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Cessione dei crediti d’imposta per fronteggiare l'emergenza Covid 19

Tra le novità potenzialmente più interessanti del Decreto Rilancio spicca la possibilità di trasformazione di alcune detrazioni fiscali in crediti d’imposta cedibili.

Tramite questa possibilità, limitata ai soli anni 2020 e 2021, in luogo dell’utilizzo della detrazione fiscale a scomputo delle imposte dovute il contribuente potrà, alternativamente:

  • trasformare la detrazione fiscale in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
  • cedere il credito d’imposta direttamente al fornitore che effettua i lavori, beneficiando di uno sconto sul corrispettivo dovuto corrispondente al credito d’imposta, con possibilità per lo stesso fornitore di beneficiare egli stesso del credito d’imposta o di cederlo a sua volta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La possibilità offerta dalla norma è limitata alle seguenti tipologie di interventi:

  • recupero del patrimonio edilizio
  • efficientamento energetico
  • adozione di misure antisismiche
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il soggetto che usufruisce del credito (es. il fornitore) potrà usare il credito d’imposta con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Quindi se la detrazione per recupero del patrimonio edilizio era suddivisibile in 10 anni, anche il fornitore potrà utilizzare il credito d’imposta acquisito in 10 rate annuali.

In aggiunta ai suddetti interventi, il DL Rilancio introduce altresì la possibilità di cessione per alcuni crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza COVID-19:

  • credito d’imposta per botteghe e negozi
  • credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
  • credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Anche per questi crediti d’imposta la fruizione del credito da parte del cessionario avviene con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi o richiesta a rimborso.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative delle disposizioni in argomento, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

CRIAS, 8 milioni di euro alle imprese artigiane operanti in Sicilia.

la CRIAS - Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane mette a diposizione 8 milioni di euro per concedere un credito d'esercizio da 3.000 fino a 30.000 euro alle imprese artigiane operanti in Sicilia.

L'importo concedibile sarà determinato come segue:

3.000 euro per tutte le imprese in attività al momento della presentazione della domanda

4.000 euro aggiuntivi per le imprese con volume d'affari fino a 50.000 euro o 7.000 euro aggiuntivi per le imprese con volume d'affari superiore a 50.000 euro

1.000 euro aggiuntivi per ogni dipendente assunto da più di sei mesi dalla presentazione della domanda

500 euro aggiuntivi per ogni dipendente assunto da sei mesi o meno dalla presentazione della domanda.

Il finanziamento verrà erogato al tasso dello 0,31% che scende allo 0,23% se i richiedenti sono società cooperative, consorzi ovvero giovani sotto i 40 anni di età.

La durata del finanziamento, che prevede un preammortamento di 3 mesi,  dipenderà dall'importo dello stesso:

24 mesi, per gli importi fino a 4.500 euro

28 mesi, per gli importi fino a 10.000 euro

30 mesi, per gli importi fino a 20.500 euro

32 mesi, per gli importi fino a 30.000 euro

Le domande potranno essere presentate telematicamente dal 4 giugno 2020 fino ad esaurimento fondi.

Il nostro Studio rimane comunque a disposizione per eventuali chiarimenti e per procedere alla compilazione ed invio delle richieste di finanziamento per i clienti interessati.

 

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Potenziato il credito d’imposta per i canoni di locazione su immobili a uso non abitativo

Potenziato il credito d’imposta per i canoni di locazione su immobili a uso non abitativo

Facendo seguito all’analoga agevolazione prevista dal Decreto “Cura Italia”, il Decreto “Rilancio” amplia notevolmente la portata del credito d’imposta sui canoni di locazione, precedentemente limitato solo ai soggetti costretti a chiudere a seguito delle disposizioni emergenziali e solo per gli immobili di categoria catastale C/1.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo precedente spetta infatti un credito d’imposta del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, che siano comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo il credito spetta nella misura del 30%.

