Dal 2024 aumenta la cedolare secca sulle locazioni brevi

Il regime fiscale delle locazioni brevi, cioè dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durate non superiore a 30 giorni, ha fin qui goduto di una imposizione agevolata, data la possibilità di applicare il meccanismo della cedolare secca con applicazione dell’aliquota del 21%.

La legge di bilancio 2024, pur mantenendo un’imposizione di sicuro favore, riduce il vantaggio fiscale collegato a tale tipologia di contratti prevedendo:

  • il mantenimento dell’aliquota del 21% per i redditi derivanti dalla prima o unica unità immobiliare locata, individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi
  • l’incremento dell’aliquota al 26% per tutte le unità immobiliari locate successive alla prima.

È quindi evidente che, in sede di dichiarazione, sarà importante valutare la convenienza fiscale della cedolare secca con aliquota maggiorata, in quanto la percentuale è superiore a quella del primo scaglione Irpef (23%) e va quindi valutato se applicare la cedolare secca per quegli immobili o se applicare per gli stessi la tassazione ordinaria a scaglioni.

Al fine di evitare l’elusione della normativa, la legge di bilancio interviene anche sui soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici, nel momento in cui mettono in contatto persone alla ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare e incassano i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve o sublocazione, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei già menzionati canoni o corrispettivi.

Questi soggetti, in questi casi, diventano sostituti d’imposta e applicano una ritenuta d’acconto del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario, provvedendo al successivo versamento.

Slittano le scadenze fiscali di novembre, ma non per tutti.

Per alleviare parzialmente il peso economico della pandemia su chi ne ha subito di più le conseguenze negative, il Decreto Ristori quater introduce una mini proroga per i versamenti del mese di dicembre relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 Dpr 600/1973), e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che vengono operate in qualità di sostituti d'imposta;
  • ai versamenti relativi all'Iva;
  • ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Per beneficiare della proroga sono però necessari due requisiti concomitanti:

  • l’impresa o il professionista non devono aver avuto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019
  • i predetti soggetti devono aver avuto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Non devono rispettare i suddetti requisiti, e quindi beneficiano in automatico della disposizione:

  • i soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione successivamente al 30 novembre 2019
  • ii soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 Dpcm 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità (zone rosse e arancioni) e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della salute;
  • ii soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 D.L. 149/2020, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse) come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della salute.

Gli importi sospesi andranno versati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dalla suddetta data.

Studio Mamì - Studio

Il Decreto Rilancio modifica il calendario delle scadenza fiscali

Il Decreto Rilancio “proroga le proroghe” dei versamenti previsti dai DL Cura Italia e Liquidità

I Decreti Cura Italia e Liquidità disponevano, a determinate condizioni, una serie di sospensioni dei versamenti dovuti per ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dell’Iva, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Con il Decreto Rilancio viene disposta un’ulteriore proroga dei suddetti versamenti. Vediamo le proroghe in dettaglio:

  • Imprese e professionisti con ricavi non superiori a 2 milioni di euro:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Iva – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 08.03.2020 – 31.03.2020
    • Proroga prevista dal DL Cura Italia: 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Imprese operanti in particolari settori particolarmente danneggiati dalla crisi:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Iva – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 02.03.2020 – 31.03.2020
    • Proroga prevista dal DL Cura Italia: 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Imprese e professionisti che hanno subito una riduzione del fatturato del 33% (o superiore al 50% se di più rilevante dimensione) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell’anno 2019:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Iva – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 01.04.2020 – 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Liquidità: 30.06.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 01.04.2020 – 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Cura Italia: 30.06.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)

Oltre alle proroghe dei versamenti in autoliquidazione, il Decreto Rilancio proroga anche le seguenti tipologie di versamento:

  • Avvisi bonari e rate avvisi bonari:
    • Scadenza originaria: 09.03.2020 – 31.05.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Atti di accertamento con adesione, accordi conciliativi, atti di mediazione, atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita, atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione, atti di recupero crediti d’imposta, avvisi di liquidazione emessi per omesso o carente versamento di imposta di registro, donazione, sostitutiva sui finanziamenti ed imposta sulle assicurazioni:
    • Scadenza originaria: 09.03.2020 – 31.05.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Pace fiscale (processi verbali di constatazione, avvisi di accertamento, liti pendenti, violazioni formali):
    • Scadenza originaria: 09.03.2020 – 31.05.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi affidati all’Agente della Riscossione, ingiunzioni fiscali degli Enti locali:
    • Scadenza originaria: 08.03.2020 – 31.08.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 30.09.2020 (in un’unica soluzione)
  • Pace fiscale (rottamazione bis – rottamazione ter – saldo e stralcio)
    • Scadenza originaria: 28.02.2020 – 30.11.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 10.12.2020 (in un’unica soluzione)

Appalti e subappalti, novità in vista sul pagamento delle ritenute

L’applicazione dell’art. 4 del Decreto Legge n 124 del 26/10/19 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” prevede delle novità in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

Nello specifico è previsto che, in tutti i casi in cui un committente affidi ad un’impresa l’esecuzione di un'opera, il versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori impiegati in quell’appalto sia effettuato direttamente dal committente stesso, a cui l’appaltatore o subappaltatore deve anticipare le somme.

Si profila dunque da un lato una complicazione burocratica nella gestione amministrativa dell’appalto, dall’altro il singolare obbligo da parte dell’appaltatore di pagare il proprio committente affichè questo versi le ritenute.

Questo singolare giro contabile porta con sé l’impossibilità di compensare le ritenute con altri crediti.

Per identificare i lavoratori impiegati nell’appalto, inoltre, l’appaltatore dovrà comunicare tempestivamente al committente i dati anagrafici e contributivi dei proprio dipendenti, insieme alle ore dedicata da ciascuno all’appalto.

Va detto che è prevista una un’esenzione, facoltativa, dall’applicazione di questa disciplina in presenza di appaltatori ritenuti più affidabili, ossia in attività da 5 anni con versamenti sul conto fiscale da almeno 2 milioni e privi di carichi fiscali.

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