Buoni carburante e buoni spesa ai dipendenti: profili fiscali

Con l’avvicinarsi del periodo natalizio diviene sempre più frequente la possibilità che il datore di lavoro eroghi ai dipendenti, a titolo di gratifica, i c.d. buoni carburante o dei c.d. buoni spesa in modo da consentire al dipendente di usufruirne per l’acquisto di carburante o di altri beni oggetto del buono. Vediamo la disciplina fiscale, in modo da valutarne la convenienza per chi li eroga.

Imposte sui redditi

Ai fini delle imposte sui redditi, i buoni carburante e/o spesa costituiscono fringe benefit in capo ai dipendenti e, per questi ultimi, beneficiano dell’esclusione da imposizione:

  • per il 2024, se di importo inferiore a 1.000 euro e, per i dipendenti con figli, a 2.000 euro calcolati per periodo d’imposta
  • per tutti gli altri anni, se di importo inferire a 258,23 euro nel periodo d’imposta.

Va evidenziato che i buoni carburante/spesa non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare e non possono essere ceduti a terzi, quindi, se il buono consegnato non è nominativo, sarebbe opportuno che il datore di lavoro conservi la prova che quel determinato buono sia stato consegnato ad uno specifico dipendente (es. istituendo un apposito registro oppure attraverso invio di una comunicazione tracciata, anche attraverso il sistema informatico aziendale).

Diversamente da altre tipologie di fringe benefit, la normativa di favore è applicabile anche nel caso in cui il buono sia assegnato al singolo dipendente, non essendo necessaria l’assegnazione a tutti i dipendenti o a categorie omogenee degli stessi.

La spesa per l’acquisto dei buoni è integralmente deducibili per il datore di lavoro, sia esso impresa o lavoratore autonomo.

Iva

Nella maggior parte dei casi, sia i buoni carburante che i buoni spesa rientrano nella categoria dei c.d. buoni corrispettivo monouso, cioè un buono che dà diritto all’acquisto del carburante o dei beni da uno specifico fornitore.

In questo caso il datore di lavoro riceverà dal soggetto emittente il buono una fattura con addebito di Iva, in quanto si sa già al momento dell’emissione quale sarà il trattamento Iva applicabile. L’Iva sarà integralmente detraibile.

Se invece il buono dovesse essere un c.d. multiuso, cioè, dare diritto all’acquisto di una pluralità di beni da una pluralità di fornitori, la fattura emessa per l’emissione dei buoni sarà fuori campo Iva in quanto il corretto trattamento Iva si conoscerà solo quando il dipendente procedere materialmente all’acquisto di un bene/servizio utilizzando il buono ricevuto.

Fringe benefit e premi di produttività 2024

Con la legge di bilancio 2024 vengono modificate nuovamente le norme che consentono di esentare da imposte e contributi i benefici concessi ai dipendenti dal datore di lavoro. Un intervento tocca inoltre i premi di produttività.

Fringe benefit

Per fringe benefit sono compensi in forma non monetaria, che consistono nella messa a disposizione di beni e/o servizi a favore dei lavoratori, senza che ve ne sia l’obbligo in forza di norme di legge.

Tra i più comuni fringe benefit troviamo l’auto aziendale, i buoni pasto, il telefono cellulare/smartphone, i prestiti personali agevolati, gli immobili locati o in comodato d’uso e le borse di studio.

La legge di bilancio dell’anno scorso aveva incrementato il limite di esenzione da fringe benefit, per i dipendenti con figli a carico, portandolo da 258,23 euro annui a 3.000 euro annui. Nulla cambiava invece per tutti gli altri dipendenti.

Nel 2024 le soglie cambiano ancora come segue:

  • per i dipendenti con figli a carico la soglia scende da 3.000 euro annui a 2.000 euro annui
  • per i dipendenti senza figli a carico la soglia sale da 258,23 euro a 1.000 euro annui

Per i benefit connessi all’esistenza di figli a carico, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti.

Premi di produttività

La legge di bilancio conferma il dimezzamento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti.

La detassazione, ordinariamente prevista nella misura del 10% sul totale dei premi di risultato erogati nel limite massimo di 3.000 euro annui, è stata ridotta al 5% per l’anno 2023 e tale riduzione è confermata anche per il 2024. L’ammontare dei premi di produttività erogati in eccedenza rispetto ai limiti concorrono, invece, a formare il reddito complessivo del lavoratore e sono sottoposti a tassazione ordinaria.

Si ricorda che l’imposta sostitutiva è applicabile a condizione che le somme siano corrisposte in esecuzione di contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle rappresentanze sindacali unitarie.

Importanti novità sulla tassazione delle auto aziendali

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto importanti novità per la tassazione delle auto aziendali.

Si assisterà ad una differenziazione in base al tipo di veicolo concesso in uso, con penalizzazioni - in termini di tassazione - per i veicoli più inquinanti.

Approfondiamo quest’ultima novità, specificando che: quando in questo contesto si parla di “auto aziendali” ci si riferisce ai veicoli dai in uso promiscuo ai lavoratori e le nuove regole si applicano solo ai veicoli di nuova immatricolazione, concessi ai dipendenti in uso promiscuo, con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020.

Di conseguenza resta ferma l’applicazione della disciplina vigente al 31 dicembre 2019 per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Cosa prevede la nuova tassazione?

Partendo dal presupposto che, l’attribuzione di un veicolo ad uso promiscuo determina un fringe benefit pari ad una percentuale dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, determinabile sulla base di un costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI.

Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, ai fini del calcolo, occorrerà prendere in considerazione anche un’altra variabile: il grado di inquinamento del veicolo, espresso in termini di emissioni di CO2.

In particolare, la nuova norma prevede che, fermo restando l’attuale modalità di calcolo (percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente), la percentuale da applicare sarà la seguente:

- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;

- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;

- 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;

- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

Inoltre, fermo restando le percentuali sopra indicate per i veicoli con emissioni di CO2 sino a 160g/km, a decorrere dal 2021, per gli altri veicoli ci sarà un ulteriore incremento e precisamente

- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;

- 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

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