Si riducono le sanzioni per mancato versamento di contributi previdenziali

In sede di conversione del Decreto Legge PNRR, è stata introdotta una norma che riduce le sanzioni civili in caso di omissione ed evasione contributiva.

Sino ad oggi, la normativa prevedeva le seguenti sanzioni:

  • in caso di omissione contributiva – cioè di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie – una sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 5,5 punti percentuali e con un massimo del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti;
  • in caso di evasione contributiva – cioè di contributi dovuti a seguito di registrazioni o denunce obbligatori omesse – una sanzione civile pari al 30% con un massimo del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti;

Nel caso in cui si sia omesso il versamento dei contributi, infatti, e si provveda al pagamento del dovuto entro 120 giorni e in un’unica soluzione, l’unica maggiorazione applicabile sarà quella del tasso ufficiale di riferimento (TUR) pari al 4,25%, mentre non si applicherà più l’ulteriore maggiorazione di 5,5 punti. La sanzione passa quindi dal 9,75% al 4,5%.

Anche in caso di evasione contributiva vi è una riduzione delle sanzioni. In caso di autodenuncia da parte del contribuente – ovviamente prima di contestazione o richieste da parte degli enti impositori - e di pagamento del dovuto entro 30 giorni dalla stessa denuncia, la sanzione civile passa dal 30% in ragione d’anno, con un massimo del 60% dei contributi dovuti, al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti percentuali. Ma la novità riguarda l’introduzione della previsione per cui il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia e il fatto che, in caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della sanzione agevolata è subordinata al versamento della prima rata.

Infine, qualora sia l’ente impositore – d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive – a contestare il dovuto, se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, la sanzione civile viene ridotta del 50%.

Decreto Agricoltura: moratoria mutui e finanziamenti

La legge di conversione del D.L. 15.05.2024, n. 63, cosiddetto “decreto Agricoltura”, introduce una moratoria su mutui e finanziamenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Possono accedere alla moratoria le imprese che hanno subito:

  • un calo del volume d'affari di almeno il 20%;
  • una riduzione della produzione, pari almeno al 30%;
  • una riduzione almeno pari al 20% delle quantità conferite o della produzione primaria nel 2023, nel caso delle cooperative agricole.

I soggetti che dispongono dei requisiti per la moratoria beneficiano:

  • della sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in scadenza nel 2024;
  • della proroga per 12 mesi dei termini di rimborso senza oneri per le parti;
  • del differimento automatico della scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia e dall'ISMEA.

Viene inoltre introdotta, per il tramite del Fondo per la sovranità alimentare, la finanziabilità della copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio per le imprese attive al 31.12.2021.

Tra le novità apportate al Decreto in sede di conversione, si segnalano anche gli stanziamenti per contribuire alla ristrutturazione delle imprese agricole, in particolare del settore olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero-caseario e la concessione di contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione, nonché la possibilità di destinare risorse a produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva cerealicola, nonché a imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu.

Mensa e buoni pasto: focus sul trattamento fiscale

È facoltà del datore di lavoro la possibilità di fornire direttamente ai lavoratori un servizio di mensa. Ciò può essere fatto fondamentalmente:

  • tramite la somministrazione diretta del vitto da parte del datore di lavoro, come avviene nei ristoranti nei confronti del personale che lì vi opera
  • tramite la creazione di un servizio di mensa aziendale
  • tramite la stipula di apposite convenzioni con pubblici esercizi.

In tutti questi casi il servizio offerto, senza alcun limite di importo, è totalmente deducibile per il datore di lavoro e non risulta imponibile, né ai fini fiscali né ai fini previdenziali, per i lavoratori.

In alternativa alla fornitura diretta del servizio di mensa, il datore di lavoro può optare per indennità sostitutive di della mensa in denaro, che sono interamente deducibili per l’impresa e non imponibili per il lavoratore fino a 5,29 Euro giornalieri. Questa opzione è prevista esclusivamente per gli addetti:

  • ai cantieri edili
  • ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo
  • a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, compresa la panatica dei marittimi a terra

Infine, ed è questa la soluzione ampiamente utilizzata, è possibile fornire prestazioni sostitutive della mensa attraverso i c.d. “buoni pasto”, che possono essere forniti indipendentemente dal fatto che l’orario di lavoro del dipendente comprenda o meno l’orario di pranzo (quindi il buono pasto spetta anche al lavoratore part-time).

I buoni pasto, interamente deducibili per il datore di lavoro, scontano sul dipendente un trattamento differenziato:

  • sarà esente da imposizione (fiscale e contributiva) sino a 4 Euro al giorno se il buono ha formato cartaceo
  • sarà esente da imposizione (fiscale e contributiva) sino a 8 Euro al giorno se il buono ha formato elettronico

mentre la parte eccedente sarà pienamente imponibile.

È importante ricordare che le suddette agevolazioni sono valide se interessano la generalità dei dipendenti o intere categorie omogenee di essi.

Sgravi contributivi nel Mezzogiorno: al via la Decontribuzione Sud

Con il Decreto Agosto, da poco convertito in legge, si da il via ad una speciale decontribuzione per le imprese del Mezzogiorno che si avvierà in due fasi:

  • la prima opera nell’immediato, per il periodo da ottobre a dicembre 2020
  • la seconda è prevista per il periodo 2021-2029

Con la prima fase viene concesso uno sgravio del 30% dei contributi previdenziali a tutti i datori di lavoro che hanno lavoratori dipendenti, anche già assunti, che operano nelle seguenti regioni:

  • Abruzzo
  • Basilicata
  • Calabria
  • Campania
  • Molise
  • Puglia
  • Sardegna
  • Sicilia

Lo sgravo opererà dall’1 ottobre al 31 dicembre 2020 e ne sono esclusi solamente i datori d lavoro del settore agricolo ed i contratti di lavoro domestico.

Al contempo il Governo, al fine di favorire la riduzione dei divari territoriali, ha in programma l’emanazione di un decreto, entro novembre 2020, nel quale verranno individuate le modalità ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029. L’idea è quella di prevedere ulteriori riduzioni, accedendo ai fondi europei del Recovery Fund, mantenendo lo sgravio del 30% fino al 2025, abbassandolo al 20% per il periodo 2026-2027, e poi ancora al 10% nel periodo 2028-2029.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semplifica la tua ricerca di informazioni utili

Iscriviti alla nostra Newsletter gratuita

Parla con noi

Se hai bisogno di una squadra di consulenti che ha a cuore le tue esigenze, vieni a trovarci allo studio.
Oppure chiama, manda una mail, un fax, un messaggio su whatsapp o sui social…
Ti servono solo un paio di minuti, contattaci adesso.

  • Via J.F.Kennedy, 63- 98051 Barcellona P.G. (ME)
  • +39 090 9796698

  • + 39 090 5720002
Studio Mamì - Logo Footer

Studio Mamì | Via J.F.Kennedy, 63 - 98051 Barcellona P.G. (ME) | Tel +39 090 9796698 - Fax +39 090 5720002 - info@studiomami.it | P. IVA: 02121020834

Privacy Policy
Cookie Policy
Credits
Firma Elettronica Avanzata

Benvenuto sul sito dello Studio Mamì

KbxBotIcon