Sgravi contributivi nel Mezzogiorno: al via la Decontribuzione Sud

Con il Decreto Agosto, da poco convertito in legge, si da il via ad una speciale decontribuzione per le imprese del Mezzogiorno che si avvierà in due fasi:

  • la prima opera nell’immediato, per il periodo da ottobre a dicembre 2020
  • la seconda è prevista per il periodo 2021-2029

Con la prima fase viene concesso uno sgravio del 30% dei contributi previdenziali a tutti i datori di lavoro che hanno lavoratori dipendenti, anche già assunti, che operano nelle seguenti regioni:

  • Abruzzo
  • Basilicata
  • Calabria
  • Campania
  • Molise
  • Puglia
  • Sardegna
  • Sicilia

Lo sgravo opererà dall’1 ottobre al 31 dicembre 2020 e ne sono esclusi solamente i datori d lavoro del settore agricolo ed i contratti di lavoro domestico.

Al contempo il Governo, al fine di favorire la riduzione dei divari territoriali, ha in programma l’emanazione di un decreto, entro novembre 2020, nel quale verranno individuate le modalità ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029. L’idea è quella di prevedere ulteriori riduzioni, accedendo ai fondi europei del Recovery Fund, mantenendo lo sgravio del 30% fino al 2025, abbassandolo al 20% per il periodo 2026-2027, e poi ancora al 10% nel periodo 2028-2029.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studio Mamì - Studio

Bonus a lavoratori e titolari di partita Iva

Il Decreto Rilancio estende ai mesi di aprile e maggio una serie di indennità, precedentemente introdotte dal Decreto Cura Italia, con requisiti differenziati in funzione del soggetto beneficiario. Tutte le indennità:

  • non concorrono alla formazione del reddito
  • sono erogate dall’INPS
  • non sono tra loro cumulabili
  • se spettanti a soggetti facenti parte di nuclei familiari già percettori di reddito di cittadinanza di importo inferiore all’indennità comportano l’erogazione di un’integrazione del reddito di cittadinanza fino all’ammontare dell’indennità dovuta
  • per il mese di aprile, se relative a soggetti che hanno presentato la domanda per l’indennità di marzo, verranno erogate automaticamente senza necessità di alcuna domanda

Di seguito il dettaglio a seconda della tipologia di soggetto beneficiario.

Professionisti iscritti alla gestione separata

Mese di aprile

L’indennità di 600 euro, già erogata per il mese di marzo, verrà erogata anche ad aprile senza necessità di presentare una nuova domanda.

Mese di maggio

L’indennità per il mese di maggio sale a 1.000 euro ma soltanto se viene comprovata una riduzione del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al corrispondente bimestre 2019 di almeno il 33%.

Il reddito va individuato con il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, compreso l’ammortamento. La domanda andrà presentata all’Inps.

Professionisti iscritti alle casse private

Mesi di aprile e maggio

Vengono stanziati fondi per assicurare l’erogazione del “reddito di ultima istanza” anche per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che i beneficiari:

  • non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
  • non siano titolari di pensione.

Non cambiano le condizioni per l’erogazione.

Lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Mese di aprile

L’indennità di 600 euro, già erogata per il mese di marzo, verrà erogata anche ad aprile senza necessità di presentare una nuova domanda.

Mese di maggio

L’indennità per il mese di maggio sale a 1.000 euro ma solo per i soggetti che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data del 19 maggio 2020.

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani e commercianti

Mese di aprile

L’indennità di 600 euro, già erogata per il mese di marzo, verrà erogata anche ad aprile senza necessità di presentare una nuova domanda.

Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

Mese di aprile

L’indennità di 600 euro, già erogata per il mese di marzo, verrà erogata anche ad aprile senza necessità di presentare una nuova domanda.

La medesima indennità è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporti di lavoro dipendente, né di NASPI alla data del 19 maggio 2020.

Mese di maggio

Per i soggetti – anche lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali - che hanno cessato volontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data del 19 maggio 2020 è riconosciuta un’indennità di 1000 euro.

Operai agricoli a tempo determinato

Mese di aprile

L’indennità di 600 euro, già erogata per il mese di marzo, verrà erogata anche ad aprile senza necessità di presentare una nuova domanda. L’importo per il mese di aprile scenderà però a 500 euro.

Lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali

Mesi di aprile e maggio

Per i suddetti lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, spetta un indennità pari a 600 euro per ciascun mese. E’ comunque necessario che detti soggetti, al momento della presentazione della domanda:

  • non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente
  • non siano titolari di pensione

Lavoratori intermittenti

Mesi di aprile e maggio

Per i suddetti lavoratori che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, spetta un indennità pari a 600 euro per ciascun mese. E’ comunque necessario che detti soggetti, al momento della presentazione della domanda:

  • non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente
  • non siano titolari di pensione

Lavoratori autonomi titolari di contratti autonomi occasionali

Mesi di aprile e maggio

Per i suddetti lavoratori, se privi di partita Iva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano stati titolari di contratti autonomi occasionali nel periodo tra l’1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (con accredito di almeno una mensilità alla gestione separata INPS) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020, spetta un indennità pari a 600 euro per ciascun mese. E’ comunque necessario che detti soggetti, al momento della presentazione della domanda:

