Credito d’imposta per adeguamento e sanificazione degli ambienti di lavoro

Con Provvedimento del 10 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione ai crediti d’imposta, previsti dal Decreto Rilancio, e relativi all’adeguamento degli ambienti di lavoro e alla sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione

Le domande per fruire dei due crediti d’imposta si potranno presentare dal 20 luglio e fino al 7 settembre (per il credito d’imposta sulla sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione) e dal 20 luglio fino al 30 novembre 2021 (per il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro), ed è quindi importante contattare lo Studio per predisporre per tempo le relative richieste.

Va altresì specificato che il credito d’imposta sulla sanificazione l’acquisto di dispositivi di protezione verrà erogato proporzionalmente alle risorse disponibili. Quindi l’importo del credito potrà essere ridotto se le risorse non saranno sufficienti per soddisfare per intero le domande.

Vediamo in sintesi i dettagli dei due crediti d’imposta

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

A chi si applica

Il credito è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Nello specifico, è previsto per le spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività, per cui la platea dei soggetti possibili beneficiari è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. I luoghi aperti al pubblico individuati dal Decreto sono i seguenti:

  • Alberghi
  • Villaggi turistici
  • Ostelli della gioventù
  • Rifugi di montagna
  • Colonie marine e montane
  • Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
  • Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
  • Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
  • Gestione di vagoni letto
  • Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
  • Ristorazione con somministrazione
  • Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
  • Gelaterie e pasticcerie
  • Gelaterie e pasticcerie ambulanti
  • Ristorazione ambulante
  • Ristorazione su treni e navi
  • Catering per eventi, banqueting
  • Mense
  • Catering continuativo su base contrattuale
  • Bar e altri esercizi simili senza cucina
  • Attività di proiezione cinematografica
  • Attività delle agenzie di viaggio
  • Attività dei tour operator
  • Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
  • Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.
  • Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
  • Organizzazione di convegni e fiere
  • Attività nel campo della recitazione
  • Altre rappresentazioni artistiche
  • Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
  • Attività nel campo della regia
  • Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
  • Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
  • Attività di biblioteche ed archivi
  • Attività di musei
  • Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
  • Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
  • Parchi di divertimento e parchi tematici
  • Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
  • Stabilimenti termali

Per quanto concerne le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, la circolare specifica come il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa.

Interventi e investimenti agevolabili

Le spese per cui spetta il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in interventi agevolabili e investimenti agevolabili.

Quanto agli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui sono ricompresi:

  • quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza;
  • gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).

Invece, gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

Tra l’altro rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

Ammontare del credito

L’ammontare del credito d’imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro corrisponde al 60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

A chi si applica

Quanto all’ambito soggettivo, la norma fa riferimento:

  • agli imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
  • agli enti e società;
  • alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
  • alle persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo;
  • agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
  • agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Spese agevolabili

Il credito d'imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Per quanto riguarda la sanificazione occorre far riferimento ad attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19.

Sicuramente questa condizione è soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

In ogni caso, poiché la norma non fa riferimento in modo specifico all’“acquisto”, l’attività di sanificazione può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

Le spese per la sanificazione possono riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario.

Rientrano nel credito d’imposta anche le spese quelle sostenute per l’acquisto di:

  • dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • prodotti detergenti e disinfettanti;
  • dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Ammontare del credito

Anche per questo credito, il legislatore ha fatto genericamente riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020, per cui sono agevolabili le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Il credito d’imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Il limite massimo è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili, per cui il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60 per cento delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro.

Studio Mamì - Studio

Adeguamento dei luoghi di lavoro all’emergenza COVID-19: crediti d’imposta e esenzione IVA

Il Decreto Rilancio riscrive il novero dei crediti d’imposta e delle agevolazioni concesse a imprese e lavoratori autonomi per assicurare la sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenire la ripartenza del contagio. Vediamole nel dettaglio:

 

Credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro

L’articolo 120, D.L. 34/2020 introduce un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un credito massimo di euro 80.000 a beneficiario, spettante agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico, nonché a favore di fondazioni ed altri enti privati compresi gli enti del terzo settore.

