Pienamente operativo il nuovo credito d’imposta 5.0

Con l’approvazione del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 luglio 2024 e del conseguente decreto direttoriale del 6 agosto 2024, diventa pienamente operativo l’incentivo volto a finanziarie le attività del Piano Transizione 5.0, cioè quello volto ad agevolare la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili. Vediamo in cosa consiste il credito d’imposta e le modalità di accesso allo stesso.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.

Sono esclusivi i soggetti in situazione di difficoltà finanziaria, che sono stati oggetto di sanzioni interdittive 231 o ai sensi del codice antimafia o che non rispettino le norme sulla sicurezza e gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Investimenti agevolati

Sono ammissibili i progetti avviati dall’1/1/2024 e fino al 31/12/2025 aventi ad oggetto investimenti in beni materiali e/o immateriali nuovi previsti dalla normativa 4.0 (quelli, cioè, di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016) tramite i quali si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall’investimento.

Nell’ambito del progetto sono inoltre agevolabili i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.

È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere b) e c) comma 1 art. 12, DL 181/2023, ossia:

  • 120% del costo per i moduli fotovoltaici con celle con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 %;
  • 140% del costo per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24 %.

Sono infine finanziate le spese per la formazione del personale, con riferimento a percorsi di durata non inferiore a 12 ore, a condizione che:

  • siano finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
  • siano coerenti con gli investimenti effettuati nei beni strumentali;
  • rientrino nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali;
  • non superino, in ogni caso, il limite massimo di 300 mila euro.

Le spese per la formazione devono inoltre essere necessariamente erogate da soggetti esterni scelti tra le seguenti tipologie:

  • i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
  • i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
  • i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alle vigenti disposizioni Uni En ISO 9001 settore EA 37;
  • i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'art. 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione C/2021/7911 e definiti dall'art. 16 del regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;
  • gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

L’importo complessivo dei costi ammissibili non può comunque superare i 50 milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario.

Ammontare del credito d’imposta

Il credito d’imposta è modulato in funzione della quota d’investimento e della riduzione dei consumi energetici. Nello specifico:

  • se si realizza un risparmio energetico a livello di struttura produttiva tra il 3% e il 6% o a livello di processo interessato tra il 5% e il 10%:
    • per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 35%
    • per gli investimenti da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 15%
    • per gli investimenti da 10 a 50 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 5%;
  • se si realizza un risparmio energetico a livello di struttura produttiva tra il 6% e il 10% o a livello di processo interessato tra il 10% e il 15%:
    • per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 40%
    • per gli investimenti da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 20%
    • per gli investimenti da 10 a 50 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 10%;
  • se si realizza un risparmio energetico a livello di struttura produttiva oltre il 10% o a livello di processo interessato oltre il 15%:
    • per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 45%
    • per gli investimenti da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 25%
    • per gli investimenti da 10 a 50 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 15%.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d’imposta non è cumulabile con i crediti 4.0 e con il credito d’imposta ZES Unica – Mezzogiorno.

Il credito d’imposta, utilizzabile in compensazione nel modello F24, può essere utilizzato integralmente entro il 31/12/2025. L’eccedenza non utilizzata è riportata in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Modalità di accesso

Il credito d’imposta va prenotato dai soggetti beneficiari attraverso l’invio di una Comunicazione ex-ante tramite la piattaforma informativa presente sul sito del GSE.

Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato, l’impresa trasmette una Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione dei beni 4.0 e degli impianti di autoproduzione di energia elettrica.

Infine, a seguito del completamento del progetto, il soggetto beneficiario trasmette una Comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato.

La piattaforma per la presentazione delle Comunicazioni ex-ante e della Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini è operativa dal 7 agosto 2024 mentre con successivo provvedimento verrà comunicata l’apertura della piattaforma per la presentazione delle Comunicazioni di completamento.

