Fondo per il sostegno delle attività chiuse

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 9 settembre 2021 che definisce i requisiti per l’accesso al contributo a fondo perduto per attività chiuse a causa COVID, introdotto dal Decreto Sostegni-bis.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al contributo a fondo perduto i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che presentino le seguenti caratteristiche:

  • alla data del 23 luglio 2021 svolgevano, quale attività prevalente, un’attività che rientri tra quelle con codice ATECO 29.10 – Discoteche, sale da ballo, night club e simili;
  • oppure, alla data del 25 maggio 2021 svolgevano una attività, rimasta chiusa a causa del COVID per almeno cento giorni e rientrante in uno dei seguenti codici ATECO:
    • 78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
    • 39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
    • 21.00 Catering per eventi, banqueting
    • 14.00 Attività di proiezione cinematografica
    • 90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
    • 30.00 Organizzazione di convegni e fiere
    • 51.00 Corsi sportivi e ricreativi
    • 52.01 Corsi di danza
    • 01.01 Attività nel campo della recitazione
    • 01.09 Altre rappresentazioni artistiche
    • 02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
    • 04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
    • 02.00 Attività di musei
    • 03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
    • 00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
    • 00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
    • 11.10 Gestione di stadi
    • 11.20 Gestione di piscine
    • 11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
    • 11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
    • 13 Gestione di palestre
    • 21 Parchi di divertimento e parchi tematici
    • 29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
    • 29.30 Sale giochi e biliardi
    • 29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
    • 04 Servizi dei centri per il benessere fisico
    • 09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

Sono altresì necessari i seguenti requisiti:

  • essere titolari di una partita Iva attiva prima della data di entrata in vigore dei rispettivi decreti (D.L. 23 luglio 2021 per le discoteche e 25 maggio 2021 per gli altri soggetti)
  • essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato
  • non essere considerati soggetti in difficoltà sulla base della normativa europea

Importo dell’aiuto

Le risorse saranno prioritariamente assegnate ai soggetti svolgenti attività di cui al codice ATECO 93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night club e simili, con un contributo massimo, per ogni beneficiario, di Euro 25.000.

Le risorse residue verranno distribuite agli altri soggetti con le seguenti modalità:

  • euro 3.000 per i soggetti con ricavi e compensi fino a 400.000 euro
  • euro 7.500 per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a 1.000.000 euro
  • euro 12.000 per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1.000.000 euro

Il limite di ricavi e compensi andrà definito tenendo conto delle risultanze dell’anno 2019. Per i soggetti di nuova costituzione il contributo sarà pari a 3.000 euro. Nel caso in cui le risorse non dovessero essere sufficienti il contributo verrà ridotto proporzionalmente in base alle domande presentate, riconoscendo prioritariamente un contributo in egual misura a tutte le istanze ammissibili fino ad un importo di 3.000 euro.

Procedura di accesso al contributo

Con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno fissati contenuti e termini di presentazione dell’istanza per la corresponsione del contributo.

 

Decreto Sostegni-bis – Nuovi contributi a fondo perduto

Il nuovo decreto emanato dal Governo per sostenere le attività d’impresa colpite della pandemia vede un moltiplicarsi di contributi a fondo perduto, anche se tra loro alternativi, che complicheranno non poco le modalità di verifica della fruizione per imprese e commercialisti. Vediamoli nel dettaglio.

Contributo a fondo perduto basato sulla perdita di fatturato anni 2019-2020

Un primo contributo a fondo perduto è quello che, di fatto, replica quello previsto dal primo Decreto Sostegni. Per chi ha presentato domanda per il riconoscimento del contributo è ha ancora la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis, verrà corrisposto automaticamente un contributo dello stesso importo senza la necessità di presentare alcuna ulteriore domanda di accesso.

Contributo a fondo perduto basato sulla perdita di fatturato periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020 / 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021

Un secondo contributo, di nuova introduzione, consente di ottenere un bonus aggiuntivo rispetto a quello di cui al punto precedente, calcolato spostando il periodo di riferimento.

Il contributo viene riconosciuto ai soggetti:

  • che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario che siano titolari di partita Iva residenti o stabiliti in Italia
  • che hanno un volume di ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019
  • che abbiano avuto un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1 aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al primo Decreto Sostegni, il contributo viene determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 le seguenti percentuali:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al primo Decreto Sostegni, il contributo viene determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 le seguenti percentuali:

  • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il contributo è alternativo a quello di cui al punto precedente e per la sua fruizione si dovrà procedere alla presentazione di una nuova istanza.

