Esteso il credito d’imposta locazioni per le attività danneggiate dalle nuove limitazioni COVID

Con il Decreto Ristori, per venire incontro alle attività danneggiate dalle limitazioni disposte dal DPCM 24 ottobre 2020, è stato esteso il credito d’imposta locazioni già previsto dai precedenti provvedimenti emergenziali.

In particolar modo il nuovo credito spetta alle imprese che svolgano, come come prevalente, un’attività rientrante in uno dei seguenti codici attività:

  • 493210 – Trasporto con taxi
  • 493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
  • 493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
  • 551000 – Alberghi
  • 552010 – Villaggi turistici
  • 552020 – Ostelli della gioventù
  • 552030 – Rifugi di montagna
  • 552040 – Colonie marine e montane
  • 552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
  • 552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
  • 553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
  • 559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
  • 561011-Ristorazione con somministrazione
  • 561012-Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 561030-Gelaterie e pasticcerie
  • 561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti
  • 561042-Ristorazione ambulante
  • 561050-Ristorazione su treni e navi
  • 562100-Catering per eventi, banqueting
  • 563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina
  • 591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
  • 591400-Attivita’ di proiezione cinematografica
  • 749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
  • 773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e Spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
  • 799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
  • 799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
  • 799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
  • 823000-Organizzazione di convegni e fiere
  • 855209 – Altra formazione culturale
  • 900101 – Attività nel campo della recitazione
  • 900109 – Altre rappresentazioni artistiche
  • 900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
  • 900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie
  • 900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
  • 900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
  • 920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
  • 931110-Gestione di stadi
  • 931120-Gestione di piscine
  • 931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti
  • 931190-Gestione di altri impianti sportivi nca
  • 931200-Attivita’ di club sportivi
  • 931300-Gestione di palestre
  • 931910-Enti e organizzazioni sportive promozione di eventi sportivi
  • 931999-Altre attività sportive nca
  • 932100-Parchi di divertimento e parchi tematici
  • 932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili
  • 932930-Sale giochi e biliardi
  • 932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
  • 949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
  • 949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca
  • 960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
  • 960905 – Organizzazione di feste e cerimonie
  • 960420-Stabilimenti termali

Il credito d’imposta è sempre pari:

  • al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo
  • al 30% (50% per le strutture turistico ricettive) dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle attività sopra indicate

La novità sta nell’estensione del credito d’imposta, per le attività danneggiate, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e nell’eliminazione di alcun riferimento al volume dei ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

 

 

Nuovo credito d’imposta per investimenti pubblicitari nello sport

Con il Decreto Agosto fa il debutto, limitatamente al periodo 1.7.2020 – 31.12.2020, un nuovo credito d’imposta per investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è pari al 50% degli investimenti effettuati nel periodo 1.7.2020 – 31.12.2020, ma verrà riparametrato nel caso in cui le risorse disponibili siano insufficienti rispetto alle richieste ammesse.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Le società sportive professionistiche, nonché le società e le associazioni sportive dilettantistiche, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Sono escluse dalla disposizione le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/1991.

Credito d’imposta per adeguamento e sanificazione degli ambienti di lavoro

Con Provvedimento del 10 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione ai crediti d’imposta, previsti dal Decreto Rilancio, e relativi all’adeguamento degli ambienti di lavoro e alla sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione

Le domande per fruire dei due crediti d’imposta si potranno presentare dal 20 luglio e fino al 7 settembre (per il credito d’imposta sulla sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione) e dal 20 luglio fino al 30 novembre 2021 (per il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro), ed è quindi importante contattare lo Studio per predisporre per tempo le relative richieste.

Va altresì specificato che il credito d’imposta sulla sanificazione l’acquisto di dispositivi di protezione verrà erogato proporzionalmente alle risorse disponibili. Quindi l’importo del credito potrà essere ridotto se le risorse non saranno sufficienti per soddisfare per intero le domande.