I luoghi aperti al pubblico individuati dal Decreto sono i seguenti:

  • Alberghi
  • Villaggi turistici
  • Ostelli della gioventù
  • Rifugi di montagna
  • Colonie marine e montane
  • Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
  • Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
  • Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
  • Gestione di vagoni letto
  • Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
  • Ristorazione con somministrazione
  • Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
  • Gelaterie e pasticcerie
  • Gelaterie e pasticcerie ambulanti
  • Ristorazione ambulante
  • Ristorazione su treni e navi
  • Catering per eventi, banqueting
  • Mense
  • Catering continuativo su base contrattuale
  • Bar e altri esercizi simili senza cucina
  • Attività di proiezione cinematografica
  • Attività delle agenzie di viaggio
  • Attività dei tour operator
  • Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
  • Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.
  • Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
  • Organizzazione di convegni e fiere
  • Attività nel campo della recitazione
  • Altre rappresentazioni artistiche
  • Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
  • Attività nel campo della regia
  • Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
  • Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
  • Attività di biblioteche ed archivi
  • Attività di musei
  • Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
  • Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
  • Parchi di divertimento e parchi tematici
  • Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
  • Stabilimenti termali

Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19:

  • interventi edilizi
  • acquisto di arredi di sicurezza
  • acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa
  • acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni sulle medesime spese, nel limite del costo sostenuto, ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione

L’articolo 125 del Decreto Rilancio, introduce un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto dei dispositivi di protezione.

Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di credito di euro 60.000 a beneficiario, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro.

Le spese agevolabili consistono nelle seguenti categorie:

  • sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
  • acquisto di dispositivi di sicurezza
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

Riduzione dell’aliquota Iva per le cessione di beni necessario per il contenimento del COVID-19

In aggiunta ai due summenzionati crediti d’imposta, il Decreto Rilancio introduce l’esenzione da IVA fino al 31 dicembre 2020 per una serie di prodotti elencati nella tabella A, parte II-bis del Decreto IVA, tra i quali:

  • mascherine chirurgiche;
  • mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalita' sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani;
  • dispenser a muro per disinfettanti;
  • soluzione idroalcolica in litri;
  • perossido al 3 per cento in litri;
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19;
  • tamponi per analisi cliniche.

A partire dall’1 gennaio 2021 l’esenzione verrà meno, la l’aliquota Iva passerà dal 22% al 5%.

4 nuove linee di finanziamento per fronteggiare l’emergenza

l'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (IRCAC) concede la possibilità di attingere a quattro nuove linee di finanziamento nate per fronteggiare l'emergenza COVID.

Di seguito i dettagli delle quattro linee di finanziamento:

  • Riavvio attività, per le cooperative il cui codice ATECO non rientra nell'allegato 1 del DPCM 25/03/2020, destinato al finanziamento dei costi di gestione (salari, stipendi, oneri sociali, locazioni commerciali, fornitori, utenze e servizi vari) da sostenere nei 60 giorni successivi alla ripresa dell’attività. Saranno considerati, quale base di calcolo per il finanziamento, i costi di gestione sostenuti nello stesso periodo dell’anno precedente e rilevati dal bilancio di verifica al 31/12/2019
  • Integrazione di liquidità, per le cooperative il cui codice ATECO rientra nell'allegato 1 del DPCM 25/03/2020, destinato all’integrazione di liquidità resa carente per cause legate all’emergenza sanitaria (ad es. aumento dei crediti non riscossi da clienti, spese necessarie a mantenere attiva l’attività durante il lockdown, ecc.). Saranno considerati, quale base di calcolo del finanziamento, le voci attinenti alla liquidità e ai costi di gestione, rilevati dal bilancio di verifica al 31/12/2019 e rapportati al periodo che ha interessato il lockdown
  • Acquisto di D.P.I. per i dipendenti, per tutte le cooperative e destinato all'acquisto di dispositivi di protezione individuale per i propri dipendenti
  • Innovazione tecnologica, per tutte le cooperative e destinato al finanziamento dell'innovazione tecnologica necessaria all'attività caratteristica della cooperativa (es. linee VPN, quanto necessario per lo smart working, piattaforme per collegamenti audio/video, ecc.)

Tutti i finanziamenti, erogati sotto forma di credito di esercizio, avranno le seguenti condizioni:

  • Tasso: 0,21%
  • Commissione: 1,50% dell’importo del finanziamento concesso
  • Durata: 24 mesi – rientro in 13 mensilità a partire dal 12° mese dalla data di erogazione
  • Erogazione: il finanziamento sarà erogato al netto degli interessi (netto ricavo)
  • Importo concedibile: da 3.000 a 30.000 euro
  • Garanzie: fideiussione personale dei componenti il Consiglio di Amministrazione
  • Tempi di istruttoria: non oltre 20 giorni lavorativi
  • Costo pratica: Euro 75,00, che la cooperativa pagherà prima dell'erogazione.