Per le strutture alberghiere e agrituristiche, il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume dei ricavi e compensi.

Il credito spetta altresì agli enti non commerciali, compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i canoni relativi a immobili utilizzati nell’attività istituzionale.

Il credito è relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio ma a condizione che nel corrispondente mese di riferimento abbiano registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente.

 

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Adeguamento dei luoghi di lavoro all’emergenza COVID-19: crediti d’imposta e esenzione IVA

Il Decreto Rilancio riscrive il novero dei crediti d’imposta e delle agevolazioni concesse a imprese e lavoratori autonomi per assicurare la sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenire la ripartenza del contagio. Vediamole nel dettaglio:

 

Credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro

L’articolo 120, D.L. 34/2020 introduce un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un credito massimo di euro 80.000 a beneficiario, spettante agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico, nonché a favore di fondazioni ed altri enti privati compresi gli enti del terzo settore.

I luoghi aperti al pubblico individuati dal Decreto sono i seguenti:

  • Alberghi
  • Villaggi turistici
  • Ostelli della gioventù
  • Rifugi di montagna
  • Colonie marine e montane
  • Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
  • Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
  • Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
  • Gestione di vagoni letto
  • Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
  • Ristorazione con somministrazione
  • Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
  • Gelaterie e pasticcerie
  • Gelaterie e pasticcerie ambulanti
  • Ristorazione ambulante
  • Ristorazione su treni e navi
  • Catering per eventi, banqueting
  • Mense
  • Catering continuativo su base contrattuale
  • Bar e altri esercizi simili senza cucina
  • Attività di proiezione cinematografica
  • Attività delle agenzie di viaggio
  • Attività dei tour operator
  • Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
  • Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.
  • Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
  • Organizzazione di convegni e fiere
  • Attività nel campo della recitazione
  • Altre rappresentazioni artistiche
  • Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
  • Attività nel campo della regia
  • Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
  • Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
  • Attività di biblioteche ed archivi
  • Attività di musei
  • Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
  • Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
  • Parchi di divertimento e parchi tematici
  • Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
  • Stabilimenti termali

Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19:

  • interventi edilizi
  • acquisto di arredi di sicurezza
  • acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa
  • acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni sulle medesime spese, nel limite del costo sostenuto, ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione

L’articolo 125 del Decreto Rilancio, introduce un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto dei dispositivi di protezione.

Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di credito di euro 60.000 a beneficiario, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro.

Le spese agevolabili consistono nelle seguenti categorie:

  • sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
  • acquisto di dispositivi di sicurezza
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

Riduzione dell’aliquota Iva per le cessione di beni necessario per il contenimento del COVID-19

In aggiunta ai due summenzionati crediti d’imposta, il Decreto Rilancio introduce l’esenzione da IVA fino al 31 dicembre 2020 per una serie di prodotti elencati nella tabella A, parte II-bis del Decreto IVA, tra i quali:

  • mascherine chirurgiche;
  • mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalita' sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani;
  • dispenser a muro per disinfettanti;
  • soluzione idroalcolica in litri;
  • perossido al 3 per cento in litri;
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19;
  • tamponi per analisi cliniche.

A partire dall’1 gennaio 2021 l’esenzione verrà meno, la l’aliquota Iva passerà dal 22% al 5%.

Regione Sicilia, 800 euro agli studenti fuori sede

La Regione Sicilia è scesa in campo per sostenere gli studenti fuori sede in questo periodo di emergenza COVID-19. È stato stanziato un fondo per supportare le spese degli universitari più in difficoltà, iscritti sia in atenei italiani che all’estero.

Bando di concorso

Il presente bando detta le regole di partecipazione al concorso per la concessione di contributi economici straordinari, riservati a studenti siciliani iscritti a corsi di laurea che si svolgono fuori dalla Regione Siciliana in sedi nazionali o estere per l’A.A. 2019/2020, da erogare a supporto della situazione di disagio che si sta verificando per l’emergenza epidemiologica dovuta al COVID19.