Vediamo in sintesi i dettagli dei due crediti d’imposta

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

A chi si applica

Il credito è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Nello specifico, è previsto per le spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività, per cui la platea dei soggetti possibili beneficiari è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. I luoghi aperti al pubblico individuati dal Decreto sono i seguenti:

  • Alberghi
  • Villaggi turistici
  • Ostelli della gioventù
  • Rifugi di montagna
  • Colonie marine e montane
  • Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
  • Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
  • Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
  • Gestione di vagoni letto
  • Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
  • Ristorazione con somministrazione
  • Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
  • Gelaterie e pasticcerie
  • Gelaterie e pasticcerie ambulanti
  • Ristorazione ambulante
  • Ristorazione su treni e navi
  • Catering per eventi, banqueting
  • Mense
  • Catering continuativo su base contrattuale
  • Bar e altri esercizi simili senza cucina
  • Attività di proiezione cinematografica
  • Attività delle agenzie di viaggio
  • Attività dei tour operator
  • Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
  • Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.
  • Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
  • Organizzazione di convegni e fiere
  • Attività nel campo della recitazione
  • Altre rappresentazioni artistiche
  • Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
  • Attività nel campo della regia
  • Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
  • Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
  • Attività di biblioteche ed archivi
  • Attività di musei
  • Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
  • Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
  • Parchi di divertimento e parchi tematici
  • Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
  • Stabilimenti termali

Per quanto concerne le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, la circolare specifica come il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa.

Interventi e investimenti agevolabili

Le spese per cui spetta il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in interventi agevolabili e investimenti agevolabili.

Quanto agli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui sono ricompresi:

  • quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza;
  • gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).

Invece, gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

Tra l’altro rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

Ammontare del credito

L’ammontare del credito d’imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro corrisponde al 60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

A chi si applica

Quanto all’ambito soggettivo, la norma fa riferimento:

  • agli imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
  • agli enti e società;
  • alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
  • alle persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo;
  • agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
  • agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Spese agevolabili

Il credito d'imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Per quanto riguarda la sanificazione occorre far riferimento ad attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19.

Sicuramente questa condizione è soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

In ogni caso, poiché la norma non fa riferimento in modo specifico all’“acquisto”, l’attività di sanificazione può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

Le spese per la sanificazione possono riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario.

Rientrano nel credito d’imposta anche le spese quelle sostenute per l’acquisto di:

  • dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • prodotti detergenti e disinfettanti;
  • dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Ammontare del credito

Anche per questo credito, il legislatore ha fatto genericamente riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020, per cui sono agevolabili le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Il credito d’imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Il limite massimo è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili, per cui il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60 per cento delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro.

Emanate le disposizioni per la cessione ai locatori del bonus affitti

Dal 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, i conduttori di immobili a uso non abitativo potranno finalmente procedere alla cessione ai locatori, in luogo del pagamento, dei crediti d’imposta previsti dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio.

All’interno della comunicazione, che deve essere effettuata tramite i servizi messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, andranno indicati:

  • i codici fiscali di cedente e cessionari del credito
  • la tipologia di credito d’imposta ceduto
  • l’ammontare del credito maturato e della quota ceduta, specificando l’importo ceduto a ciascun cessionario
  • gli estremi di registrazione del contratto
  • la data di cessione del credito

Al fine di dare un data certa alla cessione, è altresì opportuno che le parti redigano un atto scritto che provi l’avvenuta cessione del credito.

I soggetti cui il credito viene ceduto potranno comunicare l’accettazione del credito tramite la propria area autenticata all’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate e, successivamente, utilizzare il credito in compensazione (o cederlo a terzi) dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo: le modalità attuative.

Con un apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, che potete scaricare qui, è stata data formale attuazione al nuovo credito d’imposta ricerca e sviluppo previsto dall’ultima Legge di Bilancio 2020.

Criteri di classificazione delle attività

Il decreto, recependo i criteri elaborati in sede OCSE, effettua una classificazione delle singole attività ammissibili al credito d’imposta

