Nuovo credito d’imposta per pagamenti elettronici

Con il D.L. 99/2021, a fare da contraltare alla sospensione del cosiddetto “cashback” vengono introdotti dei nuovi crediti d’imposta per pagamenti elettronici.

In primo luogo viene incrementata la misura del credito d’imposta, già previsto dall’art. 22 del D.L. 124/2019, spettante agli esercenti sulle commissioni per pagamenti elettronici.

La misura del credito d’imposta, normalmente pari al 30% delle commissioni, viene incrementata al 100% per il periodo dall’1.7.2021 al 30.6.2022 per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti per la trasmissione telematica dei corrispettivi (vale a dire registratori telematici che consentono la trasmissione telematica dei corrispettivi) oppure strumenti di pagamento evoluto (che consentono cioè l’invio dei dati dei corrispettivi attraverso carte di debito o credito e altre forme di pagamento elettronico).

Sempre per il periodo 1.7.2021 – 30.6.2022 viene poi inserito un ulteriore credito d’imposta per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni che acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il credito d’imposta, nel limite massimo di spesa di 160 euro, spetta secondo le seguenti percentuali:

  • 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  • 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Ai medesimi soggetti che, nel corso del 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, spetta un credito d'imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure:

  • 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  • 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante modello F24 e non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione.

Decreto Sostegni-bis – Misure a sostegno della filiera della stampa

Il Decreto Sostegni-bis interviene con una serie di misure per tutelare l’intera filiera della stampa. In particolar modo, a titolo di sostegno economico, per gli oneri straordinari sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita.

Ai fini del credito d'imposta si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Il credito d'imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, cc. 1 e 2 L. 198/2016 e al D.Lgs. 70/2017. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Inoltre per l'anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'Iva può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95% per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

Infine limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per investimenti pubblicitari è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione Europea, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Per l'anno 2021 la comunicazione telematica di domanda dell’agevolazione è presentata nel periodo compreso tra il 1°e il 30.09 del medesimo anno. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31.03.2021 restano comunque valide.

Decreto Sostegni-bis – Super ACE maggiorata per il 2021

Il Decreto Sostegni bis pubblicato rafforza l'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per il solo anno 2021.

L’ACE è una agevolazione fiscale che ha come base imponibile la differenza delle consistenze patrimoniali dell’esercizio di riferimento rispetto a quelle esistenti al 31 dicembre 2010, a cui si applica, oggi, l’aliquota dell’1,3%.

Il Decreto Sostegni bis prevede una misura transitoria di rafforzamento dell’aiuto, per il solo anno fiscale 2021, per il quale è prevista un’aliquota del 15%, che però non si applicherà all’intera base imponibile ACE, ma solo alla variazione in aumento del capitale proprio registrata al 31 dicembre 2021 rispetto alle consistenze al 31 dicembre 2020.

In conseguenza di ciò, l’ACE dell’anno fiscale 2021 sarà costituita dalla somma:

  • dell’ACE calcolata con aliquota 1,3% per gli incrementi fino al 31.12.2020;
  • dell’ACE calcolata con aliquota 15% per gli incrementi del periodo 01.01.2021 – 31.12.2021.

Considerando l’arco temporale ristretto di riferimento per il 2021, gli incrementi del periodo rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, a prescindere dalla data di versamento/conferimento.

Inoltre, sempre per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, il beneficio può essere fruito in modo alternativo, anticipatamente, trasformando la detassazione in credito d’imposta, da determinare applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires in vigore per il 2020.

Il bonus è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, senza limiti di importo, dal giorno successivo a quello del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera assembleare di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio (ma può anche essere chiesto a rimborso o ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti).

In tal caso, occorre prima produrre un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità e nei termini che saranno definiti da un provvedimento, da adottare entro i 30 giorni successivi all’entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”.

Al fine di evitare abusi, quali immissioni temporanee di denaro in azienda per sfruttare il beneficio, sarà previsto che gli incrementi debbano permanere nel patrimonio dell’impresa fino al 31 dicembre 2021.

Decreto Sostegni-bis: Nuova chance per il bonus su sponsorizzazioni sportive

Il Decreto Sostegni-bis ripropone per il 2021 il credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, già riconosciuto per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2020 dal Decreto Agosto.

La misura è finalizzata ad incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.

L’agevolazione prevede il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, in favore di società e associazioni sportive che aderiscono al regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello di pagamento F24, previa istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Possono fruire del credito d’imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari e di sponsorizzazione.