Obbligo di certificazione

Sia la Comunicazione ex-ante che la Comunicazione ex-post dovranno contenere un’apposita certificazione da parte di un valutatore indipendente scelto fra le seguenti tipologie di soggetti:

  • Gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato (UNI CEI 11339);
  • Le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato (UNI CEI 11352);
  • Gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

La Certificazione ex-ante dovrà attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili mediante gli investimenti progettati.

La Certificazione ex-post dovrà attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione alla sede produttiva/di fornitura.

Per le PMI le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a 10.000 euro.

Perizia tecnica e certificazione contabile

Per gli investimenti in beni strumentali 4.0 è comunque prevista la redazione di una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale che attesti le caratteristiche tecniche dei beni e l’avvenuta interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario inferiore a 300.000 euro l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione sostitutiva da parte del rappresentante legale dell’impresa richiedente.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione contabile rilasciata da soggetti incaricati alla revisione legale dei conti o, in assenza di obbligo, da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del Registro dei Revisori.

Le spese sostenute per la certificazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a 5.000 euro.

Credito d’imposta ZES: richieste al via dal 12 giugno.

Ormai orfani del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, in molti attendevano il decreto attuativo del nuovo credito d’imposta ZES che ricalca in molti aspetti il credito d’imposta ormai defunto. Con la pubblicazione del decreto, il nuovo credito d’imposta è finalmente operativo, anche se i tempi per beneficiarne saranno molto stretti.

Vediamone le caratteristiche principali.

Soggetti beneficiari

Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, purché già operative o che si insedino nella ZES Unica, cioè in una delle seguenti regioni:

  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Campania;
  • Molise;
  • Puglia;
  • Sardegna;

Gli unici settori esclusi dall’agevolazione sono:

  • Industria siderurgica;
  • Industria carbonifera e della lignite;
  • Trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture;
  • Produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche;
  • Banda larga;
  • Creditizio, finanziario e assicurativo.

L’agevolazione non si applica altresì alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà.

Investimenti ammissibili

Gli investimenti agevolabili devono fare parte di un investimento iniziale, cioè, riguardare:

  • la creazione di un nuovo stabilimento;
  • l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
  • la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
  • il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

I beni agevolabili, che possono essere acquistati anche mediante contratti di locazione finanziaria, sono i seguenti:

  • macchinari, impianti e attrezzature nuovi;
  • terreni;
  • immobili strumentali (per i quali vengono finanziate anche la realizzazione e l’ampliamento).

Una delle novità più importanti riguarda il riferimento del requisito della novità ai soli macchinari, impianti e attrezzature, aprendo quindi la porta alla possibilità di acquisto di immobili già esistenti e/o utilizzati, cosa che non era possibile in vigenza della precedente normativa. Il valore di terreni e fabbricati ammessi all’agevolazione non può però superare il 50% dell’intero investimento.

I progetti di investimento dovranno avere un importo minimo di 200.000 euro e massimo di 100 milioni di euro.

Misura del credito d’imposta

La misura del credito d’imposta varia a seconda dell’importo del progetto di investimento e della regione in cui lo stesso viene realizzato:

  • Sicilia – Calabria – Campania – Puglia – Sardegna (area transizione giusta):
    • piccole imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 60%
    • medie imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 50%
    • piccole e medie imprese, per progetti oltre 50 milioni di euro: 40%
    • grandi imprese: 40%
  • Basilicata – Molise - Sardegna:
    • piccole imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 50%
    • medie imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 40%
    • piccole e medie imprese, per progetti oltre 50 milioni di euro: 30%
    • grandi imprese: 30%
  • Puglia (area transizione giusta):
    • piccole imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 70%
    • medie imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 60%
    • piccole e medie imprese, per progetti oltre 50 milioni di euro: 50%
    • grandi imprese: 50%
  • Abruzzo (zone assistite):
    • piccole imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 35%
    • medie imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 25%
    • piccole e medie imprese, per progetti oltre 50 milioni di euro: 15%
    • grandi imprese: 15%

Va però chiarito sin da subito che detta percentuale è solo virtuale, in quanto la percentuale effettiva potrà essere inferiore se le domande presentate eccederanno il budget disponibile.