  • Attività di ricerca e sviluppo (Credito d’imposta al 12%):
    • Ricerca fondamentale:
      • Definizione: Lavori sperimentali o teorici
      • Finalità: Acquisizione di nuove conoscenze in ambito scientifico o tecnologico, mediante analisi di proprietà e strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza prevedere un’applicazione o utilizzo particolare a breve termine.
      • Risultati: Schemi o diagrammi esplicativi o teorie interpretative
    • Ricerca industriale:
      • Definizione: Lavori originali
      • Finalità: Individuazione delle possibili applicazioni delle nuove conoscenze acquisite dalla ricerca fondamentale oppure individuazione di nuove soluzioni a un predeterminato scopo o obiettivo pratico - Approfondire le conoscenze esistenti per risolvere problemi pratici di carattere scientifico o tecnologico
      • Risultati: Modelli di prova
    • Sviluppo sperimentale:
      • Definizione: Lavori sistematici basati sulle conoscenze esistenti
      • Finalità: Acquisizione di ulteriori conoscenze e raccolta di informazioni tecniche per lo sviluppo di nuovi prodotti o processi di produzione o per migliorare significativamente quelli esistenti
        Le modifiche significative devono avere il carattere di novità e non rappresentare semplicemente l’utilizzo delle conoscenze dello stato dell’arte del settore
      • Risultati: Prototipi e impianti pilota
    • Attività di innovazione tecnologica (Credito d’imposta al 6%)
      • Innovazione tecnologica (IT):
        • Definizione: Lavori diversi da quelli di ricerca e sviluppo
        • Finalità: Realizzazione o introduzione di prodotti (beni materiali, immateriali e servizi) o processi (processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica) nuovi o significativamente migliorati rispetto all’impresa stessa.
        • Risultati:
          • Beni o servizi che si differenziano da quelli dell’impresa per:
            • caratteristiche tecniche
            • componenti
            • materiali
            • software embedded
            • facilità d’impiego e semplificazione di utilizzo
            • maggiore flessibilità
            • prestazioni e funzionalità
          • Processi che si differenziano da quelli dell’impresa per:
            • tecnologie utilizzate
            • impianti macchinari e attrezzature
            • software
            • efficienza di risorse impiegate
            • affidabilità e sicurezza dei soggetti coinvolti nei processi aziendali
          • Attività di design e ideazione estetica (Credito d’imposta al 6%)
            • Design e ideazione estetica:
              • Definizione: Lavori diversi da quelli di ricerca e sviluppo e di IT
              • Finalità: Realizzazione o introduzione di prodotti (oggetti industriali e artigianali, componenti, imballaggi, presentazioni, simboli grafici, caratteri tipografici) significativamente innovati rispetto all’impresa stessa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici e non funzionali
              • Risultati: Beni che si differenziano da quelli dell’impresa per:
                • caratteristiche delle linee
                • caratteristiche dei contorni
                • colori
                • struttura superficiale
                • ornamenti
              • Design e ideazione estetica nel settore moda e nei settori a rinnovo periodico dei prodotti:
                • Definizione: Attività di concezione o realizzazione di nuove collezioni o campionari
                • Finalità: Introduzione di collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto ai precedenti dell’impresa
                • Risultati: Collezioni o campionari nuovi per l’impresa per:
                  • tessuti o materiali utilizzati
                  • combinazione di tessuti/materiali
                  • disegni e forme
                  • colori
                  • altri elementi rilevanti, eccetto l’aggiunta di un singolo prodotto o modifica di una sola caratteristica (es. colore o un solo elemento di dettaglio)

Casistiche di applicazione potenziata del credito d’imposta

Le attività di innovazione tecnologica possono vedere incrementata la percentuale di credito d’imposta al 10% se sono rispondono ai seguenti obiettivi:

  • innovazione digitale 4.0, cioè i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione del valore;
  • transizione ecologica, cioè i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare così come declinati dalla comunicazione della Commissione Europea (COM 2020) 98 dell’11 marzo 2020.

Al fine di beneficiare dell’aliquota maggiorata, la relazione tecnica di cui all’art. 1, comma 206, della Legge di Bilancio 2020 dovrà riportare:

  • le descrizione degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e/o transizione ecologica perseguiti o implementati;
  • la descrizione dello stato di fatto iniziale;
  • la descrizione del progetto di IT;
  • la descrizione della configurazione finale attesa;
  • la definizione dei criteri qualitativi e/o quantitativi rilevanti per la valutazione del concreto conseguimento degli obiettivi di innovazion

Il decreto elenca poi all’art. 5, a titolo esemplificativo, alcune fattispecie rientranti nelle previsioni di cui sopra.

Individuazione delle spese ammissibili

Il decreto fissa anche alcun criteri per individuare le spese ammissibili e i correlati oneri documentali.

A monte le spese devono sempre essere ispirate a principi generali di effettività, pertinenza e congruità.

