Detrazione delle fatture di acquisto a cavallo d’anno

Avvicinandosi la fine dell’anno, capita spesso che si ricevano a gennaio fatture d’acquisto relative al mese di dicembre ed è importante sapere come comportarsi in questi casi in particolar modo relativamente all’esercizio in cui detrarre la relativa Iva.

Di regola, una fattura d’acquisto di un certo mese X, ricevuta nel mese successivo X+1, può contribuire alla liquidazione del mese X se è annotata nei registri Iva entro il 15 del mese X+1. Questa regola, però, non è valida per le fatture a cavallo d’anno.

L’ultimo periodo dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 100/1998 recita infatti: “Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente (entro il 16 di ciascun mese n.d.r.) può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno procedente”.

Questo significa che un documento di dicembre, ricevuto a gennaio, non potrà partecipare alla liquidazione Iva del mese di dicembre o del corrispondente trimestre.

Questa evenienza è purtroppo molto frequente, ancor più da quando, con la fatturazione elettronica, è possibile identificare esattamente il momento di ricezione della fattura. Quindi, ad esempio, beni acquistasti a fine dicembre, con fattura emessa a dicembre ma inviata all’Agenzia delle Entrate a gennaio, contribuiranno a diminuire l’Iva dovuta a gennaio e non a dicembre.

Il suggerimento è quindi di sollecitare i proprio fornitori ad inviare immediatamente allo SDI le fatture emesse a ridosso della fine dell’anno, per evitare spiacevoli sorprese in sede di liquidazione IVA.

Nuova possibilità di assegnazione di beni ai soci e di estromissione dei beni dell’impresa individuale

La bozza della legge di bilancio 2023 riapre una possibilità che, periodicamente, ha caratterizzato il nostro sistema fiscale. Si tratta della possibilità di assegnazione agevolata dei di beni ai soci di società e della possibilità di estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale.

La norma agevola le suddette operazioni, in quanto le rende più appetibili rispetto alla tassazione che subirebbero in assenza della norma, e non si discosta nelle sue parti fondamentali da analoghe norme agevolative previste in passato.

Assegnazione agevolata dei beni ai soci

La norma si rivolge a:

  • società in nome collettivo
  • società in accomandita semplice
  • società a responsabilità limitata
  • società per azioni
  • società in accomandita per azioni

e si applica alle assegnazioni ai rispettivi soci di beni immobili (fatta eccezioni per quelli strumentali per destinazione) o beni immobili iscritti nei pubblici registri (anch’essi non utilizzati come beni strumentali).

In questo caso l’agevolazione si concretizza nel pagamento di un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze pari all’8% (in luogo delle ordinarie aliquote d’imposta) che sale al 10,5% nel caso in cui la società risulti non operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti.

Oltre all’aliquota agevolata, la norma prevede un’ulteriore agevolazione data dal fatto che per gli immobili il valore da prendere in considerazione non è quello “normale” ma quello ottenuto con il ricorso ai moltiplicatori catastali previsti ai fini dell’imposta di registro.

La norma agevola anche il comparto delle imposte indirette, visto che è prevista la riduzione alla metà dell’imposta di registro eventualmente applicabile, mentre non vi è alcuna agevolazione in termini di Iva.

Estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale

Parallelamente all’assegnazione dei beni ai soci, la norma agevolativa interviene anche sulla estromissione, dal patrimonio dell’impresa individuale, di eventuali immobili strumentali dell’imprenditore.

In caso di estromissione di detti beni al 31 maggio 2023 (pur con effetti retroattivi all’1 gennaio 2023) è prevista anche qui una imposizione pari all’8% sulla plusvalenza e le plusvalenze medesime possono essere determinate assumendo, in luogo del valore normale, il valore catastale determinato i relativi moltiplicatori.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva, sia in caso di assegnazione che di estromissione, dovrebbe avvenire in due rate entro il 30 novembre 2023 ed entro il 30 giugno 2024.

Si attende adesso l’iter della legge di bilancio per verificare che le suddette norme vengano confermate e/o modificate.

Debiti Iva: modificate le soglie per la segnalazione ai fini della crisi d’impresa

Con l’avvio del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è subito emersa una criticità relativa alle c.d. segnalazioni dei creditori pubblici qualificati.

