ISMEA: in arrivo una garanzia per il finanziamento delle rinnovabili in agricoltura

È stata approvata dalla Commissione Europea una forma di garanzia che potrà essere erogata da ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) e destinata al finanziamento di impianti per la produzione di energia rinnovabile.

La garanzia, fruibile dalle imprese operanti nei settori dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, colpite dal grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione russa contro l’Ucraina, sarà del tutto gratuita e coprirà finanziamenti della durata massima di 8 anni (di cui almeno 1 di preammortamento) il cui importo non potrà superare 250.000 euro.

La garanzia potrà essere erogata soltanto per progetti avviati successivamente all’entrata in funzione della garanzia e potrà essere richieste dalle PMI regolarmente iscritte al Registro delle Imprese con la qualifica di impresa agricola o di impresa ittica. L’impresa dovrà dichiarare di aver registrato un aumento dei costi per energia nel corso del 2022 rispetto al 2021.

Non possono invece accedere le imprese:

  • con esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria
  • che presentano, nei confronti delle banche, esposizioni classificate come inadempienze probabili o scadute o sconfinamenti deteriorati
  • che abbiano a carico protesti, procedure esecutive o iscrizioni pregiudizievoli
  • rientranti tra quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
  • che rientrano nella definizione di impresa in difficoltà
  • soggette a sanzioni adottate dall’Unione Europea

Le domande andranno inoltrate per il tramite delle banche o degli altri soggetti finanziatori ai quali l’impresa si rivolgerà per la richiesta di finanziamento, con apertura del portale nel mese di settembre ed entro il 12 dicembre 2023.

I progetti di investimento dovranno essere completati ed operativi entro 24 mesi dalla data di concessione dell’aiuto ed entro tale data il soggetto finanziatore deve completare l’erogazione del finanziamento.

Bando Parco Agrisolare: nuova opportunità per il fotovoltaico in agricoltura

Il Ministero delle Politiche Agricole ha stanziato un miliardo di euro per la nuova versione del Bando Parco Agrisolare, che si pone all’interno del PNRR al fine di attuare la rivoluzione verde e la transizione ecologica.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del bando:

  • gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria
  • le imprese agroindustriali
  • le cooperative agricole e loro consorzi
  • i soggetti summenzionati costituiti in forma aggregata (es. associazioni temporanee di imprese, raggruppamenti temporanei di impresa, comunità energetiche rinnovabili)

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità Iva, aventi un volume d’affari annuo inferiore ad Euro 7.000.

Entità del contributo

L’entità del contributo a fondo perduto è variabile a seconda della tipologia di attività esercitata e, precisamente:

  • pari all’80% per le aziende agricole attive nella produzione primaria, con vincolo di autoconsumo anche condiviso
  • pari all’80% per le imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli, senza vincolo di autoconsumo
  • pari al 30% per le summenzionate imprese, senza vincolo di autoconsumo

Investimenti ammissibili

Il bando riguarda l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici, da realizzarsi sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale e, in particolare:

  • acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto
  • sistemi di accumulo
  • fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi
  • costi di connessione alla rete

Il limite massimo di spesa è di 1.500 Euro per kWp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, che vengono incrementati di ulteriori 1.000 Euro per kWh ove siano installati sistemi di accumulo.

In ogni caso la spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo non può eccedere 100.000 Euro. Qualora vengano installati anche dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta un’ulteriore spesa massima di 30.000 Euro.

sono altresì ammissibili le seguenti spese funzionali all’installazione:

  • rimozione e smaltimento dell’amianto dai tetti
  • realizzazione dell’isolamento termico dei tetti
  • realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto

Per questi interventi la spesa massima ammissibile è di Euro 700/kWp.

Non sono invece ammissibili i seguenti costi:

  • servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
  • acquisto di beni usati;
  • acquisto di beni in leasing;
  • acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
  • acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
  • lavori in economia;
  • pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
  • prestazioni gestionali;
  • acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
  • spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall’articolo 2359 del Codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l’impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l’unico fornitore di tale impianto o strumentazione;
  • pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.

