Imposta sulle successioni e donazioni: ecco le modifiche

Con la pubblicazione del D.Lgs. 139/2024 in Gazzetta Ufficiale, entrano in vigore alcune modifiche delle imposte indirette diverse dall’Iva, con particolare focus sull’imposta sulle successioni e donazioni. Vediamo le modifiche più interessanti:

Tassazione del trust

Con le modifiche approvate, i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione rientrano “ufficialmente” tra quelli assoggettati all’imposta sulle successioni e donazioni.

Viene precisato, tra l’altro che, se il disponente è residente nello Stato italiano al momento della “separazione patrimoniale” l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, mentre se il disponente è residente all’estero l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.

Ma la novità più importante è rappresentata dalla facoltà, per il disponente del trust o, in caso di trust testamentario, per il trustee, di optare per la corresponsione dell’imposta in via anticipata, ossia al momento dell’apporto dei beni e diritti in trust, sia per apporti inter vivos che per causa di morte. In questo caso l’imposta è applicata utilizzando le aliquote e le franchigie già previste, salvo che non sia possibile predeterminare, al momento dell’apporto, i beneficiari (o quantomeno la loro natura). In quest’ultimo caso andrà applicata l’aliquota più elevata senza franchigie.

Tale disposizione consente di cristallizzare in via definitiva il momento impositivo.

Trasferimenti di azienda e di partecipazioni societarie

Il Decreto interviene sui trasferimenti agevolati di azienda e di partecipazioni societarie a favore dei discendenti e del coniuge. esclusi da tassazione ai sensi dell'art. 3 c. 4-ter TUS, per favorire il mantenimento dell'integrità dell'impresa familiare.

Con il decreto si specifica che in caso di aziende o rami di esse, gli aventi causa devono, per soddisfare il presupposto temporale, proseguire l’esercizio dell’attività di impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni l’agevolazione si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; mentre in caso di “altre quote sociali” il beneficio spetta a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità delle quote per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Si specifica poi che l’agevolazione spetta anche nei casi in cui il trasferimento di quote sociali e azioni consentano al beneficiario di integrare un controllo già esistente su una società, e non soltanto a quelle che, per la prima volta, consentono detto controllo.

Base imponibile per usufrutto, uso, abitazione, rendite e pensioni

Il Decreto stabilisce che la base imponibile dei diritti di usufrutto, uso e abitazione è determinata sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse. La base imponibile di rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario deve essere determinata come segue:

  • in caso di rendita perpetua o a tempo indeterminato da 40 volte l'annualità;
  • in caso di rendita o pensione a tempo determinato dal valore attuale dell'annualità calcolato al saggio legale d'interesse (senza più il limite superiore delle 40 volte l'annualità);
  • in caso di rendita o pensione vitalizia, dal valore annuale moltiplicato per i coefficienti indicati nel Prospetto allegato al Decreto.

Liquidazione dell’imposta

Il Decreto introduce, anche per l’imposta sulle successioni e donazioni, la procedura di autoliquidazione. Non sarà più quindi l’Ufficio a calcolare l’imposta dovuta ma la stessa dovrà essere calcolata e versata in autonomia dal contribuente, e all’Ufficio spetterà il controllo.

Abrogazione del coacervo successorio

L’istituto del coacervo successorio, che imponeva di inserire nel valore globale netto dell’asse ereditario (ai fini della determinazione delle aliquote applicabili) anche il valore delle donazioni che il beneficiario avesse avuto in vita dal de cuius, viene abrogato ai fini dell’imposta delle successioni mentre rimane ai fini dell’imposta sulle donazioni.

Imposta di successione: non contano le donazioni fatte in vita dal defunto

Secondo la Cassazione, nel calcolo delle franchigie per l’applicazione dell’imposta sulle successioni, non vanno considerate le donazioni fatte in vita dal defunto.

Il Testo Unico sull’Imposta sulle Successioni e Donazioni (TUS) prevede aliquote e franchigie diverse a seconda delle diverse tipologie di successioni. In particolar modo l’aliquota dell’imposta è:

  • del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
  • del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
  • del 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
  • dell’8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

Oltre alle franchigie di 100.000 euro e di 1 milione di euro, vi è una ulteriore franchigia, pari ad 1,5 milioni di euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.

Nel Testo Unico è ancora presente una norma che prevederebbe l’istituto del cosiddetto “coacervo” in base al quale, per effettuare il calcolo di aliquota e franchigie, alla massa ereditaria andrebbero sommate le donazioni fatte in vita da parte del defunto.

Secondo la Cassazione, però, detto istituto nasceva per un altro scopo e cioè per assicurare il rispetto della progressività dell’imposta quando le aliquote erano a scaglioni e non fisse.

A seguito dell’art. 69 della legge 342/2000, che ha introdotto il nuovo sistema di aliquote proporzionali fisse e non più per scaglioni, l’istituto del “coacervo”, secondo la Cassazione, sarebbe stato implicitamente abrogato, con la conseguenza di impedire di sommare alla massa ereditaria le donazioni fatte in vita.

Ciò comporta che, ad esempio, se il defunto ha donato in vita 300.000 euro al proprio coniuge e, al momento della morte, al coniuge spetta una parte dell’eredità corrispondente al valore di 900.000 euro, in entrambi i casi sarà applicabile la franchigia che esonererà dall’applicazione dell’imposta. Prima dell’intervento della Cassazione, invece, ai 900.000 euro di massa ereditaria si sarebbero sommati i 300.000 euro della donazione fatta in vita e l’imposta sarebbe stata dovuta, con l’aliquota del 4%, su 200.000 euro (dati da 900.000 euro più 300.000 euro meno la franchigia di 1.000.000 euro).

Semplifica la tua ricerca di informazioni utili

Iscriviti alla nostra Newsletter gratuita

Parla con noi

Se hai bisogno di una squadra di consulenti che ha a cuore le tue esigenze, vieni a trovarci allo studio.
Oppure chiama, manda una mail, un fax, un messaggio su whatsapp o sui social…
Ti servono solo un paio di minuti, contattaci adesso.

  • Via J.F.Kennedy, 63- 98051 Barcellona P.G. (ME)
  • +39 090 9796698

  • + 39 090 5720002
Studio Mamì - Logo Footer

Studio Mamì | Via J.F.Kennedy, 63 - 98051 Barcellona P.G. (ME) | Tel +39 090 9796698 - Fax +39 090 5720002 - info@studiomami.it | P. IVA: 02121020834

Privacy Policy
Cookie Policy
Credits
Firma Elettronica Avanzata

Benvenuto sul sito dello Studio Mamì

KbxBotIcon