Tra le norme introdotte dal Codice, infatti, sono previste delle soglie debitorie nei confronti di alcune tipologie di enti pubblici (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS) superate le quali l’ente ha l’obbligo di segnalare all’imprenditore e all’organo di controllo, se presente, la possibile esistenza di uno stato di crisi con l’invito a richiedere la composizione negoziata della crisi se ne ricorrono i presupposti. Il mancato avvio della composizione negoziata a seguito di segnalazione può essere fonte di responsabilità per l’imprenditore e per l’organo di controllo.

La criticità che è subito saltata all’occhio ha riguardato i debiti Iva. La segnalazione, in questi casi, scattava infatti a seguito di un debito, risultante dalle liquidazioni periodiche, di importo superiore a 5.000 euro e la segnalazione doveva essere inviata entro 60 giorni dalla comunicazione delle suddette liquidazioni. Quindi anche aziende con volumi d’affari importanti rischiavano la segnalazione per debiti irrisori, con tutte le conseguenze del caso.

In sede di conversione del Decreto Semplificazioni si è posto rimedio a questa stortura, intervenendo sia su importo che su tempistiche. Adesso infatti la segnalazione per i debiti Iva:

  • scatta solo se l’importo del debito risulta superiore al 10% del volume d’affari dell’anno precedente e comunque la segnalazione partirà solo se verrà superata la soglia di 20.000 euro
  • le tempistiche della segnalazione si ampliano, passando da 60 giorni a 150 giorni decorrente dal termine di presentazione delle LIPE.
Operazioni intracomunitarie

Incrementati i requisiti per qualificare un'operazione intracomunitaria

Con il recepimento, nel nostro ordinamento, della direttiva comunitaria c.d. Quick Fixes (2018/1910) anche il nostro paese ha adeguato i requisiti necessari per identificare una cessione come intracomunitaria, potendo quindi godere del regime di non imponibilità previsto dal D.L. 331/1993.

I requisiti originariamente già previsti erano 3:

  • uno soggettivo
  • uno oggettivo
  • uno territoriale

Il requisito soggettivo richiedeva che l’operazione avvenisse tra due operatori soggetti passivi identificati in due diversi Stati Membri dell’Unione Europea.

Il requisito oggettivo richiedeva che l’operazione fosse onerosa e comportasse il passaggio di proprietà o di altro diritto reale di godimento tra cedente e cessionario.

Il requisito territoriale richiedeva il trasferimento dei beni da uno Stato membro ad un altro, indipendentemente dal soggetto che poi effettuava materialmente il trasporto.

Con la suddetta direttiva, recepita con il D.Lgs. 192/2021, vengono inseriti due ulteriori requisiti per garantire la non imponibilità dell’operazione:

    • il cessionario deve sempre avere comunicato al cedente un numero valido di iscrizione al VIES (il registro delle partite iva comunitarie) che dovrà essere utilizzato per la fatturazione. E’ quindi importante fare molta attenzione, prima di emettere una fattura per un’operazione intracomunitaria, a verificare l’esistenza dell’identificativo VIES fornito dal cessionario, accedendo al sito https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=it ;
    • il cedente deve trasmettere il modello riepilogativo Intrastat cessioni nel quale è inserita l’operazione intracomunitaria in questione.

          Gli unici casi il mancato inserimento dell’operazione nell’Intrastat è giustificato sono:

    • il mancato inserimento nell’elenco di periodo per un mero errore materiale, ma l’operazione è poi stata inclusa nell’Intrastat del periodo successivo
    • l’operazione è stata inserita è stato commesso un errore involontario per quanto attiene al valore della cessione
    • la ristrutturazione della società acquirente ha portato ad una nuova denominazione e a un nuovo numero di identificazione Iva, ma la vecchia denominazione e il vecchio numero di identificazione Iva continuano ad esistere per un breve periodo transitorio.

È quindi necessario prestare la massima attenzione nel rispetto dei due nuovi requisiti, pena l’assoggettamento ad Iva dell’intera operazione.

Intrastat: novità e semplificazioni dal 2022

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con determinazione 489386/2021, ha approvato alcune modifiche dei modelli Intrastat anche al fine di adeguarli al recepimento delle quick fixes da parte del D.Lgs. 192/2021 e delle disposizioni in materia statistica previste dal regolamento Ue 2020/1197.