Procedura di accesso

Dal 12 giugno al 12 luglio andrà presentata una comunicazione per prenotare il credito d’imposta, con l’indicazione delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e che si prevede di sostenere sino al 15 novembre 2024.

In funzione delle domande presentate e delle risorse disponibili, verrà successivamente comunicata la percentuale effettivamente spettante.

Chi non realizza gli investimenti prenotati o li realizza per un importo inferiore a quello prenotato dovrà successivamente presentare, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, una comunicazione integrativa.

A seguito di queste seconde comunicazioni, la percentuale di credito d’imposta verrà rideterminata, potendo quindi crescere nel caso in cui vi fossero riduzioni degli importi investiti da altre imprese.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione in F24 successivamente alla realizzazione dell’investimento e solo che dopo che verrà comunicata la percentuale spettante per ciascun investimento.

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.

Viene infine previsto, contrariamente alle altre versioni del credito d’imposta, che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate, da revisore legale dei conti iscritto nella sezione A del registro.

Fondo per le eccellenze dell’agroalimentare italiano

Dopo 3 anni dalla sua istituzione, è finalmente possibile richiedere contributi a valere sul fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano che prevede, tra l’altro, un contributo a fondo perduto per l’acquisto di macchinari e beni strumentali. Vediamone i dettagli:

Soggetti beneficiari

Possono accedere al beneficio:

  • le imprese operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione), 56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie) o 10.71.20 (Produzione di pasticceria fresca), che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
    • essere attive da almeno 10 anni
    • per le attività di Ristorazione con somministrazione, che abbiano acquistato, nei 12 mesi precedenti il 30 agosto 2022, almeno il 25% di prodotto DOP, IGP, SQNPI, SQNZ o biologici sul totale di tutti i prodotti alimentari acquistati
    • per le attività di Gelateria e pasticceria e Produzione di pasticceria fresca, che abbiano acquistato, nei 12 mesi precedenti il 30 agosto 2022, almeno il 5% di prodotto DOP, IGP, SQNPI, SQNZ o biologici sul totale di tutti i prodotti alimentari acquistati

Interventi e spese ammissibili

Attraverso l’accesso al fondo è possibile acquistare macchine professionali e beni strumentali all’attività dell’impresa che abbiamo le seguenti caratteristiche:

  • essere nuovi di fabbrica, organici e funzionali
  • acquistati a normali condizioni di mercato da terzi che non abbiano relazioni con l’impresa beneficiaria
  • mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno 3 anni

Le spese dovranno essere effettuate entro 8 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni.

Agevolazioni concedibili

Ciascuna impresa può ottenere un contributo a fondo perduto pari al 70% delle spese totali ammissibili, con un massimo di 30.000 euro.

Procedura di accesso

La domanda può essere presentata attraverso il portale Invitalia dall’1 marzo 2024 al 30 aprile 2024.

Credito d’imposta Mezzogiorno: istanze da presentare a partire dall’8 giugno

Con provvedimento dell’1 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha finalmente approvato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione del Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Dall’8 giugno, quindi, sarà possibile beneficiare del credito per gli investimenti fatti nel 2023.

Ricordiamo che il credito d’imposta Mezzogiorno rappresenta un’ottima opportunità di copertura degli investimenti realizzati da imprese del Sud Italia, sia per l’alta percentuale di credito (al 45% per le piccole imprese), sia per la cumulabilità con il credito d’imposta sui beni strumentali 4.0.

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche del credito d’imposta.

Imprese beneficiarie

Le imprese beneficiarie possono avere qualsiasi natura giuridica e dimensione (con l’esclusione delle grandi imprese), a prescindere dal settore economico e del regime contabile adottato, purché producano reddito d’impresa e con eccezione delle imprese operanti nei seguenti settori:

  • industria siderurgica
  • industria carbonifera
  • costruzione navale
  • fibre sintetiche
  • trasporti e relative infrastrutture
  • produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche
  • settore creditizio, finanziario e assicurativo

Sono inoltre escluse le imprese c.d. in difficoltà secondo gli orientamenti comunitari.

