Affitti, è possibile ridurre canone di locazione

Tra le tante iniziative a sostegno degli italiani che devono fare i conti con l’emergenza coronavirus, c’è anche la possibilità di richiedere la riduzione dell’affitto e di usufruire di una modalità agevolata per registrare l’accordo tra inquilini e proprietari sulla riduzione temporanea del canone di locazione. Per evitare di pagare le imposte sui canoni non riscossi, è necessario che tale accordo venga registrato entro 30 giorni. La riduzione è ammessa per tutti i contratti di locazione, sia per quelli ad uso abitativo sia per quelli ad uso commerciale.

La registrazione, però, potrebbe risultare complessa se si considera che molti uffici sono chiusi: è data la possibilità, quindi, di inviare l’atto tramite posta elettronica (ordinaria, non serve necessariamente la PEC).

L’accordo di riduzione del canone può riguardare non solo gli immobili privati ad uso abitativo, ma anche l’affitto di locali commerciali e non rilevano le differenze in termini di durata del contratto, o relativamente al regime fiscale di tassazione ordinaria o cedolare secca.

Per la registrazione non sono dovute spese e l'atto è esente dal bollo. Nella redazione dell’accordo, inoltre, è necessario fare riferimento al contratto in essere, indicando i dati del locatore e del conduttore/inquilino, riportando il canone annuale inizialmente stabilito, l'ammontare ridotto concordato e il numero di mesi per i quali l'inquilino pagherà l'importo più basso. L’accordo deve contenere la data e la firma di entrambe le parti in causa (per evitare gli spostamenti è possibile inviare tramite e-mail l’atto ed utilizzare uno scanner per inviarlo sottoscritto). Al momento della ripresa del pagamento regolare del canone di locazione per intero, non sarà necessario effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Per la registrazione dell’accordo è necessario compilare il Modello 69, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Nel Modello 69 devono essere riportati i dati identificativi del contratto di locazione e i relativi codici di registrazione riportati sul modello RLI (compilato al momento della registrazione del contratto di locazione). Al Modello 69 dovrà essere allegato l'accordo sottoscritto e tutto dovrà essere inviato al medesimo Ufficio presso il quale era stata fatta la prima registrazione del contratto.

Con la registrazione dell’accordo per il proprietario sarà possibile pagare le imposte esclusivamente su quanto effettivamente riscosso.

I riferimenti degli uffici sono riportati sul sito www.agenziaentrate.gov.it, nell'area nazionale e in quelle regionali.

 

 

 

 

 

Regione Sicilia, 800 euro agli studenti fuori sede

La Regione Sicilia è scesa in campo per sostenere gli studenti fuori sede in questo periodo di emergenza COVID-19. È stato stanziato un fondo per supportare le spese degli universitari più in difficoltà, iscritti sia in atenei italiani che all’estero.

Bando di concorso

Il presente bando detta le regole di partecipazione al concorso per la concessione di contributi economici straordinari, riservati a studenti siciliani iscritti a corsi di laurea che si svolgono fuori dalla Regione Siciliana in sedi nazionali o estere per l’A.A. 2019/2020, da erogare a supporto della situazione di disagio che si sta verificando per l’emergenza epidemiologica dovuta al COVID19.

La copertura finanziaria dell’intervento sarà garantita con le risorse liberate dalla reimputazione finanziaria al PO FSE 2014/2020 di interventi finanziati a valere su risorse che risultano ancora disponibili, pari a complessivi euro 7.000.000,00, anche in base a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 275/2019. La gestione unitaria è affidata all’ERSU di Catania per gli studenti che si trovano all’estero ed all’ERSU di Palermo per gli studenti che si trovano in altre regioni italiane, secondo i requisiti di accesso nei successivi articoli del presente bando.

Destinatari

Possono presentare domanda per l’attribuzione del contributo economico gli studenti residenti in Sicilia da almeno un anno dalla data di pubblicazione del presente bando, frequentanti corsi universitari fuori dalla Regione Siciliana, che:

  1. siano iscritti regolarmente per l’anno accademico 2019/2020

a) corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico;

b) corsi di laurea attivati prima dell’entrata in vigore del D.M. 3 novembre 1999, n.509;

c) corsi di alta formazione artistica e musicale, cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;

d) corsi di dottorato di ricerca (attivati dalle università italiane ai sensi dell’art. 4 del D.L. 03/07/1998 n. 210) purché non retribuiti;

e) corsi di specializzazione (attivate dalle università italiane, ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368) purché non retribuiti.

  1. siano in possesso dei requisiti economici di cui all’art. 4.
  2. I benefici non possono essere concessi agli studenti che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) siano iscritti a corsi tenuti in Sicilia da Università aventi sede fuori dalla Regione; b) siano già in possesso di un altro titolo di studio di pari livello conseguito in Italia o conseguito all’estero e avente valore legale in Italia, inclusi la laurea dei corsi pre-riforma e il diploma universitario (equiparato alla laurea triennale).

Requisiti di ammissione

Requisiti economici

Le condizioni economiche degli studenti e delle studentesse sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi del Regolamento sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013. L’indicatore non dovrà superare il seguente limite massimo: o ISEE € 23.508,78 Le Attestazioni ISEE dovranno essere in corso di validità e/o presentate al momento dell’iscrizione A.A. 2019/20, con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario e prive di annotazioni relative a omissioni/difformità rilevate dall’Agenzia delle Entrate.

