Enti associativi: slitta il nuovo regime di esenzione Iva

Tra le tante proroghe dell’omonimo decreto, una farà particolarmente felici gli enti associativi. Slitta di un anno – dall’1.1.2025 all’1.1.2026 - l’entrata in vigore del nuovo regime di esenzione Iva per le attività svolte dagli enti associativi non profit.

Il regime di esenzione Iva per gli enti associativi nasce con l’intento di sostituire l’attuale esclusione dall’ambito di applicazione dell’Iva di molte attività di cessione di beni o prestazioni di servizi, facendole diventare in alcuni casi esenti e in altre imponibili.

Questo comporterà degli ulteriori adempimenti a carico degli enti associativi, facendo scattare l’obbligo di apertura della partita iva, di fatturazione elettronica, di registrazione delle operazioni, di presentazione delle liquidazioni periodiche Iva e della dichiarazione Iva.

Passeranno nel regime di esenzione, ad esempio:

  • le prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate a soci in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziai, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona
  • le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, organizzate al loro esclusivo profitto
  • la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti degli indigenti da parte di associazioni di promozione sociale

Passeranno invece nel regime di imponibilità, ad esempio:

  • le prestazioni di servizi effettuate a soci non in conformità delle finalità istituzionali
  • le cessioni di beni non strettamente connesse alle prestazioni di servizi conformi alle finalità istituzionali
  • le prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate a non soci in conformità delle finalità istituzionali
  • le cessioni di beni effettuate da associazioni sportive dilettantistiche in conformità alle finalità istituzionali
  • la cessione di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, effettuate prevalentemente ai propri associati
  • la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei soci e non soci da parte degli enti associativi

Dal punto di vista operativo, le alternative di fronte agli enti associativi saranno:

  • di aderire all’obbligo senza adottare particolari contromisure
  • di aderire al regime speciale ex l. 389/1991 (finchè, per alcuni enti, sarà ancora possibile) con una parziale semplificazione degli adempimenti rispetto al regime iva ordinario
  • scegliere la c.d. dispensa dagli adempimenti, possibile solo se si pongono in essere esclusivamente operazioni esenti, con l’esonero dall’obbligo di fatturazione

Terzo settore: scattano gli obblighi di pubblicità per i contributi

Dopo una serie di rinvii, diventa operativa la previsione della legge n. 124/2017 per associazioni, fondazioni, Onlus ed Enti del Terzo Settore che obbliga alla pubblicazione dei contributi ricevuti.

La pubblicazione riguarda i contributi, di importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro, erogati:

  • da pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001);
  • dai soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, tra i quali rientrano le società in controllo pubblico e le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato con bilancio superiore a 500mila euro e la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Sono esclusi dalla pubblicazione le somme derivanti dal 5 per mille (oggetto di una separata rendicontazione) e quelle derivanti da rapporti sinallagmatici, cioè le somme ricevute a seguito di prestazioni/cessioni effettuate.

La pubblicazione dovrà avvenire sul proprio sito internet oppure su analogo portale digitale. In assenza di un sito proprio, sarà quindi possibile utilizzare ad esempio la pagina Facebook dell’Ente o il sito della rete associativa di cui l’associazione fa parte.

Nel sito andranno pubblicati:

  • la denominazione e il codice fiscale del soggetto ricevente
  • la denominazione del soggetto erogante
  • la somma incassata
  • la data di incasso
  • la causale del contributo

Il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione pone a carico dei soggetti inadempienti una sanzione pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, con l’obbligo accessorio di adempire, entro 90 giorni, alla pubblicazione. Decorsi i 90 giorni la sanzione si tramute nell’obbligo di restituzione integrale del beneficio ricevuto.

Entro l’1 luglio 2024 andranno pubblicati i contributi per l’anno 2023.

Registro dei titolari effettivi: comunicazioni entro l’11 dicembre 2023

È stato istituito, presso ogni Camera di Commercio, il Registro dei titolari effettivi al quale i soggetti obbligati dovranno comunicare i dati e le informazioni sulla propria titolarità effettiva entro l’11 dicembre 2023 e poi entro 30 giorni dopo ogni modifica. Il Registro è istituito nell’ambito della complessiva normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, consentendo un più facile adempimento dell’obbligo di identificazione del titolare effettivo da parte dei soggetti obbligati (banche, intermediari finanziari, professionisti, ecc.).

I soggetti obbligati all’adempimento sono i seguenti:

  • società per azioni
  • società a responsabilità limitata
  • società in accomandita per azioni
  • società cooperative
  • persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, trust)

L’obbligo di invio è a carico:

  • degli amministratori, per le imprese dotate di personalità giuridica
  • del fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private

L’adempimento consiste nel comunicare al Registro l’identità dei propri titolari effettivi, seguendo tre criteri via via alternativi:

  • in primis sono titolari effettivi le persone che, in ultima istanza, anche attraverso altre società, detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale della società;
  • se il precedente criterio non consente di identificare alcun titolare effettivo, si usa il criterio del controllo, identificandolo nella persona, o nel gruppo di persone, che tramite la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea o per una influenza esercitabile nell’assemblea stessa, controllano di fatto la società/persona giuridica privata;
  • se anche così non è identificabile il titolare effettivo, si applicherà il criterio residuale, individuando il soggetto nel titolare dei poteri di amministrazione o direzione della società.

La comunicazione andrà fatta con modalità telematiche e l’omissione della stessa comporterà l’applicazione, in capo ai soggetti obbligati, di una sanzione da 103 euro a 1.032 euro.

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