Bonus assunzione giovani e donne svantaggiate: ok della Commissione Europea

Con l’autorizzazione della Commissione UE, possono finalmente essere utilizzate due misure agevolative molto attese che consentono un abbattimento del costo del lavoro per giovani e donne svantaggiate che vengono assunti nel corso del 2023.

Esonero giovani

La misura riguardante i giovani prevede l’esonero, nella misura del 100% e fino ad un massimo di 8.000 euro, dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di lavoratori che, alla data di assunzione, non hanno compiuto 36 anni e non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato nella loro vita lavorativa. Il beneficio si applica alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni da contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

L’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, incluso il settore agricolo; ne sono esclusi, invece, i rapporti di apprendistato, il lavoro intermittente, il lavoro domestico, i rapporti a tempo indeterminato con qualifiche dirigenziali e le prestazioni di lavoro occasionale.

L’esonero si applica per 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro che effettuino assunzioni in una sede/unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

Esonero donne svantaggiate

La seconda misura riguarda i datori di lavoro che assumono donne svantaggiate. Per donne svantaggiate si intendono:

  • donne con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne che, a prescindere dall’età anagrafica, sono residenti in regioni ammesse ai finanziamenti dei fondi strutturali UE, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono attività lavorative in settori con forte disparità occupazionale di genere (individuate annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero delle Finanze) e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a prescindere dall’età anagrafica.

Una delle condizioni principali per beneficiare dell’esonero è la realizzazione di un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Anche in questo caso l’esonero è pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, con massimo di 8.000 euro, e la durata del beneficio è pari a 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, e di 18 mesi per i contratti a tempo indeterminato e per le trasformazioni da contratti a termine.

Anche qui l’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, incluso il settore agricolo, mentre è esclusa l’applicazione per la PA, per le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico e per le imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE.

La Legge di Bilancio 2023 riconferma gli esoneri contributivi

La Legge di Bilancio 2023 riconferma gli esoneri contributivi, introdotti dalla Legge di Bilancio 2021, in parte potenziandoli, e introduce una nuova detassazione delle mance nel settore ricettivo e di somministrazione pasti. Vediamo il dettaglio le due agevolazioni.

Incentivo per le assunzioni di giovani

Per l’anno 2023, per chi assume giovani entro il 36° anno di età a tempo indeterminato (anche part-time) o trasforma un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, spetta un’esonero contributivo (con esclusone dei premi e contributi Inail) del 100%:

  • per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 8.000 euro l’anno (in precedenza 6.000 euro)
  • per un periodo massimo di 48 mesi e nel limite di 8.000 euro l’anno (in precedenza 6.000 euro) in caso di datori di lavoro che assumano in sedi di lavoro o unità produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

I lavoratori assunti, alla data della prima assunzione incentivata, non devono essere già stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro, fatto salvo che per i lavoratori che abbiano già parzialmente fruito dell’esonero e vengano successivamente riassunti a tempo indeterminato da altro datore di lavoro che beneficerà dell’esonero per il periodo residuo utile.

Affinchè il datore di lavoro possa accedere all’agevolazione, è necessario:

  • che non abbia proceduto nei 6 mesi antecedenti a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a procedure collettive di riduzione del personale che abbiano riguardato lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva;
  • che non procedano, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a procedure collettive di riduzione del personale che riguardino dipendenti con la stessa qualifica del lavoratore assunto nella medesima unità produttiva.

In generale, poi, il datore di lavoro deve avere i seguenti requisiti:

  • regolarità contributiva
  • rispetto degli obblighi di legge
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti, territoriali o aziendali
  • rispetto degli obblighi preesistenti stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva
  • rispetto dei diritti di precedente
  • rispetto dei lavoratori posti in integrazione salariale, a meno che l’assunzione non sia di livello diverso rispetto al lavoratore assunto con l’incentivazione o riguardi un’altra unità produttiva
  • rispetto della disposizione che vieta l’assunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi antecedenti da datori di lavoro in rapporti di collegamento o controllo o da aziende facenti capo alla stessa proprietà anche per interposta persona.

Per l’applicazione dell’agevolazione si dovrà comunque attendere l’autorizzazione comunitaria.