Per informazioni o per procedere alla compilazione della modulistica necessaria alla richiesta di finanziamento scrivi a info@studiomami.it

Studio Mamì - Studio

Decreto Rilancio, confermato credito d'imposta al 110%

con la pubblicazione del Decreto Rilancio viene confermata la detrazione al 110% per le spese sostenute dall’1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per una serie di interventi. Vediamo quali.

Interventi di efficientamento energetico
La detrazione al 110% spetta per le seguenti tipologie di interventi:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbi-nati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a eu-ro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Se viene attuato uno dei suddetti interventi è poi possibile estendere la detrazione maggiorata anche a tutte le altre tipologie di efficientamento energetico già previste dalla normativa.

Al fine di beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche nell’edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

Sisma-bonus
La medesima detrazione spetta al 110% anche per gli interventi del c.d. sisma-bonus. Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di con-testuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'art. 15, c. 1, lett. f-bis) Tuir spetta nella misura del 90%. Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.

Impianti fotovoltaici
La detrazione spetta nella misura del 110% anche agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1.07.2020 al 31.12.2021 fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente a quelli di efficientamento energetico o antisismici. La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura.

Colonnine di ricarica veicoli elettrici
La detrazione spetta nella misura del 110%, da ripartire in 5 quote annuali, anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di efficientamento energetico o antisismici, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Soggetti fruitori
Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati:

  • dai condomìni
  • dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari:
    • adibite ad abitazione principale, per gli interventi efficientamento energetico
    • anche non adibite ad abitazione principale, per le altre tipologie di intervento
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Modalità di fruizione
Le agevolazioni possono essere fruite:

  • direttamente
  • con sconto in fattura
  • con cessione a banche o ad altri intermediari finanziari

Nel primo caso (fruizione diretta), è necessario pagare i lavori ottenendo così una detrazione del 110% della spesa sostenuta, che deve essere ripartita tra gli aventi diritto e recuperata in 5 quote annuali di pari importo.

In alternativa, il credito corrispondente alla detrazione del 110% può essere ceduto alle imprese esecutrici dei lavori o alle banche o ad altri intermediari finanziari. Il super sisma bonus può essere ceduto ad una società assicurativa nel caso si stipula una polizza a copertura di eventi calamitosi.

Lo sconto in fattura invece permette di realizzare gli interventi senza alcun pagamento. A fronte della cessione della detrazione fiscale si riceve uno sconto in fattura pari al 100% del costo dei lavori da parte dell’impresa che ha effettuato i lavori. L’impresa acquisisce un credito del 110% che può a sua volta cederlo a soggetti terzi, ma anche a banche e/o intermediari finanziari.

Per informazioni o chiarimenti scrivi a info@studiomami.it

Riapertura, linee guida per per musei, archivi e biblioteche

Ambito di applicazione

  • musei
  • archivi
  • biblioteche
  • altri luoghi di cultura

Linee guida

  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da adottare.
  • Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa).
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • I visitatori devono sempre indossare la mascherina.
  • Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
  • L’area di contatto tra personale e utenza all’ingresso, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
  • In tutti i locali mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani.
  • Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione.
  • Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscito.
  • Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti
  • Favorire, ove possibile, il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
  • L’utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità motoria.
  • Regolamentare l'utilizzo di eventuali depositi e guardaroba.
  • Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.
  • Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti.
  • Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo.

Disposizioni specifiche per la Regione Sicilia

  • I musei, gli archivi storici e le biblioteche sono aperti al pubblico a partire dal 25 maggio 2020. I parchi archeologici e i luoghi di cultura all’aperto sono aperti dal 18 maggio 2020, nel rispetto dei protocolli di cui alle allegate Linee guida.
  • Dal 18 maggio è, inoltre, consentito l’accesso al personale incaricato di realizzare le attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché agli operatori economici ai quali sono commissionate tali attività, da svolgersi nel rispetto delle Linee guida.

