Formazione 4.0

Investimenti e formazione 4.0: il decreto Aiuti migliora le percentuali fruibili

Doppio intervento del Decreto Aiuti sulle spese connesse con il piano impresa 4.0.

Un primo intervento riguarda gli investimenti in beni immateriali 4.0 che, nella versione previgente, prevedevano la possibilità di fruire di un credito d’imposta del 20% nell’anno 2022. Con il decreto, la percentuale viene incrementata al 50% per tutti gli acquisti effettuati sino al 31.12.2022 (ovvero entro il 30.06.2023 se al 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Il secondo intervento riguarda invece il credito d’imposta formazione 4.0. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50% e del 40% precedentemente previste  per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70% e al 50%, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dal 18.05.2022 e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.

Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente al 18.05.2022 che non soddisfino le condizioni citate, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35%.

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Decreto Aiuti, un nuovo strumento per aiutare gli autotrasportatori.

Dopo i crediti d’imposta per mitigare gli effetti derivanti dall’incremento dei costi di energia elettrica e gas, il Decreto Aiuti, di fresca pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, interviene anche sulle conseguenze dell’aumento del prezzo del gasolio.

L’intervento riguarda il settore dell’autotrasporto e, nello specifico, l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:

  • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
  • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito
  • imprese stabilite in altri Stati membri dell’UE in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Per i suddetti soggetti il decreto assegna un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività.

Gli importi da considerare saranno al netto dell’Iva e dovranno essere documentati da fatture di acquisto.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Superbonus

Superbonus e cessione del credito: le modifiche del Decreto Aiuti

Ormai gli interventi sulla normativa del c.d. superbonus e, in generale, dei vari bonus edilizi, si susseguono senza sosta creando complicazioni per gli operatori impegnati nella loro gestione.

Anche il Decreto Aiuti interviene nuovamente sulla misura toccando sia il superbonus su unità immobiliari singole, sia sulla normativa relativa alla cessione di crediti d’imposta da bonus edilizi.

In merito alle villette unifamiliari, l’intervento da un po’ di respiro agli operatori, estendendo il periodo di spettanza del credito sino al 31.12.2022 a condizione che alla data del 30.09.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus, rendendo più semplice il rispetto della percentuale prevista dalla norma). In precedenza, il termine previsto era quello del 30.06.2022.

Il Decreto interviene in maniera positiva anche sulla cessione del credito. In precedenza, infatti, le banche e gli intermediari finanziari avevano protestato contro le ultime modifiche normative che, di fatto, imponevano loro di effettuare due ulteriori cessioni ad altre banche ed intermediari finanziari prima di poter cedere il credito anche a favore dei propri clienti professionali privati.

L’intervento del Decreto elimina l’obbligo dei passaggi preventivi all’interno del circuito bancario, consentendo alla banca acquirente del credito di cederlo immediatamente a favore dei propri clienti professionali privati, senza facoltà di ulteriore cessione. Tale disposizione si applica alle comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dall’1 maggio 2022.

Imprese turistiche, in arrivo credito d'imposta

Le imprese turistiche, fortemente danneggiate dall’ondata epidemica, trovano nel Decreto Ristori-ter un ulteriore sostegno collegato ai canoni di locazione sui beni immobili da queste sostenuti.

In particolare il credito d’imposta spetta in relazione ad eventuali canoni di locazione, di leasing o di concessione pagati su beni immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività, relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 ed è pari al 60% dell’importo dei singoli canoni.

Al fine di accedere al credito d’imposta le imprese dovranno dimostrare, per ogni mese di riferimento, la sussistenza di una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di tale mese per almeno il 50% rispetto all’analogo mese del 2019.

Per accedere al beneficio gli operatori economici devono presentare apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», previsti per gli aiuti di Stato.

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione saranno stabiliti con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia.

L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Nuova proroga del credito d’imposta per i beni strumentali 4.0

Un’altra estensione per il credito d’imposta per i beni strumentali 4.0 vede la luce nella Legge di Bilancio. L’agevolazione, già prevista fino al 2022, viene prorogata sino al 2025 anche se con una riduzione degli importi agevolati.

