Le cosiddette "società di comodo", conosciute anche come "società non operative", sono un tema centrale nella normativa tributaria italiana, introdotte per contrastare l'uso improprio delle società a fini elusivi. La disciplina mira a individuare quelle entità giuridiche che non svolgono un'effettiva attività economica, ma vengono utilizzate per conseguire vantaggