Super deduzione del costo del personale nel 2024

Il decreto attuativo del primo modulo della riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche porta con sé anche una peculiare agevolazione, applicabile per il solo anno 2024, relativa ai costi sostenuti per il personale.

L’agevolazione è applicabile ai soggetti titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni e prevede che il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.

L’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Presupposto per la super deduzione è l’esistenza di un incremento occupazionale alla fine dell’esercizio 2024, cioè che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato sia superiore al numero dei dipendenti mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate.

Il costo che è oggetto della super deduzione è pari al minore tra:

  • il costo effettivo relativo ai nuovi assunti
  • l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31.12.2023

Un ulteriore incremento della deduzione – da determinarsi con apposito decreto ancora non emanato - è previsto per le assunzioni di particolari categorie di soggetti:

  • lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
  • persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
  • donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  • donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
  • giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
  • lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
  • già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell'articolo 1, commi 313 e 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Anche per il 2024 proroga per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

Come ogni anno, si ripete la proroga della possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni non quotate.  La proroga di quest’anno è inserita direttamente per la Legge di Bilancio.

In particolar modo la disposizione, da alcuni anni, consente la rivalutazione:

  • di terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi;
  • di partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto

con il pagamento di un’imposta sostitutiva. La data di riferimento per il possesso di terreni o partecipazioni è l’1.01.2024.

La rivalutazione può essere operata:

  • dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa
  • dalle società semplici ed enti ad essi equiparate
  • dagli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale

L’operazione di rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, giurata entro il 30 giugno 2024 da parte di alcune specifiche categorie di soggetti:

  • per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti nelle Camere di commercio
  • per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti nelle Camere di commercio.

Il valore del terreno o della partecipazione, così come rideterminato con la perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva pari all’16%, con versamento che può essere effettuato in un’unica soluzione o frazionato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da pagarsi entro il 30 giugno 2024 e le altre due rate da versarsi entro il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026, con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

Si rammenta che l’effetto della rivalutazione è quello di beneficiare di un minor carico fiscale sulle plusvalenze in caso di successiva cessione (o altra operazione fiscalmente assimilabile).

Invitiamo quindi i clienti proprietari di partecipazioni o di terreni, interessati a questa opportunità, di contattarci al fine di valutare la convenienza di accedere a questa previsione agevolativa.

Crediti da bonus edilizi acquistati ad un valore inferiore al nominale: sono imponibili?

Con una risposta ad istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito alla qualificazione dei differenziali tra i valori dei bonus edilizi acquistati e il prezzo pagato.

Nel caso specifico uno studio associato di commercialisti intendeva acquistare dei crediti derivanti da bonus edilizi ad un prezzo inferiore rispetto al valore nominale degli stessi, chiedendo all’Agenzia delle Entrate se la differenza tra il valore nominale e il prezzo pagato fosse da sottoporre a imposizione.

L’Agenzia, in primo luogo, evidenzia che il legislatore non ha disposto in merito alla rilevanza reddituale del differenziale ''positivo'' derivante dall'acquisto del predetto credito a un valore inferiore a quello nominale prevedendo, coerentemente, l'irrilevanza dell'eventuale differenziale ''negativo'' derivante dal mancato utilizzo del credito in compensazione, atteso che non è possibile riportare ''in avanti'' o chiedere il rimborso dell'eventuale quota di credito d'imposta non utilizzata in ciascun anno.

In assenza di uno specifico intervento normativo, l’Agenzia ritiene ci si debba agganciare alle norme generali sulla determinazione del reddito e, in funzione di ciò, esclude che il suddetto differenziale risulti essere reddito di capitale, reddito di lavoro autonomo o reddito diverso.

In funzione di ciò l’Agenzia delle Entrate ritiene non rilevante, e quindi non imponibile, detto provento per i seguenti soggetti:

  • persone fisiche non titolari di reddito d’impresa
  • associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni

Lo studio associato non dovrà quindi sottoporre ad imposizione il differenziale maturato sui crediti acquistati.

Proroga del secondo acconto Irpef 2023: una misura non per tutti.

Con il Decreto-legge collegato alla Legge di Bilancio arriva, per il solo 2023, una minirivoluzione per il secondo acconto Irpef in scadenza il 30 novembre. In particolare, si tratta di uno slittamento della data di pagamento che, come vedremo, subisce limitazioni che rischiano di complicare la vita di contribuenti e consulenti.

In primo luogo, la misura si applica:

  • soltanto ai contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva. Restano quindi esclusi i contribuenti senza partita Iva e le società;
  • di questi contribuenti, solo coloro che nell’anno 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi di importo non superiore a 170.000 euro potranno beneficiare della proroga.

Per tutti questi soggetti è possibile:

  • optare per lo spostamento dell’acconto dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024;
  • scegliere se pagare l’intero acconto al 16 gennaio 2024 in un’unica soluzione o optare per il pagamento in cinque rate mensili a partire dalla medesima data e sino al 16 maggio 2024.

Oltre alle limitazioni soggettive, però, la norma prevede anche una limitazione oggettiva su ciò che potrà essere pagato al 16 gennaio. La norma infatti esclude dalla proroga:

  • i contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e commercianti per la quota eccedente il minimale;
  • i contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata.

Ciò significa che per questi soggetti, la parte contributiva dovrà comunque essere versata il 30 novembre 2023, complicando quindi di molto quella che avrebbe dovuto essere un’agevolazione per il contribuente.

Impresa familiare: profili civilistici e fiscali.

L’impresa familiare è un istituto che nasce con la riforma del diritto di famiglia per tutelare i familiari dell’imprenditore che prestavano ausilio allo stesso senza che vi fosse altro tipo di rapporto sottostante. Infatti, si ricorre all’impresa familiare come strumento residuale, quando tra i familiari e l’imprenditore non esiste un rapporto di lavoro diverso (es. rapporto di lavoro subordinato, rapporto societario, ecc.).

Possono partecipare all’impresa familiare le seguenti tipologie di soggetti:

  • il coniuge (o il soggetto unito civilmente)
  • i parenti entro il terzo grado
  • gli affini entro il secondo grado

Ai fini civilistici non sono richieste formalità particolari per la costituzione dell’impresa familiare, ma è sempre necessaria una manifestazione di volontà, espressa o tacita, dei familiari interessati. Ai fini fiscali è invece sempre necessaria la forma scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata) avente data anteriore all’inizio del periodo d’imposta di prima applicazione. Ciò significa:

  • che ai fini civilistici basta la manifestazione di volontà per costituire l’impresa familiare, con effetto immediato
  • che ai fini fiscali, in assenza della forma scritta, l’impresa familiare non ha alcun effetto.

Allo stesso modo, la cessazione dell’impresa familiare ai fini fiscali deve risultare da scrittura privata autenticata o atto pubblico al fine di provare con la data certa la cessazione della produzione del reddito da parte del collaboratore.

La costituzione dell’impresa familiare comporta, tra l’altro:

  • che le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi, nonché quelli inerenti la gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alle cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa
  • il diritto di partecipazione dei familiari può essere liquidato in denaro alla cessazione della prestazione del lavoro e in caso di alienazione dell’azienda
  • in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda i familiari partecipanti hanno diritto di prelazione sull’azienda stessa.

Effetti fiscali

Ai fini fiscali la costituzione di un’impresa familiare consente la ripartizione dell’utile dell’impresa individuale tra il titolare (al quale deve andare almeno il 51%) e i familiari, a condizione che questi ultimi svolgano un’attività lavorativa continuativa e prevalente nell’impresa.

Ai familiari non vengono invece imputate eventuali perdite, le quali rimangono in capo al titolare.

Sono invece esenti da imposizione le somme erogate ai familiari in caso di cessazione della prestazione del lavoro o in caso di alienazione d’azienda. Al contempo le stesse non rappresentano costo deducibile per il titolare dell’impresa.

Cessione di immobili: quando si pagano imposte sulle plusvalenze?

Quando, da privati, si cede un bene immobile ci si chiede spesso quali siano le imposte dirette da pagare sulla plusvalenza, cioè sulla differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione dell’immobile, aumentato di ogni altro costo inerente il bene medesimo (es. imposte indirette pagate al momento dell’acquisto, spese notarili e accessorie sostenute all’atto dell’acquisto, spese incrementative sostenute dopo l’acquisto e prima della cessione).

Il nostro sistema fiscale prevede un regime impositivo diverso a seconda che il bene immobile sia stato acquistato o costruito da più di cinque anni.

Per i beni acquistati o costruiti da più di cinque anni vige un principio di assenza di imposizione, indipendentemente dall’importo della plusvalenza. L’importo “guadagnato”, quindi, in questi casi è totalmente estraneo a qualsiasi imposta.

Diverso il caso per i beni acquistati o costruiti da non più di cinque anni. Per questi ultimi le plusvalenze danno luogo a un reddito tassabile, salvo che:

  • gli immobili siano stati acquisiti per successione
  • gli immobili siano stati adibiti, per la maggior parte del periodo tra l’acquisto/costruzione e la vendita, ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado)

In tutti gli altri casi la differenza tra il corrispettivo e il costo di acquisto/costruzione andrà inserita tra i redditi tassabili.

Per i privati che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni e per i quali emerge una plusvalenza tassabile in caso di vendita, esiste la possibilità di applicare, in luogo dell’Irpef ordinaria, una imposta sostitutiva pari al 26% della plusvalenza realizzata.