Incentivo per le assunzioni di donne

Per l’anno 2023, per chi assume donne prive di un lavoro regolarmente retribuito:

  • da almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, in alternativa, essere assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità di genere;
  • da almeno 24 mesi, ovunque residenti

spetta un’esonero contributivo (con esclusone dei premi e contributi Inail) del 100%:

  • per un periodo di 12 mesi e nel limite di 8.000 euro l’anno (in precedenza 6.000 euro), in caso di assunzione a tempo determinato
  • per un periodo di 18 mesi e nel limite di 8.000 euro l’anno (in precedenza 6.000 euro)in caso di assunzione a tempo indeterminato o di successiva trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

L’incentivo spetta nel caso in cui vi sia, mese per mese, un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro, rispetto alla media dei 12 mesi antecedenti. Sono esclusi dal computo della media i dipendenti che non sono più a lavoro per:

  • dimissioni volontarie
  • invalidità
  • pensionamento per raggiunti limiti di età
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro
  • licenziamento per giusta causa.

Per l’applicazione dell’agevolazione si dovrà comunque attendere l’autorizzazione comunitaria.

Detassazione mance

La Legge di Bilancio prevede che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Sono invece considerate ove vi siano disposizioni che fanno riferimento a requisiti reddituali per il riconoscimento della spettanza di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

Le disposizioni si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000.

Legge di Bilancio: le misure a favore dell’agricoltura

La Legge di Bilancio 2023 prevede svariati articoli e misure a favore del mondo agricolo. Vediamo le principali.

Credito d’imposta per acquisto di carburanti

Facendo seguito alle misure introdotte con i Decreti Aiuti, la Legge di Bilancio prevede, a favore delle imprese esercenti l’attività agricola e della pesca e agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, un credito d’imposta del 20% della spesa sostenuta (al netto dell’Iva) nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati.

Il beneficio viene riconosciuto anche per l’acquisto di benzina e gasolio utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati adibiti all’allevamento degli animali.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione entro il 31.12.2023, non è soggetto ad imposizione e può essere oggetto di cessione per intero e senza facoltà di successiva cessione, salvo la possibilità di due ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari autorizzati.

Esenzione Irpef redditi dominicali e agrari

Viene prorogata per l’anno 2023 l’esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.

Decontribuzione giovani imprenditori agricoli

Viene prorogato al 2023 il beneficio contributivo riservato ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni che si iscrivono alla previdenza agricola nel 2023. Per questi soggetti viene disposto l’esonero contributivo al 100% per un periodo di 24 mesi.

Agevolazioni per la piccola proprietà contadina

Vengono estese le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, di cui al D.L. 194/2009, anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore ai quaranta anni che dichiarino, nell’atto di trasferimento, di voler conseguire entro il termine di 24 mesi l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli IAP.

L’agevolazione consiste nelle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e nell’imposta catastale nella misura dell’1%.

Prestazioni occasionali

L’agevolazione, che sarà oggetto di apposita trattazione in un successivo articolo, si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito di attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare.

Viene altresì abrogata la norma secondo cui per le prestazioni rese nel settore agricolo il prestatore ha l’obbligo di autocertificare che nell’anno precedente non era iscritto negli elenchi anagrafici del settore agricolo.

Rideterminazione del valore dei terreni con destinazione agricola

Viene riaperta per l’ennesima volta la possibilità di rivalutare il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni in società per i beni posseduti alla data dell’1.1.2023.

A tal fine andrà redatta una perizia entro il 30.6.2023 ed entro la medesima data andrà versata un’imposta sostitutiva del 14% sul valore così determinato. In alternativa il versamento può essere ripartito in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima entro il 30.6.2023 e le altre, maggiorate con gli interessi annui del 3%, entro il 30.6.2024 e il 30.6.2025.

Esonero contributivo per assunzioni di giovani e donne

La Legge di Bilancio 2021 porta in dote due esenzioni contributive per nuove assunzioni. Vediamole nel dettaglio:

Incentivo per le assunzioni di giovani

Per gli anni 2021 e 2022, per chi assume giovani entro il 36° anno di età a tempo indeterminato (anche part-time) o trasforma un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, spetta un’esonero contributivo (con esclusone dei premi e contributi Inail) del 100%:

  • per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 6.000 euro l’anno
  • per un periodo massimo di 48 mesi e nel limite di 6.000 euro l’anno in caso di datori di lavoro che assumano in sedi di lavoro o unità produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

I lavoratori assunti, alla data della prima ssunzione incentivata, non devono essere già stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro, fatto salvo che per i lavoratori che abbiano già parzialmente fruito dell’esonero e vengano successivamente riassunti a tempo indeterminato da altro datore di lavoro che beneficerà dell’esonero per il periodo residuo utile.

Affinchè il datore di lavoro possa accedere all’agevolazione, è necessario:

  • che non abbia proceduto nei 6 mesi antecedenti a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a procedure collettive di riduzione del personale che abbiano riguardato lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva;
  • che non procedano, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a procedure collettive di riduzione del personale che riguardino dipendenti con la stessa qualifica del lavoratore assunto nella medesima unità produttiva.

