Decreto Sostegni-bis – Super ACE maggiorata per il 2021

Il Decreto Sostegni bis pubblicato rafforza l'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per il solo anno 2021.

L’ACE è una agevolazione fiscale che ha come base imponibile la differenza delle consistenze patrimoniali dell’esercizio di riferimento rispetto a quelle esistenti al 31 dicembre 2010, a cui si applica, oggi, l’aliquota dell’1,3%.

Il Decreto Sostegni bis prevede una misura transitoria di rafforzamento dell’aiuto, per il solo anno fiscale 2021, per il quale è prevista un’aliquota del 15%, che però non si applicherà all’intera base imponibile ACE, ma solo alla variazione in aumento del capitale proprio registrata al 31 dicembre 2021 rispetto alle consistenze al 31 dicembre 2020.

In conseguenza di ciò, l’ACE dell’anno fiscale 2021 sarà costituita dalla somma:

  • dell’ACE calcolata con aliquota 1,3% per gli incrementi fino al 31.12.2020;
  • dell’ACE calcolata con aliquota 15% per gli incrementi del periodo 01.01.2021 – 31.12.2021.

Considerando l’arco temporale ristretto di riferimento per il 2021, gli incrementi del periodo rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, a prescindere dalla data di versamento/conferimento.

Inoltre, sempre per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, il beneficio può essere fruito in modo alternativo, anticipatamente, trasformando la detassazione in credito d’imposta, da determinare applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires in vigore per il 2020.

Il bonus è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, senza limiti di importo, dal giorno successivo a quello del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera assembleare di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio (ma può anche essere chiesto a rimborso o ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti).

In tal caso, occorre prima produrre un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità e nei termini che saranno definiti da un provvedimento, da adottare entro i 30 giorni successivi all’entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”.

Al fine di evitare abusi, quali immissioni temporanee di denaro in azienda per sfruttare il beneficio, sarà previsto che gli incrementi debbano permanere nel patrimonio dell’impresa fino al 31 dicembre 2021.

Incentivi all’investimento in start-up e PMI innovative

Le start-up innovative e le PMI innovative ricevono un doppio incentivo con il nuovo Decreto Sostegni-bis attraverso due norme che detassano gli investimenti in questa tipologia di società.

Un primo intervento tocca chi investe direttamente in start-up innovative e PMI innovative. Per le persone fisiche che acquisiscono partecipazioni qualificate e non qualificate nelle suddette per il periodo dall’1 giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e le mantengono per almeno tre anni, scatta la totale esenzione della tassazione delle relative plusvalenze purché realizzate al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale.

L’agevolazione non è di poco conto se si pensa che la tassazione ordinaria prevede un’aliquota del 26%.

Un secondo intervento riguarda le plusvalenze realizzate sempre da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, ma in questo caso l’esenzione si applica alla cessione di partecipazioni ordinarie in società (escluse quelle semplici), a condizione che il ricavato venga reinvestito, entro un anno, nell’acquisto di partecipazioni in start-up innovative o in PMI innovative. La sottoscrizione deve comunque avvenire entro il 31 dicembre 2025.

Una bella spinta per gli investimenti in settori strategici per aumentare la produttività del sistema

Ennesima proroga per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

Puntuale come un orologio svizzero, anche quest’anno arriva la proroga della possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni non quotate. La Legge di Bilancio 2021 consente infatti la rivalutazione:

  • di terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi;
  • di partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto

con il pagamento di un’imposta sostitutiva.

La rivalutazione può essere operata:

  • dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa
  • dalle società semplici ed enti ad essi equiparate
  • dagli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale

L’operazione di rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, giurata entro il 30 giugno 2021 da parte di alcune specifiche categorie di soggetti:

  • per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti nelle Camere di commercio
  • per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti nelle Camere di commercio.

Il valore del terreno o della partecipazione, così come rideterminato con la perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva pari all’11%, con versamento che può essere effettuato in un’unica soluzione o frazionato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da pagarsi entro il 30 giugno 2021 e le altre due rate da versarsi entro il 30 giugno 2022 e il 30 giugno 2023, con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

Si rammenta che l’effetto della rivalutazione è quello di beneficiare di un minor carico fiscale sulle plusvalenze in caso di successiva cessione (o altra operazione fiscalmente assimilabile).

