Dall’1 gennaio 2024 obbligo di fattura elettronica per tutti i forfettari

Con l’approssimarsi del 31 dicembre 2023 si avvicina anche il momento in cui scatterà l’obbligo di fattura elettronica per tutti i contribuenti in regime forfettario.

Già tale obbligo era scattato, a partire dal 1° luglio 2022, per tutti i contribuenti forfettari che avevano conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro nell’anno 2021. Per tutti gli altri la data da appuntarsi è quella del 1° gennaio 2024.

È quindi essenziale muoversi per tempo:

  • aderendo ad un servizio di fatturazione elettronica
  • oppure utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione sul portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.

Sarà altresì importante ricordare i termini di emissione della fattura elettronica da rispettare a partire dal 1° gennaio:

  • le fatture immediate dovranno essere inviate elettronicamente allo SDI entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione;
  • le fatture differite dovranno essere inviate elettronicamente allo SDI entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

L’unica eccezione all’obbligo di fattura elettronica che, allo stato, dovrebbe essere confermato anche per il 2024, è riferito ai medici e sanitari ed è motivato per ragioni di tutela della privacy. Questi soggetti sopperiscono alla fatturazione elettronica con l’invio dei dati al sistema tessera sanitaria (TS), e l’esonero – che in realtà è un vero e proprio divieto – si limita ai soli soggetti obbligati all’invio al TS.

È quindi opportuno che i contribuenti forfettari - che non emettano già i documenti in formato elettronico – si attivino per tempo per non farsi trovare impreparati al momento dell’entrata in vigore del nuovo obbligo.

Nota di credito: quando è possibile emetterla?

Una recente massima dell’Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ci consente di ritornare sull’argomento delle note di variazione Iva e, in particolar modo, dei termini entro i quali è possibile rettificare in diminuzione la base imponibile e l’imposta con una nota di credito.

Le regole sono contenute nell’art. 26 del Decreto Iva, che distingue due casistiche:

  • la rettifica può essere fatta in qualsiasi momento, quando l’operazione viene meno in tutto o in parte o se ne riduce l’ammontare imponibile a seguito di:
    • dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, rescissione e simili
    • in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente
  • la rettifica può effettuarsi solo entro un anno dall’effettuazione dell’operazione se i fatti di cui al punto precedente si verificano a seguito di sopravvenuto accordo tra le parti.

Quindi la normativa prevede che non vi sia limite di tempo nella rettifica per quelle situazioni in cui la rettifica stessa sia già prevista originariamente dal contratto oppure derivi da un evento non scaturente dall’accordo tra le parti.

Quando la rettifica deriva da un accordo tra le parti, invece, il limite entro il quale l’Iva può essere recuperata è fissato in un anno. Decorso detto termine è sempre possibile emettere la nota di credito, ma questa non potrà intaccare l’Iva ormai dovuta e versata.

L’AIDC interviene su questa norma con una sua interpretazione, affermando che la limitazione ad un anno del termine per gli accordi sopravvenuti tra le parti non riguarda il caso in cui intervenga un accordo transattivo a composizione di una documentata controversia, anche solo potenziale, riguardante il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal cedente del bene o dal prestatore del servizio.

Quando la contestazione riguarda il fornitore, quindi, e la stessa si compone con un accordo transattivo, il limite di un anno non si applica.

Corrispettivi telematici: perché è importante il controllo da parte del cliente

Con l’entrata in vigore dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, tale attività avviene in forma automatica attraverso gli stessi registratori telematici la cui manutenzione deve essere affidata ad un’azienda specializzata che si occupi dell’assistenza tecnica, della manutenzione periodica e dell’aggiornamento costante dei tracciati informatici

Oltre a dover stipulare un apposito contratto con una ditta specializzata, è però di grande importanza rammentare che spetta al contribuente la verifica dell’avvenuta trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate, chiamando il tecnico in caso di anomalie.