Investimenti agevolabili

Gli investimenti agevolabili devono riguardare esclusivamente:

  • impianti
  • macchinari
  • attrezzature

destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo). In determinati casi è agevolabile anche il c.d. software applicativo.

Inoltre l’investimento deve riguardare necessariamente e alternativamente:

  • la creazione di un nuovo stabilimento
  • l’ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente
  • la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente
  • un cambiamento fondamentale del processo produttivo.

Sono esclusi dall’agevolazione:

  • gli investimenti di mera sostituzione
  • gli investimenti in beni merce
  • gli acquisti di materiali di consumo
  • gli investimenti in beni usati.

Misura del contributo

Il contributo viene erogato sotto forma di credito d’imposta, calcolato in percentuale sull’imponibile al netto Iva.

La misura del credito è pari:

  • al 45% per le piccole imprese
  • al 35% per le medie imprese
  • al 25% per le grandi imprese

Il credito è inoltre cumulabile con aiuti “de minimis” e altri aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio. In particolare il credito risulta cumulabile con la misura a favore degli investimenti in beni strumentali 4.0 che può portare la misura del credito d’imposta fino al 65% del costo del bene nel 2023.

Modalità di fruizione

Il credito d’imposta può essere fruito solo in compensazione, previa presentazione di una domanda all’Agenzia delle Entrate e la relativa accettazione.

Nuova proroga del credito d’imposta per i beni strumentali 4.0

Un’altra estensione per il credito d’imposta per i beni strumentali 4.0 vede la luce nella Legge di Bilancio. L’agevolazione, già prevista fino al 2022, viene prorogata sino al 2025 anche se con una riduzione degli importi agevolati.

Vediamo il funzionamento

Imprese beneficiarie

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa.

Sono esclusi dall’ambito applicativo dell’agevolazione gli investimenti in:

  • veicoli e altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata
  • beni per i quali è prevista un’aliquota di ammortamento fiscale inferiore al 6,5%
  • fabbricati e costruzioni
  • beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/2015;
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Disciplina per il 2022

Per l’anno 2022 la disciplina non cambia.

Il credito d’imposta si applica agli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022, estendibile al 30.06.2023 nel caso in cui, entro il 31.12.2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La misura del contributo è differenziata a seconda della tipologia di investimento, dell’ammontare complessivo e dell’anno di effettuazione.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato A della L. 232/2016 (c.d. beni materiali 4.0) il credito d’imposta è pari, per gli investimenti effettuati dall’1.1.2022 e fino al 31.12.2022:

  • al 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • al 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • al 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato B della L. 232/2016 (c.d. beni immateriali 4.0) il credito d’imposta è pari al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Disciplina dal 2023 al 2025

La proroga prevista dalla Legge di Bilancio prevede una riduzione delle percentuali di credito d’imposta.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato A della L. 232/2016 (c.d. beni materiali 4.0) il credito d’imposta è pari, per gli investimenti effettuati dall’1.1.2023 e fino al 31.12.2025:

  • al 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • al 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • al 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato B della L. 232/2016 (c.d. beni immateriali 4.0) il credito d’imposta è pari:

  • per l’anno 2023 al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • per l’anno 2024 al 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • per l’anno 2025 al 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

Beni strumentali ordinari (non 4.0)

Nessuna proroga, invece, per il suddetto credito d’imposta previsto per l’acquisto di beni strumentali nuovi ordinari.

Si fermerà al 2022, quindi, la possibilità di beneficiare di un credito d’imposta del 6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a due milioni di euro (beni materiali) ovvero a un milione (beni immateriali). L’estensione al 30 giugno 2023 sarà possibile solo a condizione che al 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

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