Non solo Superbonus 110%. I bonus edilizi nella Legge di Bilancio

La Legge di Bilancio, tra proroghe e nuovi crediti d’imposta, interviene massicciamente nel settore dell’edilizia. Vediamo le principali novità.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica

Come ormai da qualche anno, anche per il 2021 è stata disposta la proroga delle detrazioni Irpef (e anche Ires, nel caso di interventi di riqualificazione energetica) per gli interventi in oggetto, confermando anche l’aliquota del 50% e limite di spesa di 96.000 euro, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, e le aliquote differenziate – 65% e 50% - con i corrispondenti limiti di spesa per gli interventi di riqualificazione energetica.

L’unica novità è rappresentata dall’introduzione, tra gli interventi che beneficiano della detrazione del 50%, delle spese sostenute per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Bonus mobili

Proroga anche al bonus mobili, che esce però rafforzato dalla Legge di Bilancio. La detrazione del 50% per l’acquisto di mobili, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni), vede un aumento dell’importo complessivo agevolabile, che passa a 16.000 euro.

Bonus verde

Altro bonus, altra proroga, questa volta pedissequa. Il bonus verde, che prevede una detrazione Irpef del 36%, su una spesa massima di euro 5.000,00, per gli interventi riguardanti:

  • la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili

viene confermato in toto.

Bonus facciate

Prorogato anche il bonus facciate, agevolazione consistente in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) pari al 90% delle spese sostenute e concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali, inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n.1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Bonus idrico

Totalmente nuovo è invece il bonus idrico, nato al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche.

Il bonus consiste in un’agevolazione, dell’importo massimo di 1.000 euro per ogni beneficiario e fino al 31 dicembre 2021, destinata a interventi di sostituzione:

  • di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
  • di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Il bonus idrico è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:

  • la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  • la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio verranno decisi con un successivo decreto.

Interventi sull’agricoltura nella Legge di Bilancio 2021

Vediamo alcune delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2021 in tema di agricoltura.

Esenzione Irpef coltivatori diretti e Iap

È stata estesa al 2021 l’esenzione totale ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola.

Percentuali di compensazione cessione di animali vivi

Anche per il 2021 le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all’8%.

Imposta di registro cessione terreni agricoli a Iap e coltivatori diretti

Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria anche al fine di una maggiore efficienza produttiva nazionale, per l’anno 2021 gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze con valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici vigenti, che vengano posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l’imposta di registro fissa – pari ad 200 euro – mentre resta sempre dovuta l’imposta ipotecaria in misura fissa e l’imposta catastale all’1%.

Proroga dell’esonero contributivo per giovani coltivatori diretti e Iap

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributo presso l’assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni.

Sostegno al reddito nel settore della pesca

Ai lavoratori marittimi imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e ai pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, che sospendono o riducono l’attività lavorativa o che hanno subìto una riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1.01.2021 e il 30.06.2021.

Per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca e per i pescatori autonomi la riduzione del reddito del 1° semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33% rispetto al reddito del 1° semestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

La domanda deve essere presentata all’Inps, per i lavoratori subordinati, entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e, per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca e per i pescatori autonomi, entro il 30.09.2021.

Proroga del versamento del secondo acconto per imposte sui redditi e Irap

Il Decreto Ristori quater, intervenendo fuori tempo massimo, introduce alcune proroghe dei versamenti dell’acconto per imposte sui redditi e Irap in scadenza al 30 novembre.

Proroga generalizzata

La prima proroga investe tutti i contribuenti, concedendo una breve proroga dalla scadenza naturale, il 30 novembre, al 10 dicembre.

Proroga al 30 aprile 2021 per soggetti ISA

I contribuenti soggetti agli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) beneficiavano già della proroga al 30 aprile 2021, che viene qui riconfermata, se, in alternativa:

  • nel primo semestre dell’anno 2020 hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
  • indipendentemente dall’andamento del fatturato o dei corrispettivi, gestiscono ristoranti nelle c.d. “zone arancioni” oppure che, nel contempo, esercitano nelle c.d. “zone rosse” una delle attività sospese o limitate per la pandemia, di cui agli allegati 1 e 2 dei precedenti Decreti Ristori.

Proroga per diminuzione del fatturato

Una delle novità del Decreto Ristori quater è l’estensione della proroga al 30 aprile 2021 anche per imprese e professionisti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Proroga per le zone a rischio

Altra estensione operata dal Decreto Ristori quater riguarda imprese e professionisti che, a prescindere dai requisiti relativi a ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 del D.L. 149/2020 e hanno domicilio fiscale nelle zone rosse o, per i soli esercenti attività di ristorazione, nelle zone arancioni.