Il controllo è importante per evitare pesanti sanzioni in quanto anche in presenza di violazioni formali (che consistono nella omessa, tardiva o infedele trasmissione telematica dei corrispettivi), anche qualora non incidano sulla corretta liquidazione Iva, la sanzione applicabile è di Euro 100 per ogni singola trasmissione omessa, tardiva o infedele.

È evidente che questo tipo di controllo non può essere demandato al commercialista in quanto quest’ultimo non ha diretto accesso al registratore di cassa e quindi, anche qualora si avvedesse di un errore al momento della registrazione contabile dei corrispettivi, lo farebbe quando ormai la violazione si è consumata e quindi la sanzione è irrogabile. Se, ad esempio, il registratore di cassa non trasmettesse i corrispettivi relativi a 15 giorni di luglio e il commercialista se ne avvedesse già nel mese successivo, il contribuente potrebbe comunque subire una sanzione di 1.500 euro.

E’ quindi importante che ogni contribuente obbligato alla trasmissione telematica dei corrispettivi impari ad accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate “FATTURE E CORRISPETTIVI” accessibile all’indirizzo https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/ per verificare che il proprio registratore telematico spedisca correttamente i dati dei corrispettivi giornalieri, dei giorni di chiusura, degli importi assoggettati ad Iva (o non assoggettati ad iva per i clienti in regime forfettario).

In particolar modo andrà verificato:

  • che l’imponibile e l’Iva dei corrispettivi giornalieri corrispondano con quelli effettivi (in questo senso si consiglia di mantenere compilato il registro dei corrispettivi anche se non più obbligatorio)
  • che il registratore telematico abbia comunicato giornalmente i corrispettivi
  • che il registratore telematico abbia comunicato correttamente i giorni di chiusura e di inattività
  • controllare il dettaglio di ogni singola spedizione per verificare la corretta applicazione delle aliquote Iva.

Ricezione di una fattura errata: cosa fare?

Durante lo svolgimento della propria attività d’impresa o di lavoro autonomo può sicuramente capitare di ricevere una fattura errata o irregolare. Ci si chiede, quindi, come comportarsi di fronte a tale evento e, su questo, ci viene in soccorso una norma di comportamento dell’AIDC di Milano che prospetta tre casistiche e i relativi comportamenti corretti da adottare. Vediamoli assieme.

Fattura per operazioni inesistenti

Qualora la fattura ricevuta riguardi una operazione che non si sia mai verificata (inesistenza oggettiva) o sia stata posta in essere con soggetti diversi da quelli indicati in fattura (inesistenza soggettiva) ci troviamo di fronte ad una fattura per operazioni inesistenti.

Posto che l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti fa scattare fattispecie penali per l’emittente e l’utilizzatore, chi riceva una fattura del genere non deve assolutamente registrarla. Dovrà invece contattare l’emittente (qualora ciò sia possibile) per ottenere l’eliminazione integrale del documento attraverso l’emissione di una nota di credito.

Errata applicazione del regime impositivo

Qualora la fattura ricevuta rientri in una delle seguenti ipotesi:

  • fattura per operazione esclusa che si sarebbe dovuta assoggettare ad Iva
  • fattura per operazione non imponibile o esente che avrebbe dovuto essere imponibile
  • fattura con aliquota inferiore a quella effettiva

il cessionario deve registrare la fattura nel registro acquisti e, in caso di mancata rettifica della stessa da parte del cedente, dovrà procedere a regolarizzare autonomamente la fattura irregolare entro 30 giorni dalla registrazione (sempre che il cedente non corregga spontaneamente l’errore tramite nota di credito ed emissione di una nuova fattura corretta). La correzione della fattura è necessaria per poter legittimamente portare in detrazione l’Iva indicata in fattura.

La correzione dovrà avvenire attraverso l’emissione di un’apposita autofattura al sistema di interscambio.

La correzione non è dovuta in caso di errata applicazione del regime del reverse charge, ove l’Iva sia stata assolta dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente.