In generale, poi, il datore di lavoro deve avere i seguenti requisiti:

  • regolarità contributiva
  • rispetto degli obblighi di legge
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti, territoriali o aziendali
  • rispetto degli obblighi preesistenti stabiliti dalla legge o dalla contratazione collettiva
  • rispetto dei diritti di precedenta
  • rispetto dei lavoratori posti in integrazione salariale, a meno che l’assunzione non sia di livello diverso rispetto al lavoratore assunto con l’incentivazione o riguardi un’altra unità produttiva
  • rispetto della disposizione che vieta l’assunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi antecedenti da datori di lavoro in rapporti di collegamento o controllo o da aziende facenti capo alla stessa proprietà anche per interposta persona.

Incentivo per le assunzioni di donne

Per gli anni 2021 e 2022, per chi assume donne prive di un lavoro regolarmente retribuito:

  • da almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, in alternativa, essere assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità di genere;
  • da almeno 24 mesi, ovunque residenti

spetta un’esonero contributivo (con esclusone dei premi e contributi Inail) del 100%:

  • per un periodo di 12 mesi e nel limite di 6.000 euro l’anno, in caso di assunzione a tempo determinato
  • per un periodo di 18 mesi e nel limite di 6.000 euro l’anno in caso di assunzione a tempo indeterminato o di successiva trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

L’incentivo spetta nel caso in cui vi sia, mese per mese, un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro, rispetto alla media dei 12 mesi antecedenti. Sono esclusi dal computo della media i dipendenti che non sono più a lavoro per:

  • dimissioni volontarie
  • invalidità
  • pensionamento per raggiunti limiti di età
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro
  • licenziamento per giusta causa.

Esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti in Legge di Bilancio

Al fine di andare incontro alle problematiche conseguenti l’emergenza epidemiologica Covid-19, la Legge di Bilancio istituisce un fondo per finanziare l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti.

In particolare l’agevolazione riguarda i soggetti iscritti:

  • alle gestioni previdenziali dell’Inps (ovviamente solo per lavoratori autonomi)
  • agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (c.d. casse private)

L’agevolazione si estende anche a tutti i medici, infermieri, professionisti e operatori collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza Covid-19.

Il beneficio, però, è subordinato al rispetto di due requisiti:

  • bisogna aver percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
  • bisogna aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto al 2019.

L’applicabilità dell’agevolazione è subordinata all’emanazione di appositi decreti attuativi che andranno adottati entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio (quindi entro la fine di febbraio).

 

Slittano le scadenze fiscali di novembre, ma non per tutti.

Per alleviare parzialmente il peso economico della pandemia su chi ne ha subito di più le conseguenze negative, il Decreto Ristori quater introduce una mini proroga per i versamenti del mese di dicembre relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 Dpr 600/1973), e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che vengono operate in qualità di sostituti d'imposta;
  • ai versamenti relativi all'Iva;
  • ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Per beneficiare della proroga sono però necessari due requisiti concomitanti:

  • l’impresa o il professionista non devono aver avuto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019
  • i predetti soggetti devono aver avuto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Non devono rispettare i suddetti requisiti, e quindi beneficiano in automatico della disposizione:

  • i soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione successivamente al 30 novembre 2019
  • ii soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 Dpcm 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità (zone rosse e arancioni) e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della salute;
  • ii soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 D.L. 149/2020, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse) come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della salute.

Gli importi sospesi andranno versati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dalla suddetta data.

Operativo il Fondo ristorazione a favore di ristoranti e attività ricettive

Con decreto del MIPAAF del 27 ottobre 2020 diventa operativo il Fondo per la ristorazione introdotto dal Decreto Agosto. Vediamo beneficiari e modalità di accesso.

Soggetti beneficiari

Beneficiari del fondo sono le imprese che svolgono le seguenti attività come prevalenti:

  • 10.11 – Ristorazione con somministrazione
  • 10.12 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 21.00 – Catering per eventi, banqueting
  • 29.10 – Mense
  • 29.20 – Catering continuativo su base contrattuale
  • 10.10 – Alberghi (limitatamente alle attività autorizzate per la somministrazione di cibo)

Le attività devono essere state avviate dall’1 gennaio 2019 o, in alternativa, avere avuto un fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 inferiore ai tre quarti del fatturato medio dell’analogo periodo del 2019.

Criteri di erogazione

Il contributo è erogato a chi può provare di aver acquistato, dopo il 14 agosto, prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli vitivinicoli e i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio.

