Nel tentativo di rendere più appetibile l’adesione al concordato preventivo biennale di cui abbiamo parlato in un precedente intervento, in sede di conversione del Decreto Omnibus (D.L. 113/2024) è stato introdotto un “ravvedimento speciale” (in realtà un condono) per le annualità dal 2018 al 2022.
Il condono può essere perfezionato versando, per ogni annualità, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’Irap.
L’imposta sostitutiva sui redditi sarà tanto più alta quanto più basso sarà il livello di affidabilità fiscale ISA per quell’anno e, nello specifico, sarà pari:
- al 10%, per indici ISA pari o superiori a 8;
- al 12% per indici ISA pari o superiori a 6 ma inferiori a 8;
- al 15% per indici ISA inferiori a 6.
Per tener conto del periodo COVID, l’imposta sostitutiva viene ridotta del 30% per i periodi d’imposta 2020 e 2021.
Ai fini Irap l’imposta sostitutiva sarà pari al 3,9%.
In ogni caso l’importo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi non potrà essere, per ogni annualità, inferiore a Euro 1.000.
Ma su cosa si calcolerà questa imposta sostitutiva? Anche qui entrano in ballo gli ISA, perché il reddito tassabile ai fini delle imposte sui redditi sarà pari ad una percentuale del reddito dichiarato in detto anno e questa percentuale sarà via via crescente al diminuire del voto ISA, secondo la seguente scala:
- 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- 10% per i soggetti con punteggio ISA tra 8 e 10;
- 20% per i soggetti con punteggio ISA tra 6 e 8;
- 30% per i soggetti con punteggio ISA tra 4 e 6;
- 40% per i soggetti con punteggio ISA tra 3 e 4;
- 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
Analogo calcolo andrà effettuato per calcolare la base imponibile ai fini Irap ma, in questo caso, si partirà dal valore della produzione netta dichiarato per ciascuna annualità.
Il versamento dell’imposta sostitutiva andrà effettuato entro il 31.03.2025 in un’unica soluzione o tramite pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili.
L’effetto del condono è quello di fatto di inibire, per le annualità sanate, gli accertamenti aventi ad oggetto il reddito d’impresa o di lavoro autonomo, salvo i casi in cui:
- intervenga la decadenza dal concordato preventivo biennale, visto che i due istituti sono intimamente legati
- venga applicata, nei confronti dei soggetti condonati, una misura cautelare o un provvedimento di rinvio a giudizio per reati tributari
- non si perfezioni il condono per mancato versamento delle rate.