Requisiti di domicilio

Gli studenti/le studentesse dovranno autocertificare, nelle forme e nei modi previsti di appartenere ad una delle seguenti categorie:

CATEGORIA 1: studenti/studentesse che hanno mantenuto dopo il 31 gennaio 2020, data di indizione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla data di pubblicazione del presente bando, la propria presenza fisica nel domicilio fuori Regione;

CATEGORIA 2: studenti/studentesse che sono rientrati presso la loro residenza in Sicilia, nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e la data di pubblicazione del presente bando.

Tale requisito sarà verificato attraverso la consultazione degli elenchi riportanti i nominativi dei flussi in ingresso nel territorio siciliano, resi disponibili dalla Protezione Civile. Gli studenti/le studentesse non dovranno essere beneficiari del servizio abitativo erogato dalle Università o dagli Enti per il diritto allo studio universitario (posto letto presso le residenze universitarie gestite direttamente o indirettamente) o dell’alternativa quota monetaria relativa al servizio abitativo (cosiddetto “contributo alloggio” o similare). Le Amministrazioni si riservano di verificare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti ed autocertificati.

Criteri di esclusione

Saranno esclusi dal concorso gli studenti e le studentesse che, pur essendo in possesso dei requisiti economici previsti:

  1. sono in possesso di titolo di studio (anche se conseguito all’estero, purché riconosciuto dall’Istituzione Universitaria) di livello pari o superiore al corso di studio di attuale iscrizione e per il quale richiedono il contributo economico;
  2. non sono in possesso dei requisiti di reddito previsti dal presente bando;
  3. inviano la richiesta con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
  4. inviano la richiesta fuori dai termini previsti dal presente bando;
  5. inviano la richiesta priva anche di uno solo dei documenti richiesti;
  6. hanno autocertificato dati che risultano difformi da quanto riscontrabile dai documenti allegati e dalle banche dati;
  7. presentano attestazione ISEE irregolare (es. non valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, con annotazioni relative a omissioni/difformità rilevate dall’Agenzia delle Entrate se non allegano adeguata documentazione attestante la veridicità dei dati dichiarati).

Per partecipare al concorso, i richiedenti il contributo economico dovranno procedere come segue

Per gli studenti frequentanti corsi al di fuori della Regione Siciliana e ricadenti nel territorio nazionale: accedere all’applicazione internet appositamente predisposta e raggiungibile nel sito istituzionale www.ersupalermo.it; ERSU di Palermo Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario Sito web www.ersupalermo.it Viale delle Scienze, ed. 1 - 90128 Palermo, Tel. 091.6541111 email: protocollo@ersupalermo.it Pec: protocollo@pec.ersupalermo.it

Per gli studenti frequentanti corsi all’estero: accedere all’applicazione internet appositamente predisposta e raggiungibile nel sito istituzionale www.ersucatania.it;

CONTATTI dell’Ente di riferimento per gli iscritti a corsi di laurea che si svolgono fuori dalla Regione Siciliana in sedi estere: ERSU di Catania - Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario Sito web www.ersucatania.it, Via Etnea, 570- 95128 Catania, Tel. 095.7517910 Pec: protocollo@pec.ersucatania.it

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico Via Etnea, 570- 95128 Catania

 

 

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Cura Italia: credito d’imposta per negozi e botteghe

Il credito d’imposta per l’affitto di botteghe e negozi non è un’agevolazione fiscalmente rilevante, non è tassabile e non partecipa quindi né al reddito né alla base imponibile IRAP. Questa è l’importante novità prevista dal disegno di legge di conversione del decreto Cura Italia, approvato in prima lettura da parte del Senato nella seduta dello scorso 9 aprile 2020.

L’art. 65 D.L. 18/2020 riconosce, per il solo mese di marzo 2020 e nella misura del 60% del canone di locazione contrattualmente convenuto per tale mese, agli esercenti attività di impresa ritenute “non essenziali” che sono conduttori di immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Dal momento che tale misura si propone di ristorare il beneficiario dal costo del canone, maturerà soltanto dopo l’avvenuto pagamento: pertanto, è consigliabile effettuarlo con mezzi tracciabili (bonifico, addebito SEPA, carta di credito, ecc.) entro e non oltre il giorno precedente a quello di utilizzo del credito d’imposta.

Non è ancora stato chiarito esplicitamente che cosa succede nel caso in cui nel contratto sia convenuto un unico canone per più immobili appartenenti a categorie diverse (per esempio, uno alla categoria C/1 e uno a quella C/2).

Sono esclusi dalla misura tutti gli immobili di categoria catastale differente dalla C/1.

 

 

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SI ALLA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO MA SALTA QUELLA SUI NEGOZI

Un 2020 dal sapore dolceamaro per il comparto delle locazioni.

Il dolce viene dalla conferma dell’aliquota del 10% per le locazioni a canone concordato, che da temporanea (doveva applicarsi solo fino al 2019, in luogo dell’aliquota base del 15%) diventa a regime e si applica:

  • ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (c.d. locazioni a canone concordato)
  • relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa.

Si ricorda che l’aliquota della cedolare secca da applicare agli affitti a canone libero è, e rimane, pari al 21%.

L’amaro viene, invece, dalla mancata conferma della cedolare secca per la locazione degli immobili commerciali di categoria catastale C/1 e di estensione inferiore ai 600 mq. Detta agevolazione rimane quindi confinata ai contratti stipulati nell’anno 2019, ma non viene riproposta anche per l’anno 2020.

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