A tal fine gli acquisti devono essere stati acquistati direttamente da aziende agricole oppure da filiere nazionali integrali dalla materia prima al prodotto finito.

Inoltre avranno priorità nel contributo i prodotti DOP e IGP e i prodotti ad alto rischio di spreco di cui al seguente elenco:

  • latte 100% italiano;
  • prosciutto crudo DOP e prosciutto cotto 100% italiano;
  • salumi vari da suino DOP e IGP da animali nati allevati e macellati in Italia;
  • salumi non da carne suina (tacchino, bresaola, altro) da animali nati, allevati e macellati in Italia;
  • formaggi DOP o da latte 100% italiano;
  • olio extra vergine di oliva 100% da olive italiane e/o DOP;
  • carne bianca da animali nati allevati e macellati in Italia;
  • carne bovina, suina, ovicaprina, cunicola da animali nati allevati e macellati in Italia;
  • zuppe di cerali con verdure filiera e materia prima italiana;
  • minestrone con verdure filiera e materia prima italiana;
  • pasta secca con grano 100% italiano;
  • riso da risotto con riso 100% italiano;
  • preparati per risotti (alle verdure, ai funghi, ecc.) da materia prima italiana;
  • passata di pomodoro 100% italiana;
  • polpa di pomodoro o pelati 100% italiana;
  • sughi pronti da materia prima italiana;
  • verdure fresche o conservate in scatola o in vetro filiera e materia prima italiana;
  • verdure conservate in scatola filiera e materia prima italiana formato per mense;
  • legumi in scatola (fagioli, lenticchie) filiera e materia prima italiana;
  • macedonia di frutta o frutta sciroppata o frutta fresca da filiera e materia prima italiana;
  • succo di frutta e purea di frutta filiera e materia prima italiana;
  • crackers, pane e prodotti da forno da grano 100% italiano;
  • vini DOP e IGP;
  • aceti balsamici DOP e IGP.

Il soggetto beneficiario, per accedere al contributo, è tenuto ad acquistare almeno tre differenti tipologie di prodotti agricoli alimentari e il prodotto principale non può superare il 50% della spesa totale sostenuta e documentata. L’ammontare degli acquisti non potrà essere inferiore a 1.000 euro, esclusa Iva, né superiore a 10.000 euro, esclusa Iva.

Entità del contributo

Il contributo verrà erogato nei limiti delle risorse stanziate – che potrebbero quindi non coprire per intero le spese sostenute – e verrà corrisposto

  • per il 90% al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati
  • per il 10% restante a seguito di presentazione delle quietanze dei pagamenti effettuati.

Modalità di richiesta

La richiesta andrà effettuata attraverso il Portale della ristorazione o attraverso gli sportelli messi a disposizione dal concessionario (Poste Italiane S.p.a.) nei termini che verranno fissati con un successivo decreto, al momento in cui sarà operativo il portale.

Esoneri dal versamento dei contributi previdenziali

Esonero per chi non accede alla cassa integrazione

Durante l’emergenza COVID si sono succeduti diversi interventi volti ad incentivare il ricorso alla Cassa integrazione ordinaria e a quella in deroga, al fine di consentire alle imprese di evitare dolorosi licenziamenti e ai dipendenti di fruire di trattamenti sostitutivi dell’ordinaria retribuzione.

Con il Decreto Agosto, in via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga COVID-19 e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale viene riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.12.2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail.

L'esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del D.L. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12.07.2020.

Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero si applicano i divieti di licenziamento per motivi economici.

La violazione di tale divieto comporta la revoca dall'esonero contributivo concesso con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda della nuova integrazione salariale.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Esonero per assunzioni a tempo indeterminato

Fino al 31.12.2020 e nei limiti di spesa previsti, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente al 15.08.2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15.08.2020 ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Esonero per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico-alberghiere

L'esonero contributivo di cui al punto precedente è riconosciuto, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, ovvero di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Studio Mamì - Studio

Il Decreto Rilancio modifica il calendario delle scadenza fiscali

Il Decreto Rilancio “proroga le proroghe” dei versamenti previsti dai DL Cura Italia e Liquidità

I Decreti Cura Italia e Liquidità disponevano, a determinate condizioni, una serie di sospensioni dei versamenti dovuti per ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dell’Iva, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Con il Decreto Rilancio viene disposta un’ulteriore proroga dei suddetti versamenti. Vediamo le proroghe in dettaglio:

