Bonus facciate: come beneficiare della detrazione al 90% anche nel 2022

Con l’approvazione della bozza di Legge di bilancio da parte del Consiglio dei Ministri, una delle novità di maggior spicco è rappresentata dalla proroga del bonus facciate anche per il 2022 ma con una riduzione della percentuale di detrazione dal 90% al 60%.

Questa sostanziosa riduzione, che si applicherebbe a tutti i lavori completati nel 2022, ha messo in difficoltà chi ha interventi in corso che non riuscirà a completare entro la fine dell’anno. Il rischio è quello di trovarsi con un lavoro avviato, per il quale si riteneva di poter beneficiare di un credito a copertura quasi integrale dell’investimento, che in corsa si riduce creando potenziali difficoltà finanziarie al contribuente.

Esiste però un modo per non perdere i benefici anche qualora i lavori non dovessero venir completati entro il 31 dicembre 2021.

Ci viene infatti in aiuto la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-06751 nella quale gli interroganti chiedevano se fatturando il saldo dell’intero lavoro entro il 31 dicembre 2021, pagando poi il 10% residuante dopo l’applicazione dello sconto in fattura, si potesse beneficiare del bonus al 90% indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, che potranno essere completati anche successivamente.

La risposta all’interrogazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze è positiva, affermando che il beneficio del 90% si acquisisce anche solo procedendo alla fatturazione a saldo e al relativo pagamento entro il 31 dicembre 2021, potendo poi i lavori essere effettivamente realizzati nel corso del 2022.

Il Ministero ricorda inoltre che la mancata effettuazione degli interventi determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita, maggiorata di interessi e sanzioni, e che il concorso nella violazione comporterà anche la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto.

Obbligo di SAL solo con il superbonus

A seguito di una risposta ad un’interrogazione in commissione Finanze alla Camera del 7 luglio 2021, sembrerebbe essersi chiarito il meccanismo dell’obbligatorietà degli stati di avanzamento lavori necessari per esercitare l’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura dei bonus edilizi se, come sembra, la risposta verrà trasfusa in un’interpretazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Fino ad oggi, infatti, basandosi sul dato letterale dell’art. 121, comma 1-bis, del Decreto Rilancio, pareva che qualsiasi cessione di credito o sconto in fattura, indipendentemente dalla tipologia, si potesse effettuare solo in corrispondenza di uno stato di avanzamento lavori. Quindi anche per una semplice ristrutturazione edilizia era necessario prevedere i SAL e esercitare le opzioni di cessione o sconto solo una volta completato il singolo SAL.

Sulla base della risposta fornita si va oltre al semplice dato letterale, affermando che l’esercizio dell’opzione di cessione/sconto in corrispondenza di ogni singolo SAL è obbligatoria solo in caso di superbonus 110%, mentre negli altri casi è una “facoltà disciplinata dalla norma che non impedisce la possibilità di esercitare comunque l’opzione qualora non siano previsti stati di avanzamento lavori”.

Anche nella risposta del MEF all’interrogazione, si conferma comunque la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati. Non basta quindi il semplice pagamento (si pensi, ad esempio, al caso di una fattura di acconto) ma è necessario che il pagamento sia relativo ad un lavoro realizzato e non rappresenti quindi un semplice anticipo di somme.

Spese detraibili e tracciabilità dei pagamenti, ecco come comportarsi.

È ormai cosa nota che, a partire dalle spese sostenute nell’anno 2020, la detraibilità delle spese in dichiarazione dei redditi è subordinata all’utilizzo di strumenti tracciabili per il relativo pagamento.

A seguito di alcuni interventi dell’Agenzia delle Entrate, non ultimo quello della maxi-circolare n. 7/2021, è stato chiarito quale dev’essere il corretto comportamento del contribuente per evitare il disconoscimento delle spese in sede di controllo.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la via prioritaria per dimostrare l’uso di pagamenti tracciabili è costituita dall’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione del servizio o la cessione dei beni. In questo caso basta che il documento riporti che il pagamento è stato fatto con mezzi tracciabili e non sarà necessario produrre altro.

In mancanza dell’annotazione in fattura, allora sarà necessario conservare prova del pagamento tracciato tramite altri elementi quali:

  • la ricevuta del versamento bancario o postale
  • la ricevuta del pagamento tramite carta di debito o credito
  • la copia del bollettino postale o del MAV
  • la copia dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone

In assenza anche di questi elementi, si potrà ricorrere all’estratto conto che rappresenta una prova residuale a patto che che consenta di individuare con certezza gli estremi del pagamento e la sua riconducibilità al documento di spesa.