Errori e irregolarità che non incidono sulla determinazione dell’imposta

Qualora la fattura ricevuta sia errata, ma gli errori non incidono sulla determinazione dell’imponibile e dell’imposta, la procedura per la correzione è analoga a quella che si verifica in caso di errata applicazione del regime impositivo, con l’importante differenza che, in ogni caso, il cessionario è legittimato alla detrazione dell’Iva anche in caso di omessa correzione.

Va inoltre evidenziato che le correzioni obbligatorie sono solo quelle relative agli elementi essenziali e formali della fattura e cioè:

  • data di emissione
  • numero progressivo che la identifichi in modo univoco
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
  • natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
  • data in cui e' effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui e' corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreche' tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
  • corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  • corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  • aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
  • data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi;
  • annotazione che la stessa. e' emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

Indici sintetici di affidabilità (ISA): Definiti i benefici premiali

Da qualche anno, in sostituzione degli studi di settore, il Fisco dispone di un nuovo strumento di verifica dell’affidabilità fiscale dei contribuenti chiamato ISA.

Attraverso gli ISA ad ogni contribuente viene attribuito un punteggio, basato su analisi economico-statistiche e sui dati e le informazioni dichiarate dal contribuente su più periodi d’imposta.

Diversamente dagli studi di settore, però, il punteggio ISA non serve soltanto per individuare le posizioni da sottoporre a controllo. Al raggiungimento di determinati punteggi ISA, infatti, corrispondono diverse premialità di cui i contribuenti possono beneficiare.

Con provvedimento del 27 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i benefici premiali derivanti dalle analisi sul periodo d’imposta 2022. Vediamoli assieme:

  • Premialità inerenti la compensazione di crediti: per i soggetti che nel 2022 hanno un punteggio ISA di almeno 8 (o una media, tra 2021 e 2022, di almeno 8,5) viene disposto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti Iva di importo non superiore a 50.000 euro, maturati nel 2023, e di crediti da imposte sui redditi ed Irap di importo non superiore a 20.000 euro, maturati nel 2022
  • Premialità connesse ai rimborsi Iva: per i soggetti che nel 2022 hanno un punteggio ISA di almeno 8 (o una media, tra 2021 e 2022, di almeno 8,5) viene disposto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva non superiori a 50.000 euro, relativi al credito maturato nel 2023, e per il medesimo importo per il credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri 2024
  • Premialità connesse alla disciplina sulle società di comodo: per i soggetti che nel 2022 hanno un punteggio ISA di almeno 9 (o una media, tra 2021 e 2022, di almeno 9) viene disposta la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo
  • Premialità connesse agli accertamenti: per i soggetti che nel 2022 hanno un punteggio ISA di almeno 9 (o una media, tra 2021 e 2022, di almeno 9) viene disposta l’esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici. Per chi ha un punteggio ISA di almeno 8, viene ridotto di un anno il termine per gli accertamenti
  • Premialità connesse alla determinazione sintetica del reddito: per i soggetti che nel 2022 hanno un punteggio ISA di almeno 9 (o una media, tra 2021 e 2022, di almeno 9) viene disposta l’inapplicabilità del redditometro, purché il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Esportazione triangolare: attenzione al trasporto.

Capita sempre più spesso che un soggetto italiano riceva un ordine di merce che andrà però spedita ad altro soggetto, fuori dal territorio dell’Unione Europea.

Questo tipo di operazioni, chiamate “esportazioni dirette”, sono disciplinate dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.P.R. 633/72 che consente, in alcuni casi, di renderle non imponibili ai fini dell’Iva. In particolare detto art. 8 prevede la non imponibilità al verificarsi congiunto dei seguenti requisiti:

  • trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento del bene tra un soggetto passivo IVA e un altro soggetto passivo IVA?
  • trasferimento ''fisico'' dei beni fuori del territorio dell'UE?
  • trasporto e/o spedizione di beni ''a cura o a nome del cedente''.