Decreto Ristori-bis – Rinvio di alcune tipologie di versamenti fiscali e contributivi

Il Decreto Ristori-bis interviene disponendo alcune sospensioni e proroghe di versamenti di imposte e contributi a causa dell’epidemia da Coronavirus. Vediamo di cosa si tratta.

Slittamento dell’acconto di novembre per i soggetti ISA

Un primo intervento di proroga riguarda le imposte e dirette e l’Irap e, per la precisione, il pagamento del secondo acconto in scadenza il 30 novembre con una sua proroga al 30 aprile 2021.

La possibilità di proroga riguarda le categorie economiche elencate negli Allegato 1 e Allegato 2 del Decreto Ristori-bis per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) o che, anche se non hanno avuto gli ISA approvati, rientrano nelle seguenti categorie:

  • i contribuenti che adottano il regime fiscale forfetario o di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
  • i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, aventi i requisiti indicati per fruire della proroga;
  • i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA (ad esempio, contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività).

Le suddette attività beneficiano tutte della proroga se si trovano all’interno delle zone rosse. Per le zone arancioni (come ad esempio la Sicilia) la proroga è prevista esclusivamente per gli esercenti l’attività di gestione di ristoranti.

Per tutte queste attività il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e IRAP dovuto entro il 30 novembre 2020 può essere effettuato entro il 30 aprile 2021 senza alcuna maggiorazione.

Rimane comunque in vigore la norma del Decreto Agosto che prevede un’analoga proroga, ma limitata ai soggetti ISA che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Sospensione dei versamenti di ritenute, addizionali e IVA di novembre

Una seconda opportunità del Decreto Ristori-bis riguarda la sospensione delle imposte dovute dai sostituti sui redditi di lavoro dipendente, addizionali e dell’Iva relativi al mese di novembre.

Così il 16 novembre, per i soggetti interessati, non dovranno essere effettuati i versamenti relativi:

  • ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973) e alle trattenute relative all’addizionale IRPEF regionale e comunale, da parte dei soggetti che operano in qualità di sostituti d'imposta;
  • ai versamenti relativi all'IVA.

La sospensione si applica ai soggetti che:

  • esercitano le attività economiche sospese di cui al D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (quali, ad esempio, palestre, piscine, musei, discoteche) indipendentemente dalla zona, sia essa gialla, arancione o rossa;
  • esercitano le attività dei servizi di ristorazione nelle zone rosse o arancioni;
  • operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 oppure esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e si trovano nelle zone rosse.

La sospensione è valida fino al 16 marzo 2021 ed entro quella data andrà versato l’intero importo in un’unica soluzione o suddiviso in 4 rate mensili.

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Agevolati gli aumenti di capitale sociale delle imprese di medie dimensioni

L’art. 26 del Decreto Rilancio introduce una misura volta ad agevolare la capitalizzazione delle imprese di medie dimensioni, colpite dalla crisi di liquidità a seguito dell’emergenza COVID-19.

Credito d’imposta per i soggetti conferenti

La base dell’agevolazione sta nell’introduzione di un credito d’imposta del 20% per tutti i soggetti che effettuano conferimenti in denaro, nel limite di 2.000.000 di euro, in esecuzione di specifiche tipologie di aumenti di capitale sociale.

In particolar modo gli aumenti di capitale:

  • devono essere relativi a società di capitali, società cooperative, società europee o società cooperative europee, aventi sede legale in Italia, con esclusione degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione non finanziaria (holding) e delle imprese assicurative;
  • il soggetto da capitalizzare deve avere un ammontare di ricavi relativo al periodo d’imposta 2019 superiore a 5 milioni di euro (ovvero 10 milioni di euro in caso di emissione entro il 31.12.2020 di obbligazioni o titoli di debito) e fino a 50 milioni di euro;
  • il soggetto da capitalizzare deve aver subito, a causa dell’emergenza COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020 un calo dei ricavi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
  • il soggetto da capitalizzare deve deliberare ed eseguire, dal 19.05.2020 al 31.12.2020, un aumento di capitale a pagamento che deve essere integralmente versato. In caso di emissione di obbligazioni, l’aumento di capitale non deve essere inferiore a 250.000 euro;
  • il soggetto da capitalizzare:
    • non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà
    • deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva e fiscale
    • deve essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente
    • non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
    • non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 (normativa antimafia);
    • nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non deve essere intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sull’Iva nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 12, c. 2 D.Lgs. 7/2000;
    • solo nel caso di accesso alla misura prevista per l’emissione di obbligazioni, il numero di occupati è inferiore a 250 persone.