La richiesta di applicazione dell’imposta sostitutiva va resa al notaio al momento della stipula dell’atto di vendita, provvedendo contestualmente al versamento al notaio della provvista necessaria per il pagamento della relativa imposta. Chi si avvale di tale possibilità è escluso dai controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria in materia di compravendite immobiliari e dall’applicazione dell’accertamento induttivo.

L’applicazione dell’imposta sostitutiva, oltre che per le esclusioni da controlli e accertamenti induttivi, può comportare anche un sensibile risparmio d’imposta rispetto alla tassazione ordinaria, specialmente in caso di plusvalenze di rilevante valore. È evidente che, prima di procedere alla scelta, va fatto un calcolo di convenienza che tenga conto, tra l’altro, anche di eventuali deduzioni/detrazioni d’imposta di cui il contribuente può avvalersi.

Mensa e buoni pasto: focus sul trattamento fiscale

È facoltà del datore di lavoro la possibilità di fornire direttamente ai lavoratori un servizio di mensa. Ciò può essere fatto fondamentalmente:

  • tramite la somministrazione diretta del vitto da parte del datore di lavoro, come avviene nei ristoranti nei confronti del personale che lì vi opera
  • tramite la creazione di un servizio di mensa aziendale
  • tramite la stipula di apposite convenzioni con pubblici esercizi.

In tutti questi casi il servizio offerto, senza alcun limite di importo, è totalmente deducibile per il datore di lavoro e non risulta imponibile, né ai fini fiscali né ai fini previdenziali, per i lavoratori.

In alternativa alla fornitura diretta del servizio di mensa, il datore di lavoro può optare per indennità sostitutive di della mensa in denaro, che sono interamente deducibili per l’impresa e non imponibili per il lavoratore fino a 5,29 Euro giornalieri. Questa opzione è prevista esclusivamente per gli addetti:

  • ai cantieri edili
  • ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo
  • a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, compresa la panatica dei marittimi a terra

Infine, ed è questa la soluzione ampiamente utilizzata, è possibile fornire prestazioni sostitutive della mensa attraverso i c.d. “buoni pasto”, che possono essere forniti indipendentemente dal fatto che l’orario di lavoro del dipendente comprenda o meno l’orario di pranzo (quindi il buono pasto spetta anche al lavoratore part-time).

I buoni pasto, interamente deducibili per il datore di lavoro, scontano sul dipendente un trattamento differenziato:

  • sarà esente da imposizione (fiscale e contributiva) sino a 4 Euro al giorno se il buono ha formato cartaceo
  • sarà esente da imposizione (fiscale e contributiva) sino a 8 Euro al giorno se il buono ha formato elettronico

mentre la parte eccedente sarà pienamente imponibile.

È importante ricordare che le suddette agevolazioni sono valide se interessano la generalità dei dipendenti o intere categorie omogenee di essi.

Nel 2023 debutta la flat tax incrementale

La Legge di Bilancio 2023 prevede, attualmente solo per i redditi 2023, una forma di flat tax “incrementale”, applicabile ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni. Vediamone le caratteristiche principali.

Soggetti beneficiari

La flat tax incrementale è applicabile esclusivamente alle persone fisiche ed ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Rientrano nel regime agevolato anche gli imprenditori agricoli che producono reddito d’impresa.

Sono esclusi dalla flat tax incrementale i soggetti che adottano il regime forfetario, salvo che questi non decadano dal regime nel corso del 2023 a causa dello sforamento del limite di €100.00 di ricavi o compensi. Rientrano invece i redditi prodotti nell’ambito dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale.

Beneficio applicabile

La norma prevede una flat tax incrementale ad aliquota fissa del 15% applicata alla differenza tra:

  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo determinato nel 2023
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo più elevato dichiarato nel triennio 2020 – 2022

Tale differenza, che non potrà essere comunque superiore a € 40.000, andrà poi decurtata di un importo pari al 5% del reddito più elevato del triennio 2020-2022.

Su tale importo andrà applicata l’aliquota del 15%, mentre il resto del reddito verrà tassato secondo le aliquote a scaglioni ordinarie.

Vediamo meglio le modalità di calcolo con un esempio.

Se nel 2023 dichiaro un reddito di 100.000 euro e nel triennio precedente ho dichiarato un reddito di 60.000 nel 2020, di 70.000 euro nel 2021 e di 75.000 euro nel 2022, la differenza andrà calcolata tra 100.000 e 75.000 e sarà quindi pari a 25.000 euro. Questo importo andrà decurtato di 3.000 euro (il 4% di 75.000 euro) e diverrà quindi pari a 22.000 euro. Su questo importo si pagherà il 15% mentre sulla parte rimanente (100.000 euro meno 22.000 euro) si applicheranno le aliquote ordinarie.