Riapertura, linee guida per la manutenzione del verde

Ambito di applicazione

  • attività di manutenzione del verde

Linee guida

  • La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna del prodotto, vige l’obbligo di mascherina (se non è possibile rispettare la distanza di almeno 1 mero) e di guanti.
  • Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando dispositivi di protezione (mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della stessa azienda o personale esterno).
  • Le operazioni di pulizia di tutte le superfici (in particolare all’interno dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo, PLE) e attrezzature dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti.
  • Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici) con particolare attenzione se a noleggio.
  • L’azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti, dovrà inoltre rendere disponibile all’interno dei locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i dispenser di gel idroalcolici per le mani.
  • Deve essere regolamentato l’accesso agli spazi comuni (quali, ad esempio, spogliatoi, zona pausa caffè) limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone.
  • Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche secondo opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici).
  • Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il distanziamento attraverso l’apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini.
  • Operazioni di potatura o abbattimento alberi: l’operatore alla guida del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile l'uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio.
  • Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi: evitare se possibile l'uso promiscuo di trattorini o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e la disinfezione delle superfici delle attrezzature.

 

Riapertura, linee guida per le palestre

Ambito di applicazione

  • palestre
  • attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale)

Linee guida

  • Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
  • Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l’accesso agli stessi.
  • Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
    • almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,
    • almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).
  • Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita.
  • Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.
  • Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
  • Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno ad esempio atra un turno di accesso e l’altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.
  • Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
  • Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.
  • Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
  • Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell’aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:
    • garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l’esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria;
    • aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
    • in relazione al punto esterno di espulsione dell’aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l’insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
    • attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora prima e fino ad una dopo l’accesso da parte del pubblico;
    • nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l’intero orario di lavoro;
    • per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell’edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l’assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
    • negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria;
    • relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
    • le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
    • evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.
  • Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

Disposizioni specifiche per la Regione Sicilia

  • le palestre sono autorizzate all’espletamento delle proprie attività, anche in luoghi al chiuso, nel rispetto del distanziamento interpersonale, senza alcun assembramento ed a condizione che siano rispettate le Linee Guida.
  • Nelle medesime strutture è autorizzata l’apertura di bar e ristoranti, nel rispetto delle Linee Guida e delle particolarità previste per la Regione Siciliana.

 

 

Riapertura, linee guida per le piscine

Ambito di applicazione

  • piscine pubbliche
  • piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture ricettive
  • sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termali, e quelle alimentate ad acqua di mare

Linee guida

  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.
  • Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.
  • Privilegiare l’accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
  • Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere).
  • Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
  • ? Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani
  • La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto.
  • Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.
  • Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione assicurare l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato ? 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell’approssimarsi del valore al limite tabellare.
  • Prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell’allegato 1 all’Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l’apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
  • Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.
  • Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).
  • Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. Diversamente la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l’occorrente.
  • Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenzionando il distanziamento sociale, l’indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell’acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.
  • Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all’afflusso clienti, alle altre attività presenti etc.
  • Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi.
  • Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all’uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
  • Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2.

 

 

Riapertura, linee guida per gli uffici aperti al pubblico

Ambito di applicazione

  • uffici pubblici
  • uffici privati
  • studi professionali
  • servizi amministrativi

Linee guida

  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.
  • Favorire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
  • Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.
  • L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
  • Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
  • L’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
  • L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
  • Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso della mascherina.
  • Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
  • Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.

 

Linee guida per il commercio al dettaglio su aree pubbliche

Ambito di applicazione

  • commercio al dettaglio su aree pubbliche

Misure generali

  • Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi bisogna garantire:
    • mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
    • accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
    • ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
    • uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
    • utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
    • informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti

Competenze dei Comuni:

  • I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto delle precedenti Misure Generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell’area mercatale.
  • In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.
  • Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:
    • Corsie mercatali a senso unico;
    • Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
    • Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale;
    • Individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
    • Ove ne ricorra l’opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

Misure a carico del titolare di posteggio:

  • pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
  • è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
  • messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
  • rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
  • rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
  • in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
  • in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

 

Disposizioni specifiche per la Regione Sicilia

  • Sono autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con l’obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Il sindaco del Comune interessato all’attività mercatale dispone in conseguenza con propria Ordinanza, limitandone anche giorni e orari di accesso e vietando, ove lo ritenga necessario, l’autorizzazione all’apertura dei c.d. mercati rionali.
  • È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i fiorai.

È autorizzato nelle superiori giornate anche il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento

 

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