Chi abbia già beneficiato del contributo di cui al precedente Decreto Sostegni, potrà beneficiare dell’eventuale maggior valore derivante dal nuovo decreto, mentre nulla spetterà nel caso in cui il contributo così calcolato sarà inferiore a quello del primo Decreto Sostegni.

Contributo a fondo perduto basato sul reddito

Un ultimo contributo a fondo perduto viene introdotto nei confronti dei soggetti che hanno subito un peggioramento del risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto a quello 2019.

Il contributo viene riconosciuto ai soggetti:

  • che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario che siano titolari di partita Iva residenti o stabiliti in Italia
  • che hanno un volume di ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019
  • che abbiano avuto un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia.

Il contributo si calcolerà applicando alla differenza di risultato economico tra i due esercizi, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate a maggio, agosto, ottobre, dicembre 2020 e marzo 2021, la suddetta percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia.

Anche questo contributo andrà richiesto con apposita istanza e, per i soggetti richiedenti, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi viene anticipato al 10 settembre 2021.

Decreto Natale un nuovo fondo perduto a sostegno delle attività di ristorazione

Il Decreto Natale (D.Lgs. n. 172/2020) reca con sé un “dono” per tutte le attività di ristorazione fortemente danneggiate dalle restrizioni contenute nello stesso decreto.

Il contributo a fondo perduto introdotto dal decreto spetta a tutti i soggetti con partita Iva attiva al 19 dicembre 2020 e con esclusione delle partite Iva aperte dal 1 dicembre 2020, ed esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del primo contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio.

L’importo del contributo sarà pari a quello già precedentemente erogato e non potrà superare i 150.000 euro per ogni contribuente.

Le attività ammesse al contributo a fondo perduto sono caratterizzate dai seguenti codici ATECO:

  • 561011 - Ristorazione con somministrazione
  • 561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
  • 561030 - Gelaterie e pasticcerie
  • 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
  • 561042 - Ristorazione ambulante
  • 561050 - Ristorazione su treni e navi
  • 562100 - Catering per eventi, banqueting
  • 562910 - Mense
  • 562920 - Catering continuativo su base contrattuale
  • 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

Ulteriore contributo per i beneficiari di Resto al Sud in Sicilia

La Regione Siciliana, con Decreto Presidenziale n. 28/2020, ha definito il regolamento per l’attuazione delle agevolazioni a favore dei beneficiari del contributo “Resto al Sud” in Sicilia.

L’agevolazione consiste in un contributo, riconosciuto dall’anno 2020 ed entro il 31 dicembre 2022, parametrato alle imposte di spettanza della Regione versate per ciascuno dei primi tre periodi d’imposta decorrenti da quello di presentazione dell’istanza, a titolo:

  • di addizionale regionale Irpef
  • di tassa automobilistica per i mezzi necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso con l’istanza Resto al Sud o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti
  • di imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per l’acquisto di beni immobili connessi allo svolgimento dell’attività.

Per accedere al contributo i soggetti beneficiari dovranno presentare, dal 15 maggio al 31 maggio di ciascun anno (dal 15 al 31 dicembre, per l’anno 2020), un’istanza all’Assessorato regionale dell’economia – Dipartimento delle finanze e del credito, indicando:

  • gli identificativi dell’impresa
  • l’ubicazione dei locali dove si svolge l’attività economica
  • il settore di appartenenza
  • il limite di aiuto utilizzabile
  • l’ammontare complessivo del contributo richiesto
  • gli altri dati indicati nel provvedimento di approvazione del modello di istanza
  • l’impegno al rispetto del «de minimis»
  • l’indicazione degli elementi indispensabili per la richiesta delle informazioni antimafia e del DURC
  • l'indicazione annua della stima dei versamenti su cui spetta il beneficio
  • la dichiarazione di essere soggetto beneficiario dell'agevolazione “Resto al Sud” e che e che non è stata disposta le revoca delle agevolazioni previste.

L’utilizzo del contributo è consentito entro il terzo anno successivo a quello di presentazione dell’istanza e comunque entro i limiti dell’importo maturato in ragione degli effettivi versamenti annui delle imposte effettuati nell’anno di presentazione dell’istanza e nei due anni immediatamente successivi, comunicati annualmente nel mese di ottobre all’Assessorato, mediante perizia giurata redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili.

Il contributo viene utilizzato esclusivamente in compensazione nei limiti dell’importo riconosciuto e a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stato comunicato all’Assessorato.

In caso di incapienza il contribuente potrà utilizzare il contributo residuo anche successivamente e, comunque, non oltre il quarto annuo successivo a quello di presentazione dell’istanza.

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