Vediamo il funzionamento

Imprese beneficiarie

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa.

Sono esclusi dall’ambito applicativo dell’agevolazione gli investimenti in:

  • veicoli e altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata
  • beni per i quali è prevista un’aliquota di ammortamento fiscale inferiore al 6,5%
  • fabbricati e costruzioni
  • beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/2015;
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Disciplina per il 2022

Per l’anno 2022 la disciplina non cambia.

Il credito d’imposta si applica agli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022, estendibile al 30.06.2023 nel caso in cui, entro il 31.12.2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La misura del contributo è differenziata a seconda della tipologia di investimento, dell’ammontare complessivo e dell’anno di effettuazione.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato A della L. 232/2016 (c.d. beni materiali 4.0) il credito d’imposta è pari, per gli investimenti effettuati dall’1.1.2022 e fino al 31.12.2022:

  • al 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • al 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • al 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato B della L. 232/2016 (c.d. beni immateriali 4.0) il credito d’imposta è pari al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Disciplina dal 2023 al 2025

La proroga prevista dalla Legge di Bilancio prevede una riduzione delle percentuali di credito d’imposta.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato A della L. 232/2016 (c.d. beni materiali 4.0) il credito d’imposta è pari, per gli investimenti effettuati dall’1.1.2023 e fino al 31.12.2025:

  • al 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • al 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • al 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato B della L. 232/2016 (c.d. beni immateriali 4.0) il credito d’imposta è pari:

  • per l’anno 2023 al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • per l’anno 2024 al 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • per l’anno 2025 al 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

Beni strumentali ordinari (non 4.0)

Nessuna proroga, invece, per il suddetto credito d’imposta previsto per l’acquisto di beni strumentali nuovi ordinari.

Si fermerà al 2022, quindi, la possibilità di beneficiare di un credito d’imposta del 6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a due milioni di euro (beni materiali) ovvero a un milione (beni immateriali). L’estensione al 30 giugno 2023 sarà possibile solo a condizione che al 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Credito d’imposta 4.0 e Mezzogiorno: confermata la cumulabilità.

Gli ultimi mesi dello scorso anno sono stati all’insegna della confusione per coloro che avevano o intendevano effettuare investimenti in beni strumentali.

Una circolare del MEF del 14 ottobre 2021 aveva infatti messo in dubbio la possibilità di cumulare tutte le agevolazioni rientranti nel PNRR con altri aiuti di stato, e tra queste rientrava il credito d’imposta 4.0 per l’acquisto di beni strumentali innovativi, con altre agevolazioni. Questo ha avuto la conseguenza di spiazzare chi aveva fatto investimenti a partire dall’inizio dell’anno confidando nella cumulabilità con altre agevolazioni (statuita tra l’altro dalla stessa norma istitutiva del credito d’imposta 4.0) e di bloccare i nuovi investimenti in attesa che venisse confermato o meno il divieto di cumulo.

In particolar modo spiazzati i soggetti che avevano cumulato il credito d’imposta 4.0 con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno, cumulabilità che poteva portare anche a crediti d’imposta pari al 95% del costo dell’intero investimento.

Soltanto il 31 dicembre 2021, con una circolare della Ragioneria Generale dello Stato, è stato chiarito che la cumulabilità è sempre possibile in quanto i concetti di “assenza di doppio finanziamento” e di “cumulo” sono due concetti differenti, e quindi se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene, la quota rimanente può essere finanziata attraverso altre fonti purché non si superino i limiti di cumulo di volta in volta applicabili e, ovviamente, non si superi il 100% del costo del bene.

Pertanto, in linea generale, per valutare se due agevolazioni sono cumulabili si dovrà sempre:

  • verificare se la legge istitutiva espone qualche divieto di cumulo
  • verificare se la legge istitutiva espone qualche limite quantitativo di cumulo
  • in assenza attenersi comunque al limite del costo previsto a livello europeo e verificare il rispetto dei limiti previsti per gli aiuti di stato

Un sospiro di sollievo per i tanti imprenditori che avevano già investito, confidando nel cumulo, e per chi aveva interrotto gli investimenti in attesa dei tanti sospirati chiarimenti.