Termini per la presentazione della domanda

I termini verranno stabiliti con successivo avviso ma consigliamo agli interessati di iniziare a predisporre il relativo progetto in quanto, tra gli allegati previsti, è inclusa una relazione tecnica asseverata da parte di un professionista abilitato che dovrà contenere:

  • descrizione del sito e dei lavori oggetto dell’istanza di contributo;
  • stima preliminare dei costi e dei lavori, distinti per tipologie di intervento;
  • cronoprogramma delle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione di ciascuno degli interventi per cui si chiede l’agevolazione, dal momento della concessione del contributo sino alla conclusione dei lavori nel rispetto delle tempistiche previste dal PNRR;
  • descrizione dei lavori, che deve contenere le specifiche tecniche dei materiali utilizzatiper ciascuno degli interventi per cui si chiede l’agevolazione, nel rispetto del principio “non arrecare un danno significativo”;
  • visura del catasto fabbricati;
  • documentazione atta all’identificazione del fabbricato;
  • dossier fotografico ante operam per documentare lo stato dei luoghi e eventuali coperture in amianto alla data di presentazione della domanda;
  • ogni altra richiesta disciplinata dall’avviso.

Credito d’imposta carburanti in agricoltura: proroga al primo trimestre 2023

Le Legge di Bilancio proroga anche per il primo trimestre 2023 l’agevolazione, introdotta inizialmente per il primo trimestre 2022 dal D.L. 21/2022 e da ultimo prorogata per il quarto trimestre 2022 con il D.L. 144/2022, per le imprese esercenti attività agricola e della pesca, nonché alle imprese esercenti attività agromeccanica, in relazione al carburante acquistato per la trazione dei mezzi utilizzati.

Il credito d’imposta, pari al 20% del costo sostenuto, spetta anche per la spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali. Quest’ultima agevolazione è però limitata alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, con esclusione quindi di quelle esercenti attività agromeccanica.

Il credito è utilizzabile in compensazione orizzontale entro il 30 giugno 2023, a seguito di proroga prevista sempre dalla Legge di Bilancio. In alternativa all’utilizzo del credito, è possibile effettuare una cessione dello stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari). Per il credito del primo trimestre 2023 il termine per effettuare la compensazione o la cessione è più lungo, arrivando al 31 dicembre 2023.

Con la Legge di Bilancio viene altresì prorogato al 16 marzo 2023 il termine entro cui i beneficiari dell’agevolazione, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione di quanto non ancora fruito, sono tenuti a inviare all’agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

Il beneficio dovrebbe applicarsi sia alle attività che producono reddito d’impresa che a quelle che producono reddito agrario, anche se non vi è stato alcun chiarimento in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Legge di Bilancio: le misure a favore dell’agricoltura

La Legge di Bilancio 2023 prevede svariati articoli e misure a favore del mondo agricolo. Vediamo le principali.

Credito d’imposta per acquisto di carburanti

Facendo seguito alle misure introdotte con i Decreti Aiuti, la Legge di Bilancio prevede, a favore delle imprese esercenti l’attività agricola e della pesca e agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, un credito d’imposta del 20% della spesa sostenuta (al netto dell’Iva) nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati.

Il beneficio viene riconosciuto anche per l’acquisto di benzina e gasolio utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati adibiti all’allevamento degli animali.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione entro il 31.12.2023, non è soggetto ad imposizione e può essere oggetto di cessione per intero e senza facoltà di successiva cessione, salvo la possibilità di due ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari autorizzati.

Esenzione Irpef redditi dominicali e agrari

Viene prorogata per l’anno 2023 l’esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.

Decontribuzione giovani imprenditori agricoli

Viene prorogato al 2023 il beneficio contributivo riservato ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni che si iscrivono alla previdenza agricola nel 2023. Per questi soggetti viene disposto l’esonero contributivo al 100% per un periodo di 24 mesi.

Agevolazioni per la piccola proprietà contadina

Vengono estese le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, di cui al D.L. 194/2009, anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore ai quaranta anni che dichiarino, nell’atto di trasferimento, di voler conseguire entro il termine di 24 mesi l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli IAP.

L’agevolazione consiste nelle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e nell’imposta catastale nella misura dell’1%.

Prestazioni occasionali

L’agevolazione, che sarà oggetto di apposita trattazione in un successivo articolo, si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito di attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare.

Viene altresì abrogata la norma secondo cui per le prestazioni rese nel settore agricolo il prestatore ha l’obbligo di autocertificare che nell’anno precedente non era iscritto negli elenchi anagrafici del settore agricolo.

Rideterminazione del valore dei terreni con destinazione agricola

Viene riaperta per l’ennesima volta la possibilità di rivalutare il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni in società per i beni posseduti alla data dell’1.1.2023.