Le spese ammissibili indicate dalla Legge di Bilancio riguardano:

  • il personale, ricercatori  e  tecnici  interni  all’azienda  o  a  contratto,nei  limiti  del  loro effettivo impiego nelle operazioni di ricerca e sviluppo. Le spese per il personale under 35 al  primo  impiego  in  possesso di  dottorato  di  ricerca  o  laurea  magistrale  concorrono  a formare la base di calcolo per un importo pari al 150%.
  • Le quote di ammortamento e i canoni di locazione(finanziaria e operativa) nonché spese per software e macchinari utilizzati nei progetti di ricerca, nel limite massimo del   30%   delle   spese   del   Le   quote   di   ammortamento   per immobilizzazioni  immateriali  (marchi  e  brevetti)  sono  agevolabili, purché  utilizzati esclusivamente nel progetto di ricerca, nel limite massimo di 1 milione di euro.
  • I contratti di ricerca commissionata a terzi che, qualora siano stipulati con università e centri di ricerca residenti sul territorio italiano, concorrono a formare la base di calcolo per il 150%.
  • I servizi di consulenza inerenti alle attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo del 20% delle spese del personale.
  • Le spese per materiali e altre  forniture, ancorché  impiegati  nell’attività  oggetto dell’incentivo, nel limite massimo del 30% delle spese di personale.

Il decreto specifica che le spese ammissibili sono quelle fiscalmente imputabili, in base al criterio di competenza dell’art. 109 TUIR, al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019. Viene altresì specificato che le spese di certificazione della documentazione contabile ammissibili, si considerano imputabili allo stesso periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti ammissibili.

In merito alle spese del personale il decreto fa due importanti precisazioni.

In primis vengono disciplinate alcune limitazioni antielusive per le prestazioni lavorative rese da amministratori e soci:

  • vengono ammessi solo i compensi fissi ordinari annui;
  • viene posto un limite quantitativo di ammissibilità di tali spese pari al 50% del compenso fisso ordinario annuo;
  • viene disposta l’ammissibilità subordinata all’effettivo pagamento dell’intero compenso fisso nel periodo d’imposta agevolato;
  • viene disposta l’ammissibilità subordinata alla dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa circa l’effettiva partecipazione dei soggetti in questione alle attività agevolabili e la congruità delle spese (la novità è estesa ai familiari dell’imprenditore, dei soci e degli amministratori).

Vengono poi fissati i criteri di determinazione delle spese del personale, differenziati a seconda della tipologia di spesa:

  • per le spese del personale in rapporto di lavoro subordinato sono ammissibili:
    • la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali
    • i ratei di TFR
    • le mensilità aggiuntive
    • le ferie
    • i permessi
    • le indennità di trasferta, limitatamente al caso di attività svolte fuori sede.
  • le spese del personale di cui sopra contribuiscono a formare la base di calcolo al 150% solo in caso di giovani qualificati, destinati in via esclusiva alle attività ammissibili e che abbiano le seguenti caratteristiche:
    • assunti nel periodo d’imposta agevolato
    • assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche part-time)
    • di età inferiore a 35 anni alla data di assunzione
    • al primo impiego con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato (non rileva ai fini del requisito un precedente contratto di apprendistato)

Infine, in merito agli oneri documentali, viene specificato che:

  • per le spese del personale, tra la documentazione contabile oggetto di certificazione devono essere compresi i fogli presenza nominativi giornalieri recanti le ore impiegate in attività ammissibili, firmati dal legale rappresentante o dal responsabile delle attività;
  • per le spese per prestazioni lavorative di amministratori e soci, l’ammissibilità delle spese è subordinata a una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società che attesti:
    • l’effettiva partecipazione di soci, amministratori e loro familiari alle attività ammissibili;
    • la congruità dell’importo del compenso ammissibile rispetto al lavoro prestato, alle competenze tecniche e al lavoro prestato dagli altri soggetti impiegati in attività ammissibili;
  • per le spese di utilizzo di beni strumentali, nella documentazione contabile oggetto di certificazione deve essere compresa una dichiarazione sostitutiva di atto notoria resa dal legale rappresentante della società o dal responsabile delle attività ammissibili che attesti:
    • la misura di impiego dei beni in attività ammissibili;
    • il periodo di impiego dei beni in attività ammissibili.

Bonus vacanze: come richiedere l’agevolazione

E’ stato pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce le modalità di fruizione del tax credit vacanze previsto dal Decreto Rilancio.