Ricapitolando ogni contribuente, al momento del sostenimento della spesa detraibile dovrà:

  • se possibile, far annotare dal percettore sul documento che il pagamento è avvenuto con mezzo tracciabile
  • in mancanza, conservare la prova del pagamento
  • in ultima analisi, produrre l’estratto conto dal quale si evince il sostenimento della spesa.
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Cessione dei crediti d’imposta per fronteggiare l'emergenza Covid 19

Tra le novità potenzialmente più interessanti del Decreto Rilancio spicca la possibilità di trasformazione di alcune detrazioni fiscali in crediti d’imposta cedibili.

Tramite questa possibilità, limitata ai soli anni 2020 e 2021, in luogo dell’utilizzo della detrazione fiscale a scomputo delle imposte dovute il contribuente potrà, alternativamente:

  • trasformare la detrazione fiscale in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
  • cedere il credito d’imposta direttamente al fornitore che effettua i lavori, beneficiando di uno sconto sul corrispettivo dovuto corrispondente al credito d’imposta, con possibilità per lo stesso fornitore di beneficiare egli stesso del credito d’imposta o di cederlo a sua volta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La possibilità offerta dalla norma è limitata alle seguenti tipologie di interventi:

  • recupero del patrimonio edilizio
  • efficientamento energetico
  • adozione di misure antisismiche
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il soggetto che usufruisce del credito (es. il fornitore) potrà usare il credito d’imposta con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Quindi se la detrazione per recupero del patrimonio edilizio era suddivisibile in 10 anni, anche il fornitore potrà utilizzare il credito d’imposta acquisito in 10 rate annuali.

In aggiunta ai suddetti interventi, il DL Rilancio introduce altresì la possibilità di cessione per alcuni crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza COVID-19:

  • credito d’imposta per botteghe e negozi
  • credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
  • credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Anche per questi crediti d’imposta la fruizione del credito da parte del cessionario avviene con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi o richiesta a rimborso.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative delle disposizioni in argomento, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

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Bonus facciate: ecco la guida aggiornata

Il “Bonus facciate” ovvero la detrazione del 90% delle spese sostenute per lavori sulle facciate di case e condomini sta riscuotendo un discreto interesse. Con la circolare n. 2/2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi attesi chiarimenti sul "bonus facciate" introdotto dalla Legge di Bilancio 2020. Vediamoli insieme:

Ambito soggettivo

La circolare chiarisce che il bonus è fruibile da chiunque abbia una imposta lorda sulla quale applicare la detrazione, quindi indistintamente:

  • persone fisiche
  • esercenti arti e professioni
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • società semplici
  • associazioni tra professionisti
  • soggetti che conseguono redditi d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)

Ovviamente, la detrazione non è fruibile da chi non ha una imposta lorda da pagare (es. contribuenti in regime forfettario che non hanno altri redditi, contribuenti che hanno esclusivamente redditi soggetti a tassazione separata, ecc.).

Possono usufruire del bonus facciate:

  • i proprietari
  • gli usufruttuari
  • i nudi proprietari
  • i “promissari acquirenti” che, prima del rogito (ma con compromesso registrato), siano stati immessi nel possesso della casa.
  • i titolari di uso o abitazione
  • i titolari di un contratto (registrato) di locazione, leasing o comodato (purché in possesso del permesso del proprietario)

Possono usufruirne anche i familiari conviventi (e conviventi di fatto) di possessori e detentori, purchè:

  • siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori;
  • le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

La mancanza di un titolo di detenzione dell'immobile risultante ad un atto registrato, al momento dell'inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

Per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, si considera il criterio di cassa ovvero la data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi. Invece per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, si fa ricorso al criterio di competenza indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Ambito oggettivo: interventi agevolabili.

La detrazione è inerente ai lavori di recupero effettuati sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). L'agevolazione non spetta invece per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, salve quelle visibili dalla strada o dal suolo ad uso pubblico. I lavori devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata di edifici anche non abitativi (ovviamente l'agevolazione riguarda solo edifici già esistenti).

Sono agevolati i seguenti interventi:

  • interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
  • interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.

In caso di esecuzione dei lavori in economia è possibile detrarre le spese di acquisto dei materiali. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

In particolare, tra gli interventi inclusi rientrano, a titolo esemplificativo:

  • il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie;
  • il consolidamento, il ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
  • i lavori riconducibili al decoro urbano, ad esempio quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
  • le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, a condizione che siano richieste dalla tipologia di lavori (l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica);
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, iva, ove non sia detraibile, imposta di bollo e diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

Sono invece escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

Ambito oggettivo: edifici agevolabili.

L'agevolazione spetta per gli edifici ubicati:

  • in zona A, che include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • in zona B, che include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A). Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Anche edifici ubicati in zone assimilabili. L’assimilazione alle predette zone A o B deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Ambito oggettivo: interventi misti.