Ai fini del credito d’imposta:

  • l’investimento agevolabile deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d’imposta precedente, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;
  • le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile;
  • i pagamenti relativi agli investimenti pubblicitari e di sponsorizzazione devono essere effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Decreto Sostegni-bis – Nuovi crediti d’imposta per sanificazione

Nuovi crediti d’imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti, degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Il Decreto Sostegni-bis, all’articolo 32, ripropone il credito d’imposta fruibile a fronte di spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credito d’imposta, fruibile nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 fino ad un massimo di 60.000 euro per beneficiario, spetta ai seguenti soggetti:

  • esercenti attività d’impresa
  • esercenti attività artistica e professionale
  • enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti
  • strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso di codice identificativo ex art. 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019

Le tipologie di spese agevolabili sono le seguenti:

  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività. L’attività può essere svolta anche in economia;
  • somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi a fruire del benefici;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Per la fruizione del credito si dovrà attendere un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che stabilità criteri e modalità di applicazione e fruizione, posta la limitatezza delle risorse stanziate.

Decreto Sostegni-bis – Nuovi crediti d’imposta per canoni di locazione

Credito d’imposta per tutti i settori con esclusione del settore turistico-alberghiero

Con il nuovo Decreto Sostegni-bis ritorna il credito di imposta pari al 60 per cento dei canoni di locazione pagati per i primi cinque mesi del 2021.

Il credito d’imposta spetterà ai seguenti soggetti:

  • esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nell’anno 2019;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito d’imposta spetterà per ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Per beneficiare del credito d’imposta per tutti i cinque mesi:

  • per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1 gennaio 2019, non sarà necessario rispettare alcuna condizione;
  • per tutti gli altri soggetti, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l’1 aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l’1 aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Credito d’imposta per il settore turistico-alberghiero

Il Decreto proroga altresì fino al 31 luglio il credito d’imposta sulle locazioni previsto dal D.L. 34/2020 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, già previsto fino al 30 aprile 2021 e spettante indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato. In questo caso, però, sarà necessario rispettare, mese per mese, la condizione della diminuzione di fatturato di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2019.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Trova la proroga il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, misura introdotta nel 2020 per facilitare la Transizione 4.0, ma applicabile per investimenti non rientranti nel suddetto piano. Vediamo le caratteristiche principali:

Imprese beneficiarie

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Per gli investimenti che non riguardano il piano Transizione 4.0, il credito d’imposta è esteso anche agli esercenti arti e professioni.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa.

Sono esclusi dall’ambito applicativo dell’agevolazione gli investimenti in:

  • veicoli e altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata
  • beni per i quali è prevista un’aliquota di ammortamento fiscale inferiore al 6,5%
  • fabbricati e costruzioni
  • beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/2015;
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste,delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il credito d’imposta si applica agli investimenti effettuati dal 16.11.202 al 31.12.2022, estendibile al 30.06.2023 nel caso in cui, entro il 31.12.2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Misura del contributo

La misura del contributo è differenziata a seconda della tipologia di investimento, dell’ammontare complessivo e dell’anno di effettuazione.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato A della L. 232/2016 (c.d. beni materiali 4.0) il credito d’imposta è pari:

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021:
    • al 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • al 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
    • al 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
  • per gli investimenti effettuati dall’1.1.2022 e fino al 31.12.2022:
    • al 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • al 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
    • al 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato B della L. 232/2016 (c.d. beni immateriali 4.0) il credito d’imposta è pari al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Per i beni strumentali diversi dai precedenti:

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021 il credito d’imposta è pari al 10% del costo, percentuale che sale al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile;
  • per gli investimenti effettuati dall’1.1.2022 al 31.12.2022 il credito d’imposta scende al 6%.

Modalità di fruizione

Il credito d’imposta può essere fruito solo in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni.

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, il credito d’imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

I fruitori del credito d’imposta dovranno conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, che dovrà contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative (acquisto ai sensi dell’art. 1, cc. 1051 e seguenti L. 178/2020).

Inoltre, in relazione degli investimenti aventi ad oggetto beni materiali o immateriali 4.0, sarà necessaria una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale abilitati, salvo che per gli investimenti non superiori a 300.000 euro per i quali è sufficiente un’autodichiarazione resa dal legale rappresentante.

Credito d’imposta per investimenti del Mezzogiorno prorogato fino al 2022

Proroga biennale per il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, uno strumento molto utile per le imprese che vogliono investire nella propria attività, in quanto consente importanti percentuali di credito d’imposta. Vediamolo nel dettaglio:

Imprese beneficiarie

Le imprese beneficiarie possono avere qualsiasi natura giuridica e dimensione, a prescindere dal settore economico e del regime contabile adottato, purché producano reddito d’impresa e con eccezione delle imprese operanti nei seguenti settori:

  • industria siderurgica
  • industria carbonifera
  • costruzione navale
  • fibre sintetiche
  • trasporti e relative infrastrutture
  • produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche
  • settore creditizio, finanziario e assicurativo

Sono inoltre escluse le imprese c.d. in difficoltà secondo gli orientamenti comunitari.

Investimenti agevolabili

Gli investimenti agevolabili devono riguardare esclusivamente:

  • impianti
  • macchinari
  • attrezzature

destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo).