A tal fine andrà redatta una perizia entro il 30.6.2023 ed entro la medesima data andrà versata un’imposta sostitutiva del 14% sul valore così determinato. In alternativa il versamento può essere ripartito in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima entro il 30.6.2023 e le altre, maggiorate con gli interessi annui del 3%, entro il 30.6.2024 e il 30.6.2025.

Divieto di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e agroalimentare

Con il D.Lgs. 198/2021 è stata data attuazione ad una direttiva UE in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare.

La nuova disciplina è applicabile a tutte le cessioni di prodotti agricoli e alimentari eseguite da fornitori stabiliti sul territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato, e con esclusione delle cessioni concluse direttamente tra fornitori e consumatori, introducendo norme che prevalgono su qualsiasi altra norma contrastante.

Vediamo alcune delle principali previsioni della normativa.

Obbligo di forma scritta

Tra le previsioni inderogabili vi è quella per la quale i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari devono essere obbligatoriamente conclusi mediante atto scritto stipulato prima della consegna ed indicante la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto oggetto di cessione, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.

La forma scritta può essere soddisfatta attraverso documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto, a condizione che gli elementi sopra indicati siano stati precedentemente concordati con un accordo quadro.

Durata minima

La durata minima dei contratti è fissata in dodici mesi, ad eccezione dei casi in cui una durata minore sia giustificata, anche dalla stagionalità dei prodotti, e sia concordata dalle parti contraenti o risulti da un contratto stipulato con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in almeno cinque camere di commercio, anche attraverso articolazioni territoriali e di categoria.

Al di fuori delle deroghe ammesse, la durata inferiore a quella minima si considera comunque pari a dodici mesi.

Tale disposizione non si applica nel caso in cui l’acquirente svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio.

Termini di pagamento

E’ considerato pratica commerciale sleale il il mancato rispetto dei termini di pagamento (rispettivamente 30 giorni per i beni deperibili e 60 per quelli non deperibili, successivi alla consegna o al termine stabilito per la consegna, a seconda di quale delle due date sia successiva); in questi casi il creditore ha diritto inderogabilmente agli interessi legali di mora maggiorati di quattro punti a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine.

Altre pratiche vietate

Tra le altre pratiche commerciali vietate dalla normativa troviamo:

  • l’annullamento di ordini per prodotti deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni;
  • la modifica unilaterale delle condizioni di acquisto quanto a luogo, tempi e modalità della fornitura, quantitativi, termini di pagamento e prestazioni accessorie;
  • l’addebito al fornitore della responsabilità per il deterioramento dei prodotti quando tale deterioramento non sia stato causato da colpa o negligenza del fornitore stesso;
  • l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell’acquirente o di soggetti facenti parte della medesima centrale o gruppo d’acquisto dell’acquirente, di segreti commerciali del fornitore ai sensi del decreto legislativo n. 63/2018 che ha recepito la Direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti;
  • le minacce di ritorsioni e le richieste di risarcimento da parte dell’acquirente per i costi sostenuti per l’esame dei reclami dei clienti;
  • le richieste al fornitore di restituzione di beni invenduti senza corresponsione di pagamento per gli stessi o per il loro smaltimento, di farsi carico dei costi di pubblicità, marketing, scontistica e del personale impiegato per organizzare gli spazi di vendita dei prodotti del fornitore, salvo che dette pratiche non siano state concordate nel contratto di cessione o in accordo quadro in termini chiari ed univoci;
  • acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso;
  • imposizione di condizioni contrattuali particolarmente gravose, come quella di rivendere i prodotti al di sotto dei costi di produzione;
  • mancata osservanza dell’obbligo di stipula del contratto per iscritto prima della consegna, nonché l’omissione del prezzo e dei criteri per la sua determinazione, della quantità e qualità dei prodotti, della durata del contratto, delle scadenze e procedure di pagamento, delle modalità di raccolta e consegna dei prodotti agricoli e delle norme applicabili in caso di forza maggiore;
  • imposizione di prestazioni accessorie che non abbiano connessioni oggettive con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
  • esclusione dell’applicazione di interessi di mora e delle spese di recupero crediti a danno del creditore;
  • inserimento di clausola contrattuale che imponga al fornitore l’emissione della fattura dopo un termine minimo rispetto alla consegna del prodotto;
  • imposizione da parte del fornitore all’acquirente di prodotti con date di scadenza breve rispetto alla vita residua del prodotto, del mantenimento di un certo assortimento dei prodotti del fornitore con inserimento di quelli nuovi e di collocamento degli stessi in posizioni favorite negli scaffali.