Definite le sanzioni per il mancato utilizzo del POS

L’obbligo di POS per alcune categorie di imprese e professionisti venne introdotto nel 2012 con il D.L. 179/2012. In particolare detto obbligo è rivolto a:

  • negozi e attività commerciali
  • artigiani
  • bar, pizzerie, ristoranti e altre attività di ristorazione
  • liberi professionisti che esercitano in proprio e hanno un rapporto diretto con il cliente
  • hotel, b&b, agriturismi e altre strutture ricettive

Fino ad oggi, però, detto obbligo non era assistito da una corrispondente sanzione, comportando quindi un’applicazione dello stesso lasciata all’adempimento spontaneo dei destinatari dell’obbligo.

Con un emendamento approvato in sede di conversione del D.L. 152/2021, che riguarda “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, è stato approvato un emendamento che introduce delle specifiche sanzioni per la violazione dell’obbligo.

Con detto emendamento è previsto che, in caso di rifiuto di pagamento con bancomat o carta di credito, l’esercente o il professionista saranno colpiti da una sanzione di 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento. Il cliente potrà quindi denunciare la mancata accettazione agli organi preposti (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) che potranno verificare la volontà dell’esercente di violare la legge comminando la relativa sanzione.

Si ricorda che il legislatore, per scoraggiare l’uso dei contanti e favorire pagamenti tracciabili, ha anche previsto un sistema di incentivi allo scopo di aiutare liberi professionisti, attività, esercenti e negozianti a sostenere le spese di attivazione del terminale di pagamento Pos.

Per tutti i soggetti che hanno conseguito, nel periodo d’imposta precedente, ricavi o compensi fino a 400.000 euro viene già riconosciuto un credito d’imposta parti al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate nonché per le transazioni mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il suddetto credito è stato portato al 100% per gli esercenti che sono dotati di un registratore di cassa elettronico collegato col terminale Pos (con un fatturato annuo uguale o inferiore a 400.000€, ovvero piccole e medie attività che dispongono di un registratore di cassa elettronico per la trasmissione dei corrispettivi).

Inoltre, il D.L. 99/2021 ha introdotto un duplice credito di imposta:

  • il primo credito riconosciuto agli esercenti che tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti collegati a registratori di cassa elettronici (nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro);
  • il secondo, invece, è riconosciuto sempre agli stessi soggetti che, nel corso del 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, (nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro).

Incentivi per le imprese turistiche ai nastri di partenza

Nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono stati previsti degli importanti incentivi per le imprese turistiche al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva.

Interventi agevolati

I benefici previsti riguarderanno le seguenti tipologie di investimento:

  • interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, funzionali alla realizzazione degli interventi stessi;
  • realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
  • spese per la digitalizzazione;
  • impianti wi-fi;
  • siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  • programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
  • spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
  • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
  • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
  • servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente sui temi di cui sopra.

Soggetti ammessi

I soggetti ammessi ai benefici sono i seguenti:

  • imprese alberghiere;
  • strutture che svolgono attività agrituristica;
  • strutture ricettive all’aria aperta;
  • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

Benifici spettanti

I benefici concessi dalla normativa statale sono importanti e vengono qui riepilogati:

  • un credito d’imposta pari all’80% delle spese ammissibili sostenute per gli interventi previsti (che vedremo in seguito) suddiviso in 3 quote annuali e cedibile a terzi;
  • un contributo a fondo perduto per un massimo di 40.000 euro erogato a conclusione dell’intervento (salva la possibilità di richiedere un’anticipazione del 30% presentando idonea garanzia);
  • un ulteriore contributo fino a 30.000 euro se l’intervento prevede spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture per almeno il 15% dell’investimento totale;
  • un ulteriore contributo fino a 20.000 euro per:
    • i soggetti che posseggono i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile
    • le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani fino a 35 anni, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani
    • le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo
  • un ulteriore contributo fino a 10.000 euro per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Per le spese ammesse che non venissero coperte dal contributo a fondo perduto o dal credito d’imposta sarà possibile fruire di un finanziamento a tasso agevolato a condizione che almeno il 50% dei costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.

Accesso ai benefici

Le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi verranno stabilite con decreto da emanarsi entro il 7 dicembre.

Sarà comunque prevista la presentazione, in via telematica, di apposita domanda con erogazione di risorse in ordine cronologico e fino ad esaurimento delle stesse. È quindi opportuno che i soggetti interessati inizino da subito a preparare quantomeno un progetto e un preventivo delle relative spese, in modo da farsi trovare pronti quando apriranno i canali telematici.

Super Ace - possibile la conversione in credito d’imposta

Con il Decreto Sostegni-bis è stata prevista una misura transitoria di rafforzamento del cosiddetto ACE (Aiuto alla Crescita Economica).

L’ACE è una agevolazione fiscale che ha come base di calcolo la differenza delle consistenze patrimoniali dell’esercizio di riferimento rispetto a quelle esistenti al 31 dicembre 2010, a cui si applica, oggi, l’aliquota dell’1,3%. La somma così calcolata viene detratta dalle imposte dovute dal soggetto che ne beneficia.

Il Decreto Sostegni bis prevede una misura transitoria di rafforzamento dell’aiuto, per il solo anno fiscale 2021, per il quale è prevista un’aliquota del 15%, che però non si applicherà all’intera base imponibile ACE, ma solo alla variazione in aumento del capitale proprio registrata al 31 dicembre 2021 rispetto alle consistenze al 31 dicembre 2020.

In conseguenza di ciò, l’ACE dell’anno fiscale 2021 sarà costituita dalla somma:

  • dell’ACE calcolata con aliquota 1,3% per gli incrementi fino al 31.12.2020;
  • dell’ACE calcolata con aliquota 15% per gli incrementi del periodo 01.01.2021 – 31.12.2021.

Considerando l’arco temporale ristretto di riferimento per il 2021, gli incrementi del periodo rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, a prescindere dalla data di versamento/conferimento. Quindi anche un versamento in conto capitale effettuato il 31 dicembre rileverà come se fosse stato fatto all’inizio dell’anno.

Altra novità era rappresentata dalla possibilità che il beneficio venisse fruito in modo alternativo, anticipatamente, trasformando la detassazione in credito d’imposta, da determinare applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires in vigore per il 2020.

Con provvedimento del 17 settembre 2021 è stato finalmente definito il contenuto, le modalità e i termini di prestazione della comunicazione che consente la fruizione del credito d’imposta.

La comunicazione potrà essere effettuata dal 20 novembre 2021 fino al 30 novembre 2022. Nel modello andranno esposti:

  • la variazione in aumento del capitale proprio
  • il rendimento nozionale, calcolato sulla base dell’aliquota del 15%
  • il credito d’imposta spettante.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione, l’Agenzia delle entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento il diniego del credito d’imposta.

Il credito è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, senza limiti di importo, oppure può essere chiesto a rimborso in dichiarazione dei redditi. In alternativa, il credito può esser ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l’apposita piattaforma già disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Dal 4 ottobre le domande per il credito d’imposta per sanificazione

Dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 sarà possibile presentare le domande per il credito d’imposta sanificazione introdotto dall’art. 32 del Decreto Sostegni-bis. Detto articolo ha riproposto il credito d’imposta fruibile a fronte di spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credito d’imposta, fruibile nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 fino ad un massimo di 60.000 euro per beneficiario, spetta ai seguenti soggetti:

  • esercenti attività d’impresa
  • esercenti attività artistica e professionale
  • enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti
  • strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso di codice identificativo ex art. 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019

Le tipologie di spese agevolabili sono le seguenti:

  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività. L’attività può essere svolta anche in economia;
  • somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi a fruire del beneficio;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Si rammenta che la percentuale del 30% è una percentuale massima in quanto, in funzione delle domande presentate e dei fondi disponibili, la percentuale effettiva (che potrà essere anche inferiore) verrà determinata con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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