Con risposta ad interpello n. 283/2023 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito l’importanza che il trasporto/spedizione avvenga a cura o a nome del cedente. Facciamo un esempio per chiarire meglio il concetto:

  • un soggetto passivo IVA italiano, identificato come A, acquista da altro soggetto passivo IVA italiano, identificato come B, una partita di merce affinché questa venga spedita ad un cliente di A, identificato come C, residente in stato extra UE;
  • l’operazione, senza l’intervento dell’art. 8, comma 1, lett. a), prevederebbe che B emettesse una fattura con Iva ad A, il quale poi emetterebbe fattura non imponibile a C. Questo tipo di operazione, però, comporterebbe per A l’accumulo di un importante credito IVA;
  • al fine di evitare questo, la normativa consente che B emetta fattura non imponibile ad A, il quale a sua volta emetterà fattura non imponibile a C;
  • la condizione essenziale affinché ciò avvenga è che A non venga mai in possesso dei beni, e che l’intera operazione venga curata da B con trasporto diretto da parte di quest’ultimo o da parte di vettori incaricati da quest’ultimo;
  • questo è l’unico modo affinché B possa essere sicuro che i beni escano dal territorio dell’UE, non entrando mai nella disponibilità di A, il quale potrebbe poi non esportarli e cederli in Italia non avendo scontato l’Iva.

È quindi estremamente importante, quando si impostano operazioni triangolari all’esportazione, chiarire contrattualmente e soprattutto fattivamente che il trasporto/spedizione avvenga da parte del cedente o a sua cura, pena il vedersi chiedere il recupero dell’Iva illegittimamente non applicata.

Controlli sull’attribuzione delle nuove partite Iva

Il fenomeno delle frodi Iva rappresenta un vulnus per l’intero sistema Iva. Dette frodi si caratterizzano per la presenza di società che si interpongono fittiziamente nelle transazioni cedendo il bene o prestando il servizio per poi scomparire nel più breve tempo possibile senza versare all’Erario l’Iva incassata. Ciò comporta, come conseguenza per i soggetti compratori, la possibilità di applicare ai prodotti oggetto delle frodi di prezzi al consumo inferiori rispetto a quelli di mercato.

Al fine di contrastare detto fenomeno, la Legge di Bilancio introduce nuovi controlli volti a scongiurare l’apertura di partite Iva fittizie.

In particolar modo l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare apposite analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva a seguito delle quali potrà invitare il contribuente a comparire di persona presso i propri uffici esibendo le scritture contabili volte a dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività e l’assenza dei profili di rischio rilevati. In caso di mancata comparizione o di esito negativo della verifica l’Agenzia provvederà a cessare d’ufficio la partita Iva e all’applicazione di una sanzione di Euro 3.000.

Per i soggetti che, a seguito di apertura di una nuova partita Iva subiscono la cessazione d’ufficio della stessa, l’apertura di una nuova partita Iva come  imprenditori individuali, lavoratori autonomi o rappresentanti legali di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica potrà avvenire solo previo rilascio di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria di durata triennale, per un importo rapportato alle eventuali somme dovute a seguito delle violazioni fiscali commesse antecedentemente e, comunque, non inferiore a 50.000 euro.

Regime forfetario e flat tax incrementale

La Legge di Bilancio 2023 reca con sé qualche novità per il regime forfetario e un nuovo regime di flat tax incrementale per il solo anno 2023.

Regime forfetario

Il regime forfetario, introdotto con la Legge di Stabilità 2015 e più volte modificato, è un regime agevolato destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni.

Esso può essere scelto dalle persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arti o professioni, mentre sono escluse le società e le associazioni professionali.