La copertura finanziaria dell’intervento sarà garantita con le risorse liberate dalla reimputazione finanziaria al PO FSE 2014/2020 di interventi finanziati a valere su risorse che risultano ancora disponibili, pari a complessivi euro 7.000.000,00, anche in base a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 275/2019. La gestione unitaria è affidata all’ERSU di Catania per gli studenti che si trovano all’estero ed all’ERSU di Palermo per gli studenti che si trovano in altre regioni italiane, secondo i requisiti di accesso nei successivi articoli del presente bando.

Destinatari

Possono presentare domanda per l’attribuzione del contributo economico gli studenti residenti in Sicilia da almeno un anno dalla data di pubblicazione del presente bando, frequentanti corsi universitari fuori dalla Regione Siciliana, che:

  1. siano iscritti regolarmente per l’anno accademico 2019/2020

a) corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico;

b) corsi di laurea attivati prima dell’entrata in vigore del D.M. 3 novembre 1999, n.509;

c) corsi di alta formazione artistica e musicale, cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;

d) corsi di dottorato di ricerca (attivati dalle università italiane ai sensi dell’art. 4 del D.L. 03/07/1998 n. 210) purché non retribuiti;

e) corsi di specializzazione (attivate dalle università italiane, ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368) purché non retribuiti.

  1. siano in possesso dei requisiti economici di cui all’art. 4.
  2. I benefici non possono essere concessi agli studenti che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) siano iscritti a corsi tenuti in Sicilia da Università aventi sede fuori dalla Regione; b) siano già in possesso di un altro titolo di studio di pari livello conseguito in Italia o conseguito all’estero e avente valore legale in Italia, inclusi la laurea dei corsi pre-riforma e il diploma universitario (equiparato alla laurea triennale).

Requisiti di ammissione

Requisiti economici

Le condizioni economiche degli studenti e delle studentesse sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi del Regolamento sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013. L’indicatore non dovrà superare il seguente limite massimo: o ISEE € 23.508,78 Le Attestazioni ISEE dovranno essere in corso di validità e/o presentate al momento dell’iscrizione A.A. 2019/20, con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario e prive di annotazioni relative a omissioni/difformità rilevate dall’Agenzia delle Entrate.

Requisiti di domicilio

Gli studenti/le studentesse dovranno autocertificare, nelle forme e nei modi previsti di appartenere ad una delle seguenti categorie:

CATEGORIA 1: studenti/studentesse che hanno mantenuto dopo il 31 gennaio 2020, data di indizione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla data di pubblicazione del presente bando, la propria presenza fisica nel domicilio fuori Regione;

CATEGORIA 2: studenti/studentesse che sono rientrati presso la loro residenza in Sicilia, nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e la data di pubblicazione del presente bando.

Tale requisito sarà verificato attraverso la consultazione degli elenchi riportanti i nominativi dei flussi in ingresso nel territorio siciliano, resi disponibili dalla Protezione Civile. Gli studenti/le studentesse non dovranno essere beneficiari del servizio abitativo erogato dalle Università o dagli Enti per il diritto allo studio universitario (posto letto presso le residenze universitarie gestite direttamente o indirettamente) o dell’alternativa quota monetaria relativa al servizio abitativo (cosiddetto “contributo alloggio” o similare). Le Amministrazioni si riservano di verificare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti ed autocertificati.

Criteri di esclusione

Saranno esclusi dal concorso gli studenti e le studentesse che, pur essendo in possesso dei requisiti economici previsti:

  1. sono in possesso di titolo di studio (anche se conseguito all’estero, purché riconosciuto dall’Istituzione Universitaria) di livello pari o superiore al corso di studio di attuale iscrizione e per il quale richiedono il contributo economico;
  2. non sono in possesso dei requisiti di reddito previsti dal presente bando;
  3. inviano la richiesta con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
  4. inviano la richiesta fuori dai termini previsti dal presente bando;
  5. inviano la richiesta priva anche di uno solo dei documenti richiesti;
  6. hanno autocertificato dati che risultano difformi da quanto riscontrabile dai documenti allegati e dalle banche dati;
  7. presentano attestazione ISEE irregolare (es. non valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, con annotazioni relative a omissioni/difformità rilevate dall’Agenzia delle Entrate se non allegano adeguata documentazione attestante la veridicità dei dati dichiarati).