Modello Intra 2bis – Acquisti intracomunitari di beni

Tra le semplificazioni previste dalla determinazione, importante è l’elevazione della soglia di esonero dalla presentazione del modello Intra 2bis, quello relativo agli acquisti intracomunitari di beni. Viene infatti eliminato l’obbligo di presentazione del modello Intra 2bis con cadenza trimestrale e l’obbligo di quello mensile scatta solo quando per uno dei quattro trimestri precedenti l’ammontare trimestrale degli acquisti è uguale o superiore a 350.000 euro.

Sempre per l’Intra 2bis diviene poi facoltativa la compilazione dei campi:

  • Stato del fornitore
  • Codice Iva del fornitore
  • Ammontare delle operazioni in valuta

I dati relativi alla natura della transazione sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella ‹‹Natura della transazione›› di cui all’Allegato XI e, in particolar modo:

  • i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B].
  • i soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra [colonna A] o alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella citata al comma 1.

Modello Intra 2quater – Acquisti intracomunitari di servizi

È stato eliminato l’obbligo di presentazione del modello Intra 2quater, relativo all’acquisto intracomunitario di servizi, con cadenza trimestrale. Rimane inalterata la soglia per l’obbligo mensile che scatta quando per uno dei quattro trimestri precedenti l’ammontare trimestrale degli acquisti di servizi è uguale o superiore a 100.000 euro.

Sempre per l’Intra 2quater diviene poi facoltativa la compilazione dei campi:

  • Codice Iva del fornitore
  • Ammontare delle operazioni in valuta
  • Modalità di erogazione
  • Modalità di incasso
  • Paese di pagamento

Modello Intra 1bis – Cessione intracomunitaria di beni

Come per il modello Intra 2bis, i dati relativi alla natura della transazione sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella ‹‹Natura della transazione›› di cui all’Allegato XI e, in particolar modo:

  • i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B]
  • i soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra [colonna A] o alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella citata al comma 1
  • per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000.

Ai fini statistici, nel Modello INTRA 1bis rappresenta una novità la rilevazione dell’informazione relativa al Paese di origine delle merci.

Modello Intra 1sexies – Call-off stock

Viene introdotta una nuova sezione del modello Intrastat che accoglie le informazioni relative all’identità ed al numero di identificazione attribuito ai fini dell’imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni intracomunitarie in regime “call-off stock”

Prorogate le agevolazioni per l’acquisto della prima casa per i giovani

Con l’art. 1, comma 151 della Legge di Bilancio è arrivata la proroga al 31 dicembre 2022 dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36 introdotta dal Decreto Sostegni-Bis.

Beneficiari dell’agevolazione sono coloro che ancora non hanno compiuto 36 anni nell’anno in cui viene rogitato l’atto e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro.

Al verificarsi di tali circostanze, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà e quelli traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

Se la compravendita è assoggettata a Iva, all’acquirente under 36 spetta, oltre all’esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali, un credito d’imposta in misura pari proprio all’Iva pagata in relazione all’acquisto. In questo caso il bonus è spendibile in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce successivi all’acquisizione del credito oppure in diminuzione delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto o, ancora, in compensazione tramite modello F24.

Per gli stessi soggetti e in riferimento agli stessi immobili, è prevista anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva dello 0,25%, ordinariamente dovuta sui finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa. Sarà però necessario che il finanziamento sia correlato all’acquisto della prima casa e che i requisiti per godere delle agevolazioni fiscali venga dichiarata dal mutuatario nel contratto di mutuo o in altro documento allegato.

Il beneficio è applicabile unicamente alle abitazioni accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9 e si estende anche all’acquisto delle pertinenze.

Esterometro: cosa cambia dal 2022.

Con l’avvento della fattura elettronica, con il transito dai server dell’Agenzia delle Entrate di tutte le fatture attive e passive tra operatori italiani, le uniche fatture che “sfuggono” al controllo sono quelle che le imprese emettono o ricevono da operatori esteri.

Ad oggi i dati di queste fatture vengono comunicati all’Agenzia attraverso il cosiddetto “esterometro”, una comunicazione trimestrale che compendia il contenuto di questi documenti. In alternativa era possibile evitare di compilare l’esterometro, per le sole fatture attive, trasmettendole ugualmente al Sistema d’Interscambio – pur non essendoci l’obbligo – inserendo la stringa “XXXXXXX” quale codice destinatario.

Dall’1 gennaio 2022 l’esterometro scompare e vi sarà l’obbligo, sia per le fatture attive che per le fatture passive, di fare la comunicazione attraverso il Sistema d’Interscambio.

