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DALL’1 GENNAIO 2020 ULTERIORE STRETTA ALLE COMPENSAZIONI

Il Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio impone un’ulteriore stretta alle compensazioni di crediti tributari. Vediamo di che si tratta.

Una prima stretta riguarda i tempi entro i quali poter utilizzare i crediti tributari. Come già avviene in campo Iva, dal 2020 anche per compensare i crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, si dovrà attendere il 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. Ciò significa che, ad esempio, un credito Irpef dell’anno 2019 si potrà portare in compensazione 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2019, cioè verosimilmente dal 10 novembre 2020 in poi.

Altra stretta è rappresentata dall’obbligo di utilizzo del canale telematico per le compensazioni dei crediti, esteso a tutti i soggetti, e non solo ai soggetti titolari di partita Iva, e che ricomprende anche “crediti” che si ritenevano finora esclusi dall’obbligo, come ad esempio il c.d. “bonus Renzi”.

Infine viene prevista una pesante sanzione in caso di deleghe di pagamento F24 scartate a seguito di attività di controllo dell’Agenzia come, ad esempio, nel caso di utilizzo di crediti non utilizzabili (ad es. quelli superiori a 5.000 euro prima della presentazione della relativa dichiarazione) o di compensazioni non effettuabili (perché ad esempio il contribuente ha dei debiti per imposte erariali iscritti a ruolo). La sanzione che verrà applicata sarà pari al 5% dell’importo della delega, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro. Le sanzioni saranno applicabili a partire dalle deleghe di pagamento presentate a partite dal mese di marzo 2020.

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DAL 2020 NIENTE PIU’ ESENZIONE IVA PER LE SCUOLE GUIDA

Con il Decreto fiscale viene finalmente risolta la questione dell’esenzione Iva per le scuole guida, scatenata dalle decisioni della Corte di giustizia UE che hanno di fatto escluso l’esenzione Iva per l’attività di formazione relativa al rilascio di patenti B e C1.

A inizio settembre, infatti, l’Agenzia delle Entrate aveva annunciato la necessità di allinearsi alla posizione della Corte di Giustizia in maniera retroattiva, con l’obbligo di versare l’Iva per tutti gli anni ancora oggetto di accertamento. Un’interpretazione folle che avrebbe costretto le autoscuole a richiedere il pagamento dell’Iva a soggetti con i quali probabilmente non esistevano neanche più rapporti o, più verosimilmente, a versare l’Iva di tasca propria.

Con la norma di cui all’art. 32 del Decreto viene posto ordine alla questione, confermando l’eliminazione dell’esenzione Iva (e quindi l’introduzione del regime di imponibilità) per le prestazioni di insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti B e C1, ma disponendo che la norma si applica a partire dal 2020.

Lo stesso Decreto elimina inoltre l’esenzione dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per le prestazioni didattiche rese dalle autoscuole e finalizzate al conseguimento della patente, rendendo quindi obbligatoria la certificazione, ma facendo slittare l’obbligo di utilizzo del canale telematico a luglio 2020. Nelle more, quindi, le prestazioni potranno essere certificate emettendo ricevuta fiscale o il vecchio scontrino fiscale (o in alternativa con fattura elettronica), anche se si suggerisce di scegliere le modalità di certificazione da utilizzare dall’1 luglio 2020 (corrispettivi telematici o fattura elettronica) e di attrezzarsi per tempo per non farsi trovare impreparati alla scadenza prevista.

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STRETTA DELLE COMPENSAZIONI PER CHI CESSA LA PARTITA IVA O VIENE ESCLUSO DAL VIES

Il Decreto Fiscale opera una stretta sulle compensazioni per i soggetti che vengono raggiunti da provvedimenti di cessazione della partita o di esclusione dall’archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie (VIES).

Per i primi, in caso di notifica di provvedimento di cessazione della partita Iva, scatta il divieto di utilizzo in compensazione di qualsiasi credito, a prescindere da tipologia e importo, anche qualora il credito stesso non sia stato maturato con riferimento all’attività cui la partita Iva si riferisce. Il divieto di compensazione permane fino a quando la partita Iva non risulti cessata.

Per gli esclusi dal VIES il divieto di compensazione scatta solo relativamente ai crediti Iva e permane fino alla rimozione delle irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

L’eventuale utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza dei suddetti blocchi, genererà lo scarto del modello.

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Manovra 2020 ecco le ultime novità sulle partite iva

La Legge di Bilancio 2020 conferma la stretta alla tassazione agevolata per le partite IVA e le novità introdotte dalla Manovra, che comportano l’onere di verificare il rispetto dei nuovi requisiti introdotti su compensi a dipendenti e collaboratori e cumulo dei redditi.

Le piccole partite IVA, a partire dal 1° gennaio 2020, dovranno confrontarsi con il ripristino dei limiti per l’accesso o la permanenza nel regime forfettario.

Cosa cambia quindi dal prossimo anno?