Nei casi in cui i lavori che interessano la facciata:

  • non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna
  • riguardano interventi influenti dal punto di vista termico
  • interessano oltre il 10 % dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Il calcolo della percentuale deve interessare l'intonaco per oltre il 10 % della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno.

ai fini della detrazione, gli interventi devono rispettare:

  • i requisiti indicati nel decreto “requisiti minimi”, che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;
  • i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio.

Detrazione spettante

La detrazione spettante è pari al 90% della spesa sostenuta, senza alcun limite di spesa, e può essere fatta valere sia ai fini dell'IRPEF che dell'IRES, spalmata in quote costanti su 10 anni.

Adempimenti dei soggetti IRPEF non imprenditori

Al fine di beneficiare del bonus facciate i contribuenti dovranno:

  • disporre i pagamenti mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Dovrà essere utilizzato il bonifico speciale previsto dagli istituti bancari per l'ecobonus o per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • indicare nella dichiarazione dei redditi dei dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, degli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione (non richiesto in caso di interventi misti);
  • comunicare preventivamente alla data di inizio dei lavori (con raccomandata a/r) alla ASL la data di inizio dei lavori se la comunicazione è obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
  • conservare ed esibire, a richiesta, le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e della ricevuta del bonifico di pagamento;
  • conservare ed esibire, a richiesta, le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare ovvero, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
  • conservare ed esibire, a richiesta, per gli immobili non ancora censiti, copia della domanda di accatastamento;
  • conservare ed esibire, a richiesta, le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili;
  • conservare ed esibire, a richiesta, la copia della delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori.

Per gli interventi misti, è altresì obbligatorio acquisire e conservare:

  • l’asseverazione con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi (sostituibile con quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate);
  • dopo gli interventi, l’attestato di prestazione energetica (APE), per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, infine, deve essere inviata all'ENEA la scheda descrittiva degli interventi realizzati.

Adempimenti dei titolari di reddito d'impresa

Al fine di beneficiare del bonus facciate i contribuenti dovranno rispettare tutti gli adempimenti previsti per i soggetti IRPEF non imprenditori, salvo quello del pagamento con bonifico, in quanto il momento dell'effettivo pagamento della spesa non assume rilevanza per la determinazione del reddito d'impsta. L'imputazione degli interventi al periodo d'imposta avverrà secondo le regole generali di competenza fiscale.

Adempimenti in caso di interventi sulle parti comuni di edificio in condominio

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, gli adempimenti necessari possono essere effettuati da uno dei condomini a ciò delegato o dall'amministratore del condominio che, nella generalità dei casi, provvede all'indicazione dei dati del fabbricato in dichiarazione e agli altri adempimenti relativi alle altre detrazioni spettanti a fronte di interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti comuni. L'amministratore rilasci al singolo condomino, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte di questi, una certificazione delle somme corrisposte attestando, altresì, di aver adempiuto agli obblighi di legge. L'amministrazione conserverà inoltre la documentazione originale al fine di esibirla a richiesta degli Uffici.

Studio Mamì - News - Regime Forfettario

DEFINITE LE REGOLE PER LE DONAZIONI IN NATURA AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che rende operative le regole per le donazioni in natura agli Enti del Terzo Settore che danno diritto:

  • alla detrazione Irpef del 30%, aumentata al 35% nel caso di donazioni a organizzazioni di volontariato
  • alla deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato da persone fisiche, enti e società.

Nelle more dell’istituzione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) l’agevolazione si applica alle sole associazioni di promozione sociale (APS), organizzazioni di volontariato (ODV) e alle ONLUS. A regime sarà applicabile a tutti gli Enti del Terzo Settore, ivi incluse le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma di società.

Le regole prevedono che, per la quantificazione della donazione, andrà fatto riferimento al criterio del valore normale di cui all’art. 9 del TUIR. Se l’erogazione liberale ha per oggetto un bene strumentale detenuto da un imprenditore, l’ammontare della detrazione o della deduzione deve essere determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento. Se invece trattasi di beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa o acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, al fine di determinare il valore della donazione si dovrà considerare il minore tra il valore normale e quello applicando le disposizioni sulla valutazione delle rimanenze di cui all’art. 92 del TUIR.

Nel caso di donazioni di beni fuori dall’ambito dell’impresa e per i quali il valore della singola donazione superi i 30.000 euro o non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi sarà sempre necessaria una perizia giurata che attesti detto valore. La perizia dovrà avere una data non superiore a 90 giorni precedenti il trasferimento e dovrà essere conservata in copia dal destinatario della donazione.

Al fine di effettuare la donazione, il donatore dovrà disporre una dichiarazione scritta recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori. Il soggetto destinatario dovrà invece redigere una dichiarazione di impegno all’utilizzo dei beni donati nello svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

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