  • Imprese e professionisti con ricavi non superiori a 2 milioni di euro:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Iva – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 08.03.2020 – 31.03.2020
    • Proroga prevista dal DL Cura Italia: 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Imprese operanti in particolari settori particolarmente danneggiati dalla crisi:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Iva – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 02.03.2020 – 31.03.2020
    • Proroga prevista dal DL Cura Italia: 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Imprese e professionisti che hanno subito una riduzione del fatturato del 33% (o superiore al 50% se di più rilevante dimensione) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell’anno 2019:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Iva – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 01.04.2020 – 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Liquidità: 30.06.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 01.04.2020 – 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Cura Italia: 30.06.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)

Oltre alle proroghe dei versamenti in autoliquidazione, il Decreto Rilancio proroga anche le seguenti tipologie di versamento:

  • Avvisi bonari e rate avvisi bonari:
    • Scadenza originaria: 09.03.2020 – 31.05.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Atti di accertamento con adesione, accordi conciliativi, atti di mediazione, atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita, atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione, atti di recupero crediti d’imposta, avvisi di liquidazione emessi per omesso o carente versamento di imposta di registro, donazione, sostitutiva sui finanziamenti ed imposta sulle assicurazioni:
    • Scadenza originaria: 09.03.2020 – 31.05.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Pace fiscale (processi verbali di constatazione, avvisi di accertamento, liti pendenti, violazioni formali):
    • Scadenza originaria: 09.03.2020 – 31.05.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi affidati all’Agente della Riscossione, ingiunzioni fiscali degli Enti locali:
    • Scadenza originaria: 08.03.2020 – 31.08.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 30.09.2020 (in un’unica soluzione)
  • Pace fiscale (rottamazione bis – rottamazione ter – saldo e stralcio)
    • Scadenza originaria: 28.02.2020 – 30.11.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 10.12.2020 (in un’unica soluzione)
Studio Mamì - Studio

Confermati il contributo a fondo perduto e il taglio dell’Irap

Il Decreto Rilancio conferma, pur con qualche piccola modifica, le anticipazioni circolate in merito al contributo a fondo perduto che verrà erogato per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza COVID-19.

Contributo a fondo perduto

Il contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.

Sono esclusi da detto contributo:

  • i soggetti cui l’attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza
  • gli enti pubblici
  • gli intermediari finanziari
  • le società di partecipazione finanziaria (holding)
  • i professionisti
  • i lavoratori dipendenti
  • i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
  • i lavoratori dello spettacolo

Il contributo spetta ai titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nell’anno 2019, e che abbiano avuto una riduzione di almeno un terzo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente mese del 2019, mentre il contributo spetta in ogni caso ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1 gennaio 2019.

L’ammontare del contributo è pari:

  • al 20% del calo di fatturato del mese di aprile, per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente;
  • al 15% del calo di fatturato del mese di aprile, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente;
  • al 10% del calo di fatturato del mese di aprile, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

L’importo del contributo non può comunque essere inferiore a 1000 euro per le persone fisiche e a 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo, previa presentazione di apposita istanza che verrà attivata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, verrà accreditato direttamente su conto corrente bancario o postale.

Taglio dell’Irap

Un’altra anticipazione confermata è quella relativa al taglio dell’Irap.

In particolar modo l’art. 24 del Decreto prevede che non siano dovuti né il saldo Irap per l’anno 2019 né il primo acconto per il 2020, entrambi con scadenza 30 giugno.

La disposizione:

  • si applica a imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo precedente
  • non si applica a imprese di assicurazione, amministrazioni pubbliche, intermediari finanziari e società di partecipazione (holding).

Dopo alcune incertezze in merito all’interpretazione della norma, lo stesso MEF ha confermato che il primo acconto per l’anno 2020, nonostante non debba essere pagato, verrà comunque detratto dall’imposta dovuta l’anno prossimo, che risulterà quindi ridotta come se l’acconto fosse stato versato.

Semplifica la tua ricerca di informazioni utili

Iscriviti alla nostra Newsletter gratuita

Parla con noi

Se hai bisogno di una squadra di consulenti che ha a cuore le tue esigenze, vieni a trovarci allo studio.
Oppure chiama, manda una mail, un fax, un messaggio su whatsapp o sui social…
Ti servono solo un paio di minuti, contattaci adesso.

  • Via J.F.Kennedy, 63- 98051 Barcellona P.G. (ME)
  • +39 090 9796698

  • + 39 090 5720002
Studio Mamì - Logo Footer

Studio Mamì | Via J.F.Kennedy, 63 - 98051 Barcellona P.G. (ME) | Tel +39 090 9796698 - Fax +39 090 5720002 - info@studiomami.it | P. IVA: 02121020834

Privacy Policy
Cookie Policy
Credits
Firma Elettronica Avanzata

Benvenuto sul sito dello Studio Mamì

KbxBotIcon