Tax credit vacanze

Il provvedimento da attuazione alla misura che prevede un credito d’imposta, riconosciuto per l’anno 2020 ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da:

  • imprese turistico ricettive
  • imprese agrituristiche
  • bed&breakfast

in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Il credito, utilizzabile da un solo componente nel nucleo familiare, è attribuito nella misura massima:

  • di 150 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona
  • di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
  • di 500 euro per tutti gli altri nuclei familiari

Il credito viene riconosciuto alle seguenti condizioni:

  • le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
  • il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  • il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonchè a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Come richiedere l’agevolazione

La richiesta di accesso può essere effettuata a decorrere dall’1° luglio 2020 da parte di un componente del nucleo familiare in possesso di un’identità SPID o della Carta di identità elettronica (CIE) utilizzando l’applicazione IO resa disponibile per smartphone e scaricabile all’indirizzo https://io.italia.it/ . Le istruzioni tecniche per l’accesso alla procedura sono contenute in un’apposita guida dell’Agenzia delle Entrate scaricabile al seguente indirizzo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Vacanze_v1.pdf

Una volta fatta la richiesta, se dalla verifica emerge che non risulta presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, il richiedente viene informato della necessità di presentare la relativa DSU e, una volta effettuato tale adempimento, di ripresentare la richiesta di accesso all’agevolazione.

Se l’esito del riscontro è positivo viene comunicato al richiedente anche l’importo massimo dell’agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile.

L’applicazione genera, inoltre, un codice univoco ed un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto presso la struttura turistica.

Il fornitore del servizio turistico, al momento del pagamento, acquisirà il codice univoco o il QR-code e lo inserirà, unitamente al codice fiscale dell’intestatario del documento di spesa e all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita procedura web disponibile nel sito internet dell’Agenzia dell’Entrate, affinché venga comunicato che lo sconto è stato fruito. Si precisa che l’agevolazione è utilizzabile da uno qualsiasi dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente, a condizione che risulti intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore.

Credito d’imposta per le fiere internazionali anche in caso di annullamento

Il credito d’imposta per le fiere internazionali ha avuto un lungo travaglio normativo. Introdotto dall’art. 49 del Decreto Crescita, era destinato alle PMI che partecipano alle fiere internazionali (anche quelle che si svolgono in Italia) e relativamente alle spese per:

  • partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero
  • affitto spazi espositivi
  • allestimento degli spazi espositivi
  • attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese agevolabili fino ad un massimo di 60.000 euro.

Adesso, in conseguenza delle molteplici cancellazioni di fiere programmate, il Parlamento è intervenuto in sede di conversione del Decreto Liquidità, stabilendo che il credito d’imposta è riconosciuto, per il solo anno 2020, anche per le spese derivanti da fiere che sono state annullate a causa dell’emergenza COVID-19, riconoscendo di fatto un rimborso per la mancata partecipazione.

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Agevolati gli aumenti di capitale sociale delle imprese di medie dimensioni

L’art. 26 del Decreto Rilancio introduce una misura volta ad agevolare la capitalizzazione delle imprese di medie dimensioni, colpite dalla crisi di liquidità a seguito dell’emergenza COVID-19.

Credito d’imposta per i soggetti conferenti

La base dell’agevolazione sta nell’introduzione di un credito d’imposta del 20% per tutti i soggetti che effettuano conferimenti in denaro, nel limite di 2.000.000 di euro, in esecuzione di specifiche tipologie di aumenti di capitale sociale.

In particolar modo gli aumenti di capitale:

  • devono essere relativi a società di capitali, società cooperative, società europee o società cooperative europee, aventi sede legale in Italia, con esclusione degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione non finanziaria (holding) e delle imprese assicurative;
  • il soggetto da capitalizzare deve avere un ammontare di ricavi relativo al periodo d’imposta 2019 superiore a 5 milioni di euro (ovvero 10 milioni di euro in caso di emissione entro il 31.12.2020 di obbligazioni o titoli di debito) e fino a 50 milioni di euro;
  • il soggetto da capitalizzare deve aver subito, a causa dell’emergenza COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020 un calo dei ricavi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
  • il soggetto da capitalizzare deve deliberare ed eseguire, dal 19.05.2020 al 31.12.2020, un aumento di capitale a pagamento che deve essere integralmente versato. In caso di emissione di obbligazioni, l’aumento di capitale non deve essere inferiore a 250.000 euro;
  • il soggetto da capitalizzare:
    • non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà
    • deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva e fiscale
    • deve essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente
    • non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
    • non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 (normativa antimafia);
    • nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non deve essere intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sull’Iva nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 12, c. 2 D.Lgs. 7/2000;
    • solo nel caso di accesso alla misura prevista per l’emissione di obbligazioni, il numero di occupati è inferiore a 250 persone.