I requisiti per l’accesso si sono parzialmente modificati:

  • ricavi/compensi: dal 2023 il requisito di accesso si incrementa da Euro 65.000 ad Euro 85.000. Tale requisito andrà valutato sull’anno precedente e va rapportato ai mesi di attività
  • spese per personale dipendente: il requisito rimane inalterato e riguarda il sostenimento di spese per personale dipendente che non può superare il limite di euro 20.000
  • percezione di redditi di lavoro dipendente o assimilati: anche questo requisito rimane inalterato e rimane quindi il limite di euro 30.000 da verificare sull’anno precedente.

Rimangono inalterate le cause di esclusione che riguardano:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i soggetti non residenti in Italia, salvo che per i residenti in uno stato UE o aderente all’Accorso sullo Spazio economico europeo e che producono in Italia almeno il 75% del totale del reddito prodotto
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
    • partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari
    • oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni
  • le persone fisiche la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti di datori di lavoro.

La principale agevolazione riguarda il calcolo del reddito, che viene determinato applicando ai ricavi una percentuale di forfettizzazione, indipendente dalle spese effettivamente sostenute, e l’aliquota d’imposta che è pari al 5% nei primi 5 esercizi e al 15% per gli esercizi successivi. I ricavi, tra l’altro, vengono tassati solo quando effettivamente incassati.

Le fatture possono essere emesse in modalità cartacea tranne che per i soggetti che, nell’anno 2021, hanno avuto un ricavi/compensi superiori a 25.000 euro. L’obbligo scatterà per tutti, invece, dal 2024.

La Legge di Bilancio introduce inoltre un’ulteriore causa di fuoriuscita dal regime forfettario. A partire dall’anno 2023, infatti:

  • per chi sfora il limite di 85.000 euro di ricavi e compensi, ma si mantiene sotto i 100.000 euro, la fuoriuscita avviene dall’esercizio successivo
  • se lo sforamento supera i 100.000 euro la fuoriuscita è immediata, e si dovrà quindi applicare l’Iva (e la ritenuta d’acconto) per le operazioni che vanno sopra questo limite.

È quindi importante tenere sotto controllo il volume di ricavi/compensi durante l’anno 2023 per evitare di incorrere in sanzioni per la mancata applicazione dell’Iva e delle ritenute d’acconto.

Flat tax incrementale

Per le persone fisiche che non applicano il regime forfettario, la Legge di Bilancio ha previsto per l’anno 2023 una particolare forma di flat tax incrementale.

Per questi soggetti per il 2023 sarà possibile applicare un’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 15%, su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito determinato per il 2023 e il reddito più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare. La base imponibile non potrà comunque superare i 40.000 euro.

Facciamo un esempio. Supponiamo che un soggetto abbia dichiarato i seguenti redditi:

  • anno 2020 – Euro 80.000
  • anno 2021 – Euro 90.000
  • anno 2022 – Euro 75.000
  • anno 2023 – Euro 100.000

In questo caso il reddito più alto del triennio 2020-2022 è quello del 2021, pari ad Euro 90.000. Quindi la base imponibile sarà data dal reddito 2023 (100.000) e il reddito 2021 (90.000) e sarà quindi pari a 10.000 euro. Questo importo andrà decurtato del 5% e quindi diverrà 9.500 euro sul quale si applicherà l’imposta del 15% in luogo delle normali aliquote progressive.

In ogni caso il reddito per l’anno 2023 verrà tenuto per intero in considerazione per determinare la spettanza di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo e, per la determinazione degli acconti 2024, si dovrà tenere conto, come imposta del periodo precedente, di quella che si sarebbe determinata non applicando la flat tax incrementale.

La Legge di Bilancio 2023 prorogate le agevolazioni per l’acquisto della casa per i più giovani

Con l’art. 1, commi 74 e 75 della Legge di Bilancio è arrivata la proroga al 31 dicembre 2023 dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36 introdotta dal Decreto Sostegni-Bis.

Beneficiari dell’agevolazione sono coloro che ancora non hanno compiuto 36 anni nell’anno in cui viene rogitato l’atto e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro.