Per partecipare al concorso, i richiedenti il contributo economico dovranno procedere come segue

Per gli studenti frequentanti corsi al di fuori della Regione Siciliana e ricadenti nel territorio nazionale: accedere all’applicazione internet appositamente predisposta e raggiungibile nel sito istituzionale www.ersupalermo.it; ERSU di Palermo Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario Sito web www.ersupalermo.it Viale delle Scienze, ed. 1 - 90128 Palermo, Tel. 091.6541111 email: protocollo@ersupalermo.it Pec: protocollo@pec.ersupalermo.it

Per gli studenti frequentanti corsi all’estero: accedere all’applicazione internet appositamente predisposta e raggiungibile nel sito istituzionale www.ersucatania.it;

CONTATTI dell’Ente di riferimento per gli iscritti a corsi di laurea che si svolgono fuori dalla Regione Siciliana in sedi estere: ERSU di Catania - Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario Sito web www.ersucatania.it, Via Etnea, 570- 95128 Catania, Tel. 095.7517910 Pec: protocollo@pec.ersucatania.it

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico Via Etnea, 570- 95128 Catania

 

 

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Cura Italia: credito d’imposta per negozi e botteghe

Il credito d’imposta per l’affitto di botteghe e negozi non è un’agevolazione fiscalmente rilevante, non è tassabile e non partecipa quindi né al reddito né alla base imponibile IRAP. Questa è l’importante novità prevista dal disegno di legge di conversione del decreto Cura Italia, approvato in prima lettura da parte del Senato nella seduta dello scorso 9 aprile 2020.

L’art. 65 D.L. 18/2020 riconosce, per il solo mese di marzo 2020 e nella misura del 60% del canone di locazione contrattualmente convenuto per tale mese, agli esercenti attività di impresa ritenute “non essenziali” che sono conduttori di immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Dal momento che tale misura si propone di ristorare il beneficiario dal costo del canone, maturerà soltanto dopo l’avvenuto pagamento: pertanto, è consigliabile effettuarlo con mezzi tracciabili (bonifico, addebito SEPA, carta di credito, ecc.) entro e non oltre il giorno precedente a quello di utilizzo del credito d’imposta.

Non è ancora stato chiarito esplicitamente che cosa succede nel caso in cui nel contratto sia convenuto un unico canone per più immobili appartenenti a categorie diverse (per esempio, uno alla categoria C/1 e uno a quella C/2).

Sono esclusi dalla misura tutti gli immobili di categoria catastale differente dalla C/1.

 

 

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Scade il 31 marzo il bonus pubblicità

Il 31 marzo 2020 scadrà il termine per l’invio delle domande per l'accesso al bonus pubblicità: si tratta del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
Dal 2019 il credito di imposta è previsto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Sarà possibile inviare la comunicazione attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, seguendo l'apposita procedura nella sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “comunicare”, con le credenziali

• Entratel e Fisconline,
• SPID
• CNS.

Successivamente all'invio della “comunicazione per l’accesso”, dovrà essere inviata la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettivamente realizzati dal 1° al 31 gennaio 2021, con la stessa modalità telematica.
Possono accedere al beneficio, i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

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PROROGA PER IL BONUS FORMAZIONE 4.0

Con la legge di bilancio 2020 viene prorogato, semplificato e potenziato il bonus formazione 4.0. Vediamo le novità.