Una volta deliberato l’aumento del capitale, la partecipazione che deriva dal conferimento in denaro deve essere posseduta fino al 31.12.2023 e sempre entro tale data l’eventuale distribuzione di riserve di qualsiasi tipo fa venir meno il beneficio.

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui è effettuato l’investimento
  • decorsi 10 giorni dalla presentazione della suddetta dichiarazione, anche in compensazione.

Credito d’imposta per le società beneficiarie

L’aumento di capitale genera un credito d’imposta anche a favore della società che lo riceve. Infatti quest’ultima, a seguito dell’approvazione del bilancio d’esercizio 2020, otterrà un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse e fino a concorrenza del 30% dell’aumento del capitale.

Anche per la società la distribuzione di riserve prima dell’1.01.2024 comporta la decadenza dal beneficio e il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione decorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento.

Fondo Patrimonio PMI

Al fine di sostenere e rilanciare il sistema produttivo è costituito un fondo, denominato “Fondo Patrimonio PMI”, con lo scopo di sottoscrivere entro il 31.12.2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società che fruiscono dell’agevolazione per l’aumento del capitale, per un ammontare massimo pari al minore importa tra 3 volte l’ammontare dell’aumento di capitale e il 12,50% dell’ammontare dei ricavi.

A fronte dell’intervento del Fondo, la società emittente assume l’impegno di:

  • non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
  • destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
  • fornire al Gestore un rendiconto periodico.
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Ampliato il credito d’imposta per investimenti pubblicitari

Le particolari criticità collegate all’emergenza COVID-19 hanno portato a ben due interventi sulla normativa relativa al credito d’imposta per investimenti pubblicitari, entrambi limitati all’anno 2020.

A regime il credito d’imposta per investimenti pubblicitari spetta a:

  • imprese
  • lavoratori autonomi
  • enti non commerciali

che realizzano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Il credito d’imposta è normalmente pari al 75% degli investimenti incrementativi rispetto all’anno precedente.

Con il DL Cura Italia viene eliminato il riferimento agli investimenti incrementativi, prevedendo che spetti un credito d’imposta pari al 30% sull’intero importo investito nell’anno 2020. In questo modo viene ampliata la platea dei beneficiari, includendo coloro che hanno investito nel 2020, a prescindere dal valore degli investimenti dell’anno precedente, e coloro che hanno iniziato l’attività nel 2020.

Il DL Rilancio attua un’ulteriore modifica alla normativa, sempre limitata all’anno 2020, incrementando la percentuale di credito d’imposta dal 30% al 50%.

Per avvalersi del credito d’imposta sarà necessario presentare una comunicazione telematica tra l’1 e il 30 settembre 2020.

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Tax credit vacanze e proroga IMU nel settore turistico-alberghiero

Il settore turistico-alberghiero è sicuramente uno di quelli più colpiti dal blocco imposto dall’emergenza COVID-19 e il DL Rilancio dedica due misure specifiche volte a dare parziale ristoro per i danni subiti e per far ripartire la filiera.

Tax credit vacanze

Il primo provvedimento riguarda il cosiddetto “Tax credit vacanze”, cioè un credito d’imposta, riconosciuto per l’anno 2020 ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da:

  • imprese turistico ricettive
  • imprese agrituristiche
  • bed&breakfast

in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Il credito, utilizzabile da un solo componente nel nucleo familiare, è attribuito nella misura massima:

  • di 150 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona
  • di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
  • di 500 euro per tutti gli altri nuclei familiari

Il credito viene riconosciuto alle seguenti condizioni:

  • le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
  • il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  • il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonchè a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Esenzione IMU

Un altro provvedimento a favore delle imprese turistico-alberghiere è l’esenzione della prima rata di acconto IMU per:

  • gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
  • gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi

L’esenzione spetta ai proprietari che siano anche gestori delle attività esercitate.

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