Nel caso in cui i beneficiari abbiano iniziato l’attività successivamente al gennaio 2020, il raffronto dei redditi deve essere fatto:

  • ragguagliando all’intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione dell’anno;
  • confrontando tale dato con il reddito dei restanti altri anni del triennio considerato.

Evidentemente la flat tax incrementale non si applicherà ai soggetti che hanno avviato l’attività nel 2023.

Indici sintetici di affidabilità (ISA): Definiti i benefici premiali

Da qualche anno, in sostituzione degli studi di settore, il Fisco dispone di un nuovo strumento di verifica dell’affidabilità fiscale dei contribuenti chiamato ISA.

Attraverso gli ISA ad ogni contribuente viene attribuito un punteggio, basato su analisi economico-statistiche e sui dati e le informazioni dichiarate dal contribuente su più periodi d’imposta.

Diversamente dagli studi di settore, però, il punteggio ISA non serve soltanto per individuare le posizioni da sottoporre a controllo. Al raggiungimento di determinati punteggi ISA, infatti, corrispondono diverse premialità di cui i contribuenti possono beneficiare.

Con provvedimento del 27 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i benefici premiali derivanti dalle analisi sul periodo d’imposta 2022. Vediamoli assieme:

  • Premialità inerenti la compensazione di crediti: per i soggetti che nel 2022 hanno un punteggio ISA di almeno 8 (o una media, tra 2021 e 2022, di almeno 8,5) viene disposto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti Iva di importo non superiore a 50.000 euro, maturati nel 2023, e di crediti da imposte sui redditi ed Irap di importo non superiore a 20.000 euro, maturati nel 2022
  • Premialità connesse ai rimborsi Iva: per i soggetti che nel 2022 hanno un punteggio ISA di almeno 8 (o una media, tra 2021 e 2022, di almeno 8,5) viene disposto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva non superiori a 50.000 euro, relativi al credito maturato nel 2023, e per il medesimo importo per il credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri 2024
  • Premialità connesse alla disciplina sulle società di comodo: per i soggetti che nel 2022 hanno un punteggio ISA di almeno 9 (o una media, tra 2021 e 2022, di almeno 9) viene disposta la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo
  • Premialità connesse agli accertamenti: per i soggetti che nel 2022 hanno un punteggio ISA di almeno 9 (o una media, tra 2021 e 2022, di almeno 9) viene disposta l’esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici. Per chi ha un punteggio ISA di almeno 8, viene ridotto di un anno il termine per gli accertamenti
  • Premialità connesse alla determinazione sintetica del reddito: per i soggetti che nel 2022 hanno un punteggio ISA di almeno 9 (o una media, tra 2021 e 2022, di almeno 9) viene disposta l’inapplicabilità del redditometro, purché il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Superbonus: per il 2022 possibilità di detrazione in 10 anni

Tra gli emendamenti presentati in Commissione Finanze in sede di conversione del Decreto Cessioni, uno di quelli sicuramente più attesi è rappresentato dall’aumento dei tempi di detrazione per il superbonus, quantomeno per le spese relative all’anno 2022.

Come ormai risaputo, le difficoltà di capienza delle banche e degli intermediari finanziari ha lasciato col cerino in mano molti soggetti che, avendo sostenuto spese rientranti nel perimetro agevolativo nell’anno 2022, si sono di colpo ritrovati senza la possibilità di cedere il credito e con l’unica opzione, quindi, della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.

La normativa superbonus di cui al D.L. 34/2020, però, prevede la possibilità di detrazione della spesa in sole 4 rate fatto che, associato ad importi spesso elevati, ha portato molti soggetti incapienti o parzialmente incapienti a trovarsi di fronte alla concreta possibilità di perdere in tutto o in parte l’agevolazione.

Con l’emendamento votato in Commissione Finanze, e che dovrebbe passare anche l’esame dell’Aula visto che sul provvedimento è stata posta la fiducia, consente adesso di poter optare per una detrazione del superbonus in un tempo più lungo, pari a 10 anni, quantomeno per le spese sostenute nel 2022.

Detta opzione, però, partirebbe dal 2024 con la conseguenza che, per l’anno 2023, nessun importo andrebbe portato in detrazione in dichiarazione, pena la perdita della possibilità offerta dall’emendamento.

La possibilità andrà attentamente valutata, verificando in particolar modo se la ripartizione in 10 anni, sulla base della propria situazione reddituale attuale e di prospettiva, consentirà un recupero pieno della detrazione spettante. In alternativa si dovrà sempre cercare la via della cessione a privati o a banche ed intermediari finanziari, adesso possibile sino al 30 novembre 2023 attraverso l’istituto della remissione in bonis.

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