Operazioni attive

Per le operazioni attive (cioè le fatture emesse), quindi, anche se la fatturazione verso operatori esteri non è elettronica e la fattura sarà la copia direttamente inviata al cliente estero, sarà necessario procedere comunque all’invio della medesima fattura in formato elettronico inserendo la stringa “XXXXXXX” quale codice destinatario.

Inoltre tale comunicazione andrà fatta entro il termine di emissione della fattura cioè, nella maggior parte dei casi, entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o della prestazione.

Operazioni passive

Per le operazioni passive (cioè le fatture ricevute), la situazione si complica. Prima del 2022 non esisteva una modalità di comunicazione di dette operazioni tramite il Sistema d’Interscambio e l’unica opzione possibile era rappresentata dalla compilazione dell’esterometro.

Dal 2022, invece, per ogni fattura ricevuta da operatore estero l’impresa dovrà farsi carico di generare un documento elettronico da trasmettere al Sistema d’Interscambio per l’integrazione dell’Iva. La tipologia di documento che dovrà essere indicata in fattura sarà una delle seguenti:

  • Documento elettronico TD17 per gli acquisti di servizi dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ed è tenuto ad applicare l’Iva con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in altro Paese extra-UE;
  • Documento elettronico TD18 per gli acquisti intracomunitari di beni, per i quali il cessionario italiano è tenuto ad applicare l’imposta con la procedura di integrazione;
  • Documento elettronico TD19 per gli acquisti di beni dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ed è tenuto ad applicare l’Iva con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE.

La trasmissione delle operazioni passive al Sistema d’Interscambio dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

Sanzioni

A seguito della modifica normativa, dall’1 gennaio cambiano anche le sanzioni applicabili. Per ciascuna fattura non comunicata, la sanzione sarà pari a 2 euro, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il termine massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Operazioni con San Marino, obbligo di fatturazione elettronica.

Con decreto del MEF del 21 giugno 2021 sono state dettate le nuove regole per l’estensione della fattura elettronica anche agli scambi tra l’Italia e la Repubblica di San Marino.

Gli accordi prevedono che le cessioni nei confronti di privati sono sempre soggette ad imposta nel Paese del fornitore, salvo quelle a distanza (compreso l'e-commerce indiretto) che sono imponibili nel Paese del cessionario se il fatturato delle vendite a distanza nell'anno solare precedente supera 28.000 euro.

Nulla cambia per i servizi. Le prestazioni verso operatori economici di San Marino che hanno comunicato l'identificativo, tuttavia, potranno essere documentate con fattura elettronica.

Le cessioni di beni verso San Marino sono documentate con fattura elettronica, ed eventualmente con nota di credito, mediante SdI. Le fatture verso privati continuano a essere documentate con fattura cartacea.

Le fatture elettroniche verso San Marino devono riportare il numero identificativo del cliente sanmarinese. In tal caso la cessione può essere considerata non imponibile ai sensi degli artt. 8 e 9, D.P.R. 633/1972. Sarà compito dello SdI trasmettere le fatture all'Ufficio Tributario di San Marino. Quest'ultimo verifica il regolare assolvimento dell'imposta, convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate attraverso apposito canale telematico.

Entro 4 mesi dall'emissione della fattura, il cedente italiano deve verificare sul proprio canale telematico l'esito del controllo. Qualora il controllo fosse negativo è onere del cedente emettere nota di variazione entro i successivi 30 giorni, integrando l'Iva senza incorrere in sanzioni ed interessi.

Se non vi è obbligo di emissione della fattura elettronica occorre emettere fattura cartacea in triplice copia ed attendere copia vidimata dall'Ufficio tributario sempre entro 4 mesi.

Anche le fatture passive che gli italiani ricevono da fornitori di San Marino diventeranno elettroniche in via facoltativa dal 1.10.2021 e obbligatoriamente dal 1.07.2022, ma solo per i fornitori con ricavi superiori a 100.000 euro. Le fatture passive possono avere Iva italiana esposta. In tal caso l'Iva è versata all'Erario italiano dal fornitore sanmarinese tramite l'Ufficio tributario e la detrazione dell'imposta per il cessionario italiano (soggetto passivo) è consentita solo a valle dei controlli di regolarità comunicati per via telematica.

Se le fatture sono ricevute senza addebito di imposta, sarà invece il cessionario italiano ad assolvere l'Iva mediante autofatturazione.