  • non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente
  • non siano titolari di pensione

Incaricati delle vendite a domicilio

Mesi di aprile e maggio

Per i suddetti lavoratori, se con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita Iva nonché iscritti alla Gestione Separata, alla data del 23 febbraio 2020, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, spetta un indennità pari a 600 euro per ciascun mese. E’ comunque necessario che detti soggetti, al momento della presentazione della domanda:

  • non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente
  • non siano titolari di pensione

Lavoratori dello spettacolo

Mesi di aprile e maggio

Per i suddetti lavoratori, iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, che hanno già percepito l’indennità nel mese di marzo, nonché per quelli con almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro, e non titolari di pensione, e' riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per ciascun mese. E’ comunque necessario che detti soggetti, alla data del 19 maggio 2020:

  • non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato
  • non siano titolari di pensione

Lavoratori domestici

Mesi di aprile e maggio

Per i suddetti lavoratori che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, è riconosciuta un’indennità pari a 500 euro per ciascun mese. L’indennità non spetta:

  • ai lavoratori conviventi con il datore di lavoro
  • a coloro che fruiscono della procedura di emersione
  • ai titolari di pensione (a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità)
  • ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico

Lavoratori sportivi

Mesi di aprile e maggio

Per i suddetti lavoratori, già attivi alla data del del 23 febbraio 2020, è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per ciascun mese. Per i soggetti già beneficiari dell’indennità prevista dal DL Cura Italia per il mese di marzo, le somme verranno erogate senza necessità di ulteriore domanda.

 

Soci lavoratori nelle società di capitali: la Cassazione blocca l’INPS.

Con tre sentenze sfavorevoli all’INPS, la Cassazione è intervenuta a bloccare l’Istituto nei casi in cui questi richieda al socio di società di capitali, anche senza alcun apporto lavorativo.

La tesi dell’INPS, che riteneva assoggettabile a contribuzione anche i redditi derivanti da capitale e dividendi percepiti dai soci, è stata bollata come infondata dalla Cassazione la quale rileva come la base imponibile su cui calcolare i contributi va limitata ai soli redditi d’impresa. I redditi percepiti dai soci non svolgenti attività lavorativa all’interno della società vanno invece qualificati come redditi di capitale e non vanno quindi ricompresi nella base imponibile. L’obbligo contributivo e assicurativo scaturisce esclusivamente se il socio partecipa al lavoro con abitualità e prevalenza.

Amministratore ma anche dipendente di una medesima società: si esprime l’INPS

Amministratore ma anche dipendente di una medesima società: l’eterno dilemma previdenziale è stato oggetto recentemente di un importante e parzialmente innovativo chiarimento.

Già la Cassazione aveva espresso il principio in base al quale “l’essere organo di una persona giuridica di per sé non osta alla possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa ed il suddetto organo un rapporto di lavoro subordinato, quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione dell’ente”.

Ne consegue che:

  • la carica di presidente non è di per sé incompatibile con lo status di lavoratore subordinato poiché anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell’organo collegiale;
  • la carica di amministratore unico della società, invece, è incompatibile con la qualità di lavoratore dipendente, dal momento che egli è detentore da solo del potere decisionale, di controllo, di comando e di disciplina dell’ente sociale;
  • l’amministratore delegato può o meno ricoprire al contempo il ruolo di dipendente a seconda della portata della delega. Difatti, se l’amministratore è munito di delega generale con facoltà di agire senza il consenso del consiglio di amministrazione, deve ritenersi a lui esclusa la possibilità di intrattenere un valido rapporto di lavoro subordinato con la società. Diversamente, l’attribuzione all’amministratore del solo potere di rappresentanza ovvero di specifiche e limitate deleghe non è ostativo, in linea generale, all’instaurazione di genuini rapporti di lavoro subordinato.

Nella disamina dello scorso 17 settembre sull’argomento in questione, l’INPS afferma che per l’ammissibilità del doppio ruolo amministratore-dipendente, assumono rilevanza “i rapporti intercorrenti fra l’organo delegato e il consiglio di amministrazione, la pluralità ed il numero degli amministratori delegati e la facoltà di agire congiuntamente o disgiuntamente, oltre – naturalmente – alla sussistenza degli elementi caratterizzanti il vincolo di subordinazione”.

Inoltre, il documento analizza la compatibilità tra lo status di socio e il ruolo di dipendente, affermando che il socio unico non può essere al contempo dipendente della società poiché in tal caso viene di fatto a mancare la soggezione del soggetto alle direttive dell’organo societario, detenendo egli la “sovranità” della società.

In riferimento, invece, alla figura del socio di società di capitali che assommi in capo a sé anche l’incarico di amministratore, non può escludersi a priori la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, infatti, vanno valutate disgiuntamente, caso per caso, “sia la condizione di possessore di parte del capitale sociale sia l’incarico gestorio”.

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