La stretta riguarda il regime forfettario per i soggetti con ricavi o compensi fino a 65 mila euro. Per accedere al regime forfettario vengono inseriti due ulteriori requisiti:

  • non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, collaboratori, dipendenti, ecc.
  • non aver percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro.

A differenza di quanto ipotizzato inizialmente, la Legge di Bilancio 2020 non estende l’obbligo di fattura elettronica anche ai forfettari, ma introduce un regime premiale per chi la adotterà in via facoltativa. Per chi adotterà la fattura elettronica, infatti, viene ridotto di un anno il termine di decadenza per l’accertamento.

Nessun esonero, invece, per la trasmissione telematica dei corrispettivi che diverrà obbligatoria dall’1 gennaio 2020 anche per i forfettari.

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Decreto fiscale: novità per l’esterometro

Il decreto fiscale collegato al Decreto Legge 124/2019 (in corso di conversione in Legge proprio in questi giorni) contiene diverse novità, tra le quali una diversa periodicità per l’invio dell’esterometro. Il decreto prevede infatti che la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dell'esterometro (dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato) venga effettuata trimestralmente entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. La norma pertanto modifica i termini di trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere portandoli da mensili a trimestrali.

Si ricorda infatti che a normativa vigente la trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

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Dal 2020 nuove regole per la prova delle cessioni Intra

Tra gli elementi caratterizzanti le operazioni intracomunitarie, e che danno titolo all’applicazione del regime di non imponibilità, è prevista la necessità che i beni debbano essere spediti o trasportati da uno Stato membro ad un altro Stato membro (a livello dell’ordinamento italiano tale requisito è disposto dall’art. 41 della Legge 331/1993).

Tuttavia, il Legislatore europeo non ha mai determinato quali fossero le prove documentali necessarie per comprovare la movimentazione della merce. Questo aspetto ha fatto sì che nei vari Stati si siano verificate divergenze di approccio che hanno spesso creato difficoltà e incertezze giuridiche per le imprese, in contrasto con gli obiettivi prefissati dalla normativa di migliorare gli scambi intracomunitari.

Al fine di specificare e armonizzare le condizioni alle quali possono applicarsi le esenzioni di cui all’articolo 138 della direttiva 2006/112/CE, il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio del 4 dicembre 2018 ha modificato e integrato il Regolamento (UE) con l’obiettivo di identificare i documenti necessari a comprovare il requisito dell’effettivo trasferimento dei beni da uno Stato membro a un altro.

All’operatore viene accordata la possibilità di esibire la documentazione che dimostri l’infondatezza della presunzione astratta fatta dal legislatore comunitario.

La Sezione 2 bis inserita nel capo VIII del Regolamento (UE) n. 282/2011 distingue due casi:

  • quello in cui i beni siano stati spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto;
  • quello in cui beni siano stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, prevedendo per essi, ai fini del riconoscimento della non imponibilità dell’operazione, documentazione di prova differenziata.

Nel primo caso, al fine di provare il trasporto intracomunitario della merce, il venditore dovrà possedere due elementi di prova relativi al trasporto (ad es. CMR firmato, polizza dicarico, fattura di trasporto aereo, fattura emessa dallo spedizioniere, ecc.) o uno dei precedenti elementi insieme ad un ulteriore elemento di prova a scelta tra una polizza assicurativa relativa al trasporto o spedizione dei beni, documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni, documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione o una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione.

Nel secondo caso, oltre ai suddetti elementi, è necessario che il cessionario certifichi che i beni sono stati trasportati o spediti dal cessionario o da un terzo per conto dello stesso cessionario e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni.

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Inventario di magazzino: istruzioni per le procedure

Il codice civile prevede che una volta l’anno, a fine esercizio, si predisponga l’inventario dei beni aziendali ordinandoli per categorie omogenee e classificate secondo le direttive dell’Organo Amministrativo. Effettuato l’elenco dei beni, bisogna procedere con la valutazione degli stessi ai sensi dell’art. 2426 n.9 CC.

Nell’ipotesi in cui l’impresa decida di distruggere i beni, occorre seguire una precisa procedura per ottenere l’attestazione della consistenza dei beni oggetto della distruzione. A tal fine, l’imprenditore deve predisporre un’apposita comunicazione scritta destinata all’agenzia delle entrate ed alla guardia di finanza territorialmente competenti almeno entro i 5 giorni antecedenti il giorno fissato per la procedura di smaltimento, indicante data luogo e ora delle operazioni, nonché la modalità di distruzione o trasformazione dei beni stessi, la loro natura, qualità e quantità, e il valore totale dei beni sulla base del prezzo d’acquisto.

Dopo l’avvenuta distruzione dei beni i pubblici funzionari redigeranno un verbale in cui saranno descritte le operazioni di distruzione dei beni.

Nel caso in cui il costo complessivo dei beni da distruggere non sia superiore a 10.000 euro, sarà sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal contribuente da esibire in caso di controllo.