Una volta deliberato l’aumento del capitale, la partecipazione che deriva dal conferimento in denaro deve essere posseduta fino al 31.12.2023 e sempre entro tale data l’eventuale distribuzione di riserve di qualsiasi tipo fa venir meno il beneficio.

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui è effettuato l’investimento
  • decorsi 10 giorni dalla presentazione della suddetta dichiarazione, anche in compensazione.

Credito d’imposta per le società beneficiarie

L’aumento di capitale genera un credito d’imposta anche a favore della società che lo riceve. Infatti quest’ultima, a seguito dell’approvazione del bilancio d’esercizio 2020, otterrà un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse e fino a concorrenza del 30% dell’aumento del capitale.

Anche per la società la distribuzione di riserve prima dell’1.01.2024 comporta la decadenza dal beneficio e il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione decorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento.

Fondo Patrimonio PMI

Al fine di sostenere e rilanciare il sistema produttivo è costituito un fondo, denominato “Fondo Patrimonio PMI”, con lo scopo di sottoscrivere entro il 31.12.2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società che fruiscono dell’agevolazione per l’aumento del capitale, per un ammontare massimo pari al minore importa tra 3 volte l’ammontare dell’aumento di capitale e il 12,50% dell’ammontare dei ricavi.

A fronte dell’intervento del Fondo, la società emittente assume l’impegno di:

  • non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
  • destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
  • fornire al Gestore un rendiconto periodico.
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Ulteriore proroga per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

Sembra non aver più fine la possibilità concessa dal legislatore di operare la rivalutazione:

  • di terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi;
  • di partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto

con il pagamento di un’imposta sostitutiva.

Per quest’anno, a causa dell’eccezionale evento del COVID-19, le proroghe sono addirittura due. Dopo quella prevista dalla Legge di bilancio 2020 per i terreni e le partecipazioni posseduti alla data dell’1 gennaio 2020, adesso il DL Rilancio estende la norma agevolativa anche ai terreni e alle partecipazioni posseduti alla data dell’1 luglio 2020.

La rivalutazione può essere operata:

  • dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa
  • dalle società semplici ed enti ad essi equiparate
  • dagli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale

L’operazione di rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, giurata entro il 30 settembre 2020 da parte di alcune specifiche categorie di soggetti:

  • per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti nelle Camere di commercio
  • per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti nelle Camere di commercio.

Il valore del terreno o della partecipazione, così come rideterminato con la perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva pari all’11%, con versamento che può essere effettuato in un’unica soluzione o frazionato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da pagarsi entro il 30 settembre 2020 e le altre due rate da versarsi entro il 30 settembre 2021 e il 30 settembre 2022, con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

Si rammenta che l’effetto della rivalutazione è quello di beneficiare di un minor carico fiscale sulle plusvalenze in caso di successiva cessione (o altra operazione fiscalmente assimilabile).

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Tax credit vacanze e proroga IMU nel settore turistico-alberghiero

Il settore turistico-alberghiero è sicuramente uno di quelli più colpiti dal blocco imposto dall’emergenza COVID-19 e il DL Rilancio dedica due misure specifiche volte a dare parziale ristoro per i danni subiti e per far ripartire la filiera.

Tax credit vacanze

Il primo provvedimento riguarda il cosiddetto “Tax credit vacanze”, cioè un credito d’imposta, riconosciuto per l’anno 2020 ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da:

  • imprese turistico ricettive
  • imprese agrituristiche
  • bed&breakfast

in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Il credito, utilizzabile da un solo componente nel nucleo familiare, è attribuito nella misura massima:

  • di 150 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona
  • di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
  • di 500 euro per tutti gli altri nuclei familiari

Il credito viene riconosciuto alle seguenti condizioni:

  • le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
  • il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  • il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonchè a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Esenzione IMU

Un altro provvedimento a favore delle imprese turistico-alberghiere è l’esenzione della prima rata di acconto IMU per:

  • gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
  • gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi

L’esenzione spetta ai proprietari che siano anche gestori delle attività esercitate.

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