Per ottenere l’agevolazione bisogna rispettare i requisiti “prima casa” ovvero è necessario che il contribuente:

  • abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile
  • dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare
  • dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su un altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Al verificarsi di tali circostanze, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà e quelli traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

Se la compravendita è assoggettata a Iva, all’acquirente under 36 spetta, oltre all’esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali, un credito d’imposta in misura pari proprio all’Iva pagata in relazione all’acquisto applicata con aliquota nella misura del 4%. In questo caso il bonus è spendibile in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce successivi all’acquisizione del credito oppure in diminuzione delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto o, ancora, in compensazione tramite modello F24.

Per gli stessi soggetti e in riferimento agli stessi immobili, è prevista anche l’esenzione dall’imposta

sostitutiva dello 0,25%, ordinariamente dovuta sui finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la

ristrutturazione della prima casa. Sarà però necessario che il finanziamento sia correlato all’acquisto della prima casa e che i requisiti per godere delle agevolazioni fiscali venga dichiarata dal mutuatario nel contratto di mutuo o in altro documento allegato.

Il beneficio è applicabile unicamente alle abitazioni accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9 e si estende anche all’acquisto delle pertinenze. Il beneficio vale anche per gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria.

Detrazione Irpef dell’Iva per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica

La Legge di Bilancio ripropone l’agevolazione per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica.

In particolare, trattasi di una detrazione Irpef del 50% dell’Iva versata per l’acquisto di detti immobili.

Condizione per beneficiare dell’agevolazione è quella di effettuare l’acquisto nel corso del 2023. Inoltre, trattandosi di una detrazione dall’IRPEF, vale il principio di cassa e quindi sarà detraibile solo la somma pagata durante l’anno 2023. Quindi, ad esempio, se effettuo il rogito nel 2023 ma in detto anno pago solo il 40% del prezzo di acquisto, anche la detrazione verrà riparametrata al 40%.

Gli immobili acquistati:

  • devono avere destinazione residenziale
  • devono avere classe energetica A o B
  • devono essere ceduti dalle imprese che li hanno costruiti o da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

L’impresa cedente deve aver costruito l’immobile, deve cioè essere intestataria del titolo edilizio, ma non deve necessariamente esercitare professionalmente l’attività di costruzione. L’agevolazione dovrebbe risultare applicabile anche se la cessione avviene da parte delle imprese che hanno eseguito sull’immobile, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica.

Non è presupposto per fruire dell’agevolazione il fatto che si tratti di “prima casa”, ed è quindi applicabile anche alle “seconde case”. L’agevolazione si estende anche all’eventuale pertinenza, a condizione che il suo acquisto sia contestuale a quello dell’unità abitativa e che in atto sia data evidenza del vincolo pertinenziale.

Il beneficio, come detto, è rappresentato dal 50% dell’Iva versata per l’acquisto degli immobili e andrà ripartita in dieci quote costanti nell’anno di sostenimento della spesa e nei nove successivi.

Semplifica la tua ricerca di informazioni utili

Iscriviti alla nostra Newsletter gratuita

Parla con noi

Se hai bisogno di una squadra di consulenti che ha a cuore le tue esigenze, vieni a trovarci allo studio.
Oppure chiama, manda una mail, un fax, un messaggio su whatsapp o sui social…
Ti servono solo un paio di minuti, contattaci adesso.

  • Via J.F.Kennedy, 63- 98051 Barcellona P.G. (ME)
  • +39 090 9796698

  • + 39 090 5720002
Studio Mamì - Logo Footer

Studio Mamì | Via J.F.Kennedy, 63 - 98051 Barcellona P.G. (ME) | Tel +39 090 9796698 - Fax +39 090 5720002 - info@studiomami.it | P. IVA: 02121020834

Privacy Policy
Cookie Policy
Credits
Firma Elettronica Avanzata

Benvenuto sul sito dello Studio Mamì

KbxBotIcon