratuita

Parla con noi

Se hai bisogno di una squadra di consulenti che ha a cuore le tue esigenze, vieni a trovarci allo studio.
Oppure chiama, manda una mail, un fax, un messaggio su whatsapp o sui social…
Ti servono solo un paio di minuti, contattaci adesso.

  • Via J.F.Kennedy, 63- 98051 Barcellona P.G. (ME)
  • +39 090 9796698

  • + 39 090 5720002
Studio Mamì - Logo Footer

Studio Mamì | Via J.F.Kennedy, 63 - 98051 Barcellona P.G. (ME) | Tel +39 090 9796698 - Fax +39 090 5720002 - info@studiomami.it | P. IVA: 02121020834

Privacy Policy
Cookie Policy
Credits
Firma Elettronica Avanzata

Benvenuto sul sito dello Studio Mamì

KbxBotIcon