Le nuove norme entrano in vigore l’1 ottobre 2021 ma è concessa la possibilità di continuare ad utilizzare la modalità cartacea fino al 30 giugno 2022.

E-commerce con vendita intracomunitaria: da luglio cambia tutto.

Dall’1 luglio 2021 il mondo dell’e-commerce, al quale tante aziende nostrane si sono approcciate anche a causa dell’emergenza COVID, subirà delle importanti modifiche a seguito del recepimento della direttiva (UE) 2017/2455 che interesserà le seguenti tipologie di operazioni transfrontaliera:

  • vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi effettuate da fornitori e fornitori presunti (fatta eccezione per i beni sottoposti ad accisa);
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o fornitori presunti;
  • vendite di beni sul mercato interno da parte di fornitori presunti;
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da parte di soggetti passivi stabiliti nell’UE, ma non nello Stato membro di consumo a favore di persone che non sono soggetti passivi (consumatori finali).

Vediamo in particolare cosa cambia per le vendite a distanza intracomunitarie (che coinvolgono quindi anche le vendite tramite e-commerce o commercio elettronico indiretto).

Vendite intracomunitarie a distanza di beni a consumatori finali

Fino ad oggi ogni paese comunitario fissava una soglia (da 35.000 euro a 100.000 euro) al di sotto della quale le vendite effettuate a consumatori finali di quel paese si consideravano fatte nel paese di provenienza del bene, con relativa applicazione dell’Iva di quel paese.

Per esempio un commerciante italiano che vendeva beni a distanza a consumatori finali francesi, se non superava la soglia annua di 35.000 euro di fatturato poteva vendere applicando l’Iva italiana. Superata tale soglia vi era la necessità, per il commerciante italiano, di identificarsi in Francia aprendo lì una relativa partita Iva e applicando l’Iva francese sulle vendite effettuate.

Dall’1 luglio le soglie vengono uniformate al ribasso, stabilendo un’unica soglia di 10.000 euro valevole per la somma delle vendite effettuate in tutti gli stati UE, al superare della quale sarà necessario alternativamente:

  • identificarsi nel paese di destinazione della merce con una propria partita Iva, applicando quindi l’Iva del paese di destinazione
  • aderire al sistema OSS, che consente di fare un’unica dichiarazione Iva ed effettuare un unico pagamento su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel periodo, interloquendo con la sola Agenzia delle Entrate.

Da un lato avremo quindi una semplificazione perché, registrandosi sul sito dell’Agenzia delle Entrate con il sistema OSS, potremo vendere a distanza in tutta la UE anche sopra soglia senza dovere aprire singole partite Iva in ogni singolo Stato.

Dall’altro, con l’abbassamento delle soglie, il sistema si complica se la soglia si supera perché andranno applicate alle singole vendite le aliquote Iva dello Stato di destinazione del bene e non più quelle italiane. Quindi un commerciante italiano che, nell’esempio precedente, fatturava 20.000 euro di vendite a distanza con la Francia, prima poteva vendere applicando l’Iva italiana, mentre da luglio dovrà applicare le aliquote Iva francesi.

In particolare, dato che per le vendite effettuate nei confronti di privati consumatori stabiliti in un altro Stato UE per un valore superiore a € 10.000 le aliquote IVA da applicare saranno quelle dei Paesi comunitari di destinazione dei beni, le imprese dovranno avere un data base costantemente aggiornato che contenga le aliquote IVA di tutti i Paesi UE.

Agevolazioni per l’acquisto della prima casa per i più giovani

Tra le misure agevolative previste dal Decreto Sostegni-bis, una riguarda l’acquisto di case di abitazioni per gli under-36.

Beneficiari dell’agevolazione sono coloro che ancora non hanno compiuto 36 anni nell’anno in cui viene rogitato l’atto e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro.

Al verificarsi di tali circostanze, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà e quelli traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

Se la compravendita è assoggettata a Iva, all’acquirente under 36 spetta, oltre all’esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali, un credito d’imposta in misura pari proprio all’Iva pagata in relazione all’acquisto. In questo caso il bonus è spendibile in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce successivi all’acquisizione del credito oppure in diminuzione delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto o, ancora, in compensazione tramite modello F24.

Per gli stessi soggetti e in riferimento agli stessi immobili, è prevista anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva dello 0,25%, ordinariamente dovuta sui finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa.

Il beneficio è applicabile unicamente alle abitazioni accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9 e si applicano agli atti stipulati dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 30 giugno 2022.

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