Sanzioni

Il mancato rispetto delle previsioni del decreto, comporta sanzioni molto severe, posto che per alcune violazioni la pena può arrivare fino al 5% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento con dei minimi d’importo che vanno dai 1.000 ai 30.000 euro. Nel caso in cui si accerta che nonostante l’inibizione da parte dell’ICQRF (Istituto per il Controllo della Qualità e la Repressione delle Frodi) viene mantenuta una pratica commerciale vietata, è applicata la sanzione massima per il tipo di violazione con limite massimo del 10% del fatturato. Lo stesso limite è previsto per reiterata violazione con sanzione aumentata fino al doppio di quella prevista per la specifica disposizione e fino al triplo per ulteriori reiterazioni.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti conclusi successivamente alla data del 15 dicembre 2021 di entrata in vigore del decreto, mentre i contratti stipulati anteriormente dovranno essere resi conformi entro il termine di sei mesi dalla suddetta data.

Bando Ismea per agevolare l’insediamento di giovani in agricoltura

Ismea, l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, nell’attesa che pervenga l’autorizzazione della Commissione UE, ha comunque pubblicato il contenuto del nuovo bando, dedicato all’insediamento dei giovani in agricoltura.

La misura, finalizzata a favorire lo sviluppo e il consolidamento di superfici condotte nell'ambito di una attività imprenditoriale agricola o l'avvio di una nuova impresa agricola, si rivolge:

  • giovani imprenditori agricoli (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono:
    • a) ampliare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell'azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
    • b) consolidare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l'affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
  • giovani startupper con esperienza (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura.
  • giovani startupper con titolo (età non superiore a 35 anni non compiuti) che intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura.

La misura finanzia l’acquisto di terreni agricoli, con intervento finanziario massimo:

  • di 500.000 euro, in caso di giovani imprenditori agricoli e giovani startupper con esperienza;
  • di000 euro, in caso di giovani startupper con titolo.

Il finanziamento concesso ha una durata massima di 30 anni, di cui massimo 2 di preammortamento. Il tasso applicato può essere fisso o variabile, al quale si aggiunge una percentuale dello 0,05% come remunerazione delle spese amministrative per la gestione della domanda e uno spread legato al rischio rilevato in capo al richiedente.

Credito d’imposta carburanti in agricoltura

Tra le misure approntate per contrastare gli effetti economici derivanti dall’incremento dei costi dei carburanti, il D.L. 21/2022 introduce un contributo straordinario connesso all’acquisto degli stessi carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.

Il contributo, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre 2022, andrà comprovato con gli importi derivanti dalle fatture di acquisto al netto dell’Iva.

Il credito d’imposta:

  • dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2022;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile Irap;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
  • è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari

La definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, è affidata a un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Interventi sull’agricoltura nella Legge di Bilancio 2021

Vediamo alcune delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2021 in tema di agricoltura.

Esenzione Irpef coltivatori diretti e Iap

È stata estesa al 2021 l’esenzione totale ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola.

Percentuali di compensazione cessione di animali vivi

Anche per il 2021 le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all’8%.

Imposta di registro cessione terreni agricoli a Iap e coltivatori diretti

Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria anche al fine di una maggiore efficienza produttiva nazionale, per l’anno 2021 gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze con valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici vigenti, che vengano posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l’imposta di registro fissa – pari ad 200 euro – mentre resta sempre dovuta l’imposta ipotecaria in misura fissa e l’imposta catastale all’1%.

Proroga dell’esonero contributivo per giovani coltivatori diretti e Iap

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributo presso l’assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni.

Sostegno al reddito nel settore della pesca

Ai lavoratori marittimi imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e ai pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, che sospendono o riducono l’attività lavorativa o che hanno subìto una riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1.01.2021 e il 30.06.2021.

Per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca e per i pescatori autonomi la riduzione del reddito del 1° semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33% rispetto al reddito del 1° semestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

La domanda deve essere presentata all’Inps, per i lavoratori subordinati, entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e, per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca e per i pescatori autonomi, entro il 30.09.2021.

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