Cellulari e smartphone: quando è possibile detrarre l’IVA al 100%

Com’è noto, a partire dal 1° gennaio 2008, l’Iva relativa agli acquisti e alle spese di utilizzo dei telefoni cellulari è divenuta detraibile sulla base dei principi generali di cui all’articolo 19 D.P.R. 633/1972.

Pertanto, l’imposta relativa all’acquisto e all’utilizzo di tali beni:

è detraibile al 100%, laddove il telefono cellulare sia utilizzato esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale;

è indetraibile, totalmente o parzialmente, nella misura in cui il bene sia utilizzato, in tutto o in parte, per fini privati e per l’esercizio dell’attività d’impresa o professionale.

Sul punto va ricordato che l’articolo 1, comma 255, L. 244/2007 aveva però stabilito che il Fisco, nel fissare i criteri selettivi per l’effettuazione dei controlli in ambito Iva relativamente al periodo 2008-2012, doveva concentrare l’attività di verifica sui contribuenti che, a partire dal 1° gennaio 2008, computavano in detrazione l’Iva sugli acquisti e sull’utilizzo dei telefoni cellulari in misura superiore al 50%.

Dunque, se il soggetto Iva è in grado di dimostrare un uso esclusivo per finalità aziendali/professionali, comprovabile in modo oggettivo e tramite idonea e apposita documentazione, sarà possibile detrarre il 100% dell’Iva sui cellulari e sulle relative spese di gestione.

In tutte le altre ipotesi (e si tratta della maggior parte delle situazioni, vista la difficoltà di trovare una metodologia oggettiva di rendicontazione e di riconducibilità di tali spese all’esclusivo uso aziendale/professionale), quando l’utilizzo aziendale/professionale non è esclusivo oppure quando non è possibile distinguere l’uso aziendale/professionale e l’uso personale, sarà consigliabile detrarre l’Iva nella misura del 50%.

Le lezioni di scuola guida sono imponibili ai fini Iva

Accogliendo i principi stabiliti dalla corte di giustizia europea con sentenza del 14 marzo 2019, l’agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 79/2019 del 2 settembre 2019, ha chiaritoo che le prestazioni di servizi consistenti nello svolgimento di corsi teorici e pratici finalizzati al rilascio della patente dovranno essere assoggettate ad iva.

Secondo i giudici, l’insegnamento della guida automobilistica impartita da una scuola non rientra nella nozione di “insegnamento scolastico o universitario” in quanto insegnamento specialistico non diretto alla trasmissione di conoscenze e di competenze di un ampio e diversificato novero di materie.

Seppure nelle lezioni di guida siano previste attività di carattere teorico ed esercitazioni pratiche, esse costituiscono un insegnamento di tipo “specialistico” che non può essere assimilato al sistema formativo che garantisce l’agevolazione.

Pertanto, conclude la Corte, le lezioni di guida non possono beneficiare dell’esenzione dall’Iva, ma devono essere considerate come prestazioni imponibili.

Per quanto riguarda le operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini Iva, l’Agenzia ritiene che le scuole guida debbano emettere una nota di variazione in aumento come previsto dall’articolo 26, comma 1 del Dpr n. 633/1972 e tale maggiore imposta dovrà entrare a far parte della dichiarazione integrativa di ogni anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile.

Inoltre, il mutamento del regime IVA dell'attività (da esente a imponibile) comporta il sopravvenuto diritto alla detrazione dell'imposta corrisposta sugli acquisti di beni e servizi relativi all'attività esercitata con riferimento alla variazione in aumento, da esercitarsi alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'operazione originaria.

Conseguentemente, il contribuente è tenuto a versare l'eventuale maggiore IVA risultante da ciascuna dichiarazione integrativa, ovvero a recuperare in detrazione l'eventuale eccedenza a credito.

 

 

Corrispettivi alle Entrate anche via web o telefonino, ecco le novità!

Corrispettivi giornalieri trasmessi all'Agenzia delle entrate via web o dal telefonino senza bisogno di dotarsi del nuovo registratore di cassa telematico. È questa in sintesi la novità di maggior rilievo del provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 18 aprile 2019 che apporta modifiche in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Ricordiamo che devono adeguarsi, alla trasmissione telematica, nel corrente anno gli operatori Iva che hanno avuto nell'anno precedente al 2019 un volume d'affari superiore a 400 mila euro mentre dal 1° gennaio 2020 devono adeguarsi al nuovo adempimento anche gli altri operatori.

La memorizzazione in parola, si legge nel provvedimento, «può essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in aerea riservata dal sito web dell'Agenzia delle entrate e usabile anche su dispositivi mobili».

Chi sceglierà di dotarsi dei registratori di cassa telematici potrà utilizzare questi strumenti in sostituzione dei registratori di cassa.

In particolare il provvedimento specifica che: «Tutte le operazioni di attivazione periodica e dismissione sono comunicate telematicamente dal Registratore telematico al sistema dell'Agenzia delle entrate, producendo un dinamico e automatico censimento degli apparecchi conformi alle prescrizioni di norma e della loro operatività.

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