Il credito d’imposta in esame riguarda le attività formative finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie:
• big data e analisi dei dati
• cloud e fog computing
• cyber security
• simulazione e sistemi cyber-fisici
• prototipazione rapida
• sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata
• robotica avanzata e collaborativa
• interfaccia uomo macchina
• manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
• internet delle cose e delle macchine
• integrazione digitale dei processi aziendali

L’attività formativa deve essere destinata al personale dipendente dell’impresa beneficiaria e deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali: vendita e marketing; informatica e tecniche; tecnologie di produzione.

Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un tutor interno. E’ possibile anche appaltare l’attività formativa ai seguenti soggetti esterni:

• soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
• università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
• soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
• soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea;
• Istituti tecnici superiori.

Il credito d’imposta si calcola sulle spese sostenute relative al personale dipendente impegnato nell’attività formativa, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Sono agevolabili anche le spese relative al personale dipendente che partecipi alle attività formative con il ruolo di docente o tutor. In questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2020, il credito d’imposta spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili per le piccole imprese, del 40% per le medie e del 30% per le grandi, nel limite massimo annuale di:

• 300.000 euro per le piccole imprese;
• 250.000 euro per le medie e grandi imprese.

La misura passa al 60% qualora i destinatari dell’attività di formazione rientrino tra i lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

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AMPLIATO IL CREDITO D’IMPOSTA EDICOLE

La Legge di bilancio 2019 ha istituto un credito d’imposta a favore delle edicole fruibile negli anni 2019 e 2020, con beneficiari gli esercenti di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Il credito d’imposta spettava anche ai seguenti soggetti, esercenti anche altre attività, purché rappresentassero l’univo punto vendita di giornali, riviste e periodici nel comune:

  • rivendite di generi di monopolio
  • rivenite di carburanti e di oli minerali
  • bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie
  • strutture di vendita, con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 mq
  • esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di 120 mq
  • esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Il credito d’imposta spetta nella misura massima di Euro 2.000,00 per anno e per ogni esercente ed è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP e TARI (con riferimento ai locali ove si svolge l’attività) nonché ad eventuali spese di locazione o altre spese.

La novità della Legge di bilancio 2020 è rappresentata dall’estensione del credito d’imposta a tutti  i soggetti che non svolgono l’attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, anche qualora il loro punto vendita non fosse l’unico presente nel comune.

Le domande per fruire del credito d’imposta per l’anno 2020 andranno presentate dall’1 settembre al 30 settembre 2020 tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

INTRODOTTA LA PLASTIC TAX SU ALCUNI PRODOTTI IN PLASTICA

La legge di bilancio 2020 porta con sé anche la tanto contestata “plastic tax”, volta a disincentivare l’utilizzo dei prodotti in plastica.

In particolare l’imposta si pagherà sui cosiddetti “MACSI”, cioè manufatti con singolo impiego, cioè prodotti monouso volti al contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, anche sotto forma di fogli, pellicole o strisce, e che vengono realizzati utilizzando materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica. Ad essere esclusi solo i prodotti conformi alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici ed i MACSI atti al contenimento ed alla protezione dei medicinali.

I soggetti passivi dell’imposta sono:

  • il fabbricante (per i MACSI prodotti in Italia)
  • l’utilizzatore o il venditore a consumatore finale (per i MACSI prodotti in altri paesi UE)
  • l’importatore (per i MACSI provenienti da paesi extra-UE).

I suddetti soggetti passivi dovranno presentare all’Agenzia delle Dogane apposite dichiarazioni trimestrali per l’accertamento dell’imposta dovuta, la quale sarà pari a 45 centesimi di euro per chilogrammo di plastica e non va versata se l’importo è pari o inferiore a 10 euro.

Al fine di premiare i comportamenti virtuosi, invece, per il 2020 viene previsto un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per l’adeguamento tecnologico mirato alla produzione di manufatti compostabili fino ad un importo massimo di 20.000 euro per singolo beneficiario.

L’attuazione della normativa attende un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione delo stesso.

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