Nuova chance per il bonus baby-sitter

Il Decreto Ristori bis reintroduce, per alcune zone del paese, il bonus baby sitter previsto dai precedenti decreti emergenziali.

Il bonus è previsto a decorrere dal 9 novembre 2020 e solo per le aree del territorio nazionale identificate come “zone rosse” e nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado.

Per i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole, iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di 1 o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal Dpcm 3.11.2020.

La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il beneficio si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei Dpcm 24.10.2020 e 3.11.2020. Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

Superbonus 110%, la check-list per il visto di conformità

Quali documenti produrre per ottenere il visto di conformità, utile ad esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito corrispondente al Superbonus 110%?

Per rispondere a questa domanda, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e egli esperti contabili e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno pubblicato la check-list per il visto di conformità sugli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica.

Il documento diffuso dai Commercialisti contiene due check-list, una relativa agli interventi di efficientamento energetico, l’altra ai lavori di messa in sicurezza antisismica.

Per la fruizione diretta del Superbonus è riconosciuta la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Uno degli adempimenti richiesti per esercitare le due opzioni è l’acquisizione del visto di conformità dei dati che attestano i presupposti che danno diritto alla detrazione.

Pertanto, i professionisti devono sempre verificare i seguenti aspetti:

-           il soggetto beneficiario ha tutte le caratteristiche per essere considerato tale;

-           la tipologia di immobile sul quale vengono effettuati i lavori e tra quelle comprese dalla normativa;

-           gli interventi possano beneficiare della detrazione del 110%.

Il visto di conformità potrà essere rilasciato sia al termine del singolo intervento, sia al termine di ogni stato di avanzamento lavori: sarà possibile effettuarne massimo 2 per intervento, nella misura minima del 30% del valore complessivo del preventivo di spesa.

Nel caso di cessione del credito per stati d'avanzamento, al commercialista viene richiesto di:

  • controllare asseverazioni e attestazioni intermedie (SAL);
  • asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruita delle spese sostenute con ricevuta di trasmissione all'Enea;
  • polizza RC del tecnico sottoscrittore dell'asseverazione e dell'attestazione di cui al punto precedente;
  • autocertificazione attestante che lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce ad almeno il 30% dell'intervento previsto e che per lo stesso intervento non e stato superato il limite di 2 SAL;
  • copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione di opzione di cessione/sconto all'Agenzia delle Entrate riguardante i precedenti SAL (se presenti);
  • attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento;
  • consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio e resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato. Inoltre, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 Euro, per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

  • I tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile.

 

 

 

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Bonus una tantum per le edicole

Al fine di concedere un sostegno economico alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi di rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi di lavoro dipendente o pensione, il Decreto Rilancio prevede l’erogazione di un contributo una tantum fino a 500 euro.

Il contributo è concesso previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di insufficienza delle risorse stanziate il bonus viene riparametrato proporzionalmente alle somme disponibili.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito.

Con un successivo decreto del Consiglio dei Ministri verranno stabilite le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda.

 

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