Inoltre l’investimento deve riguardare necessariamente e alternativamente:

  • la creazione di un nuovo stabilimento
  • l’ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente
  • la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente
  • un cambiamento fondamentale del processo produttivo.

Sono esclusi dall’agevolazione:

  • gli investimenti di mera sostituzione
  • gli investimenti in beni merce
  • gli acquisti di materiali di consumo
  • gli investimenti in beni usati.

Misura del contributo

Il contributo viene erogato sotto forma di credito d’imposta, calcolato in percentuale sull’imponibile al netto Iva.

La misura del credito è pari:

  • al 45% per le piccole imprese
  • al 35% per le medie imprese
  • al 25% per le grandi imprese

Il credito è inoltre cumulabile con aiuti “de minimis” e altri aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio. In particolare il credito risulta cumulabile con la misura a favore degli investimenti in beni strumentali nuovi che, se applicabile al medesimo investimento, può portare la misura del credito d’imposta fino al 95% del costo del bene.

Modalità di fruizione

Il credito d’imposta può essere fruito solo in compensazione, previa presentazione di una domanda all’Agenzia delle Entrate e la relativa accettazione.

Un nuovo credito d’imposta per i cuochi professionisti

Tra i tanti crediti d’imposta della Legge di Bilancio 2021, il legislatore ne tira fuori dal cilindro uno apposito per i cuochi professionisti.

Il credito d’imposta nasce al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, ed è diretto ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita Iva, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0.

Per questi soggetti spetta un credito d’imposta fino al 40% del costo per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, sostenute tra il 1.01.2021 e il 30.06.2021.

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:

  • l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
  • l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
  • la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, e può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Con un successivo decreto saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo alle procedure di concessione al fine del rispetto del limite di spesa, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.

Disegno di legge di bilancio – Proroga di crediti d’imposta

Nella bozza di disegno di legge di bilancio, circolata negli scorsi giorni, si è potuto avere un quadro delle possibili proroghe di crediti d’imposta per il prossimo anno.

Ferma restando la possibilità di ulteriori cambiamenti prima dell’approvazione definitiva, che dovrebbe avvenire entro la fine dall’anno, vediamo quali saranno i principali crediti d’imposta prorogati:

Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta, introdotto nel 2015, che consente di beneficiare di un credito fino al 45% per gli investimenti in impianti, macchinari e attrezzature, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Credito d’imposta ricerca e sviluppo potenziato nelle aree del Mezzogiorno

Proroga al 2022 anche per il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno. Rimangono inalterate le aliquote (25% per le grandi imprese, 35% per le medie imprese, 45% per le piccole imprese.

Credito d’imposta investimenti in pubblicità

Anche il credito d’imposta per investimenti in pubblicità – effettuati sui giornali, quotidiani e periodici anche online - viene prorogato al 2022, con il medesimo regime “speciale” previsto per il 2020, che prevede un credito del 50% sul valore degli investimenti effettuati (e non solo sull’incremento rispetto all’anno precedente) e un tetto di spesa massimo di 50 milioni di euro annui.

Tax credit edicole

Al 2022 va anche il credito d’imposta per le edicole e i rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici, anch’esso nel regime “speciale” previsto per il 2020, con un aumento da 2.000 a 4.000 euro dell‘importo massimo concedibile e aggiungendo le spese per energia elettrica, telefono, collegamento a internet e consegna a domicilio a quelle già finanziate (Imu, Tasi, Cosap, Tari, canoni di locazione).

Credito d’imposta investimenti in beni strumentali

Va al 2022, con estensione al giugno 2023 per gli investimenti “prenotati” entro il 2022, anche il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, che è quello che sembra subire le maggiori modifiche.

In primo luogo vengono potenziate le aliquote agevolative per il 2021 come segue:

  • per i beni materiali e immateriali ordinari:
    • aliquota base 10% con tetto di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione di euro per i beni immateriali
    • nel caso di strumenti per lo smart-working 15%
  • per i beni materiali 4.0:
    • 50% fino a 2,5 milioni di euro
    • 30% oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
    • 10% oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro
  • per i beni immateriali 4.0:
    • aliquota base 20% fino ad 1 milione di euro

Viene inoltre accorciato il tempo di fruizione a 3 esercizi, ridotti ad 1 nel caso di investimenti in beni ordinari per soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design

Il credito viene prorogato al 2022 con potenziamento delle aliquote e dei massimali di credito d’imposta e modifiche volte a chiarirne l’ambito applicativo. Viene anche introdotto l’obbligo di asseverazione tecnica.

Credito d’imposta formazione 4.0

Viene infine prorogato al 2022 anche il credito d’imposta formazione 4.0, ampliando le voci agevolabili alle spese del personale non dipendente, ai servizi di consulenza connessi alla formazione, ai costi di esercizio e alle spese generali indirette strettamente inerenti.

Sono confermate le aliquote (dal 30% al 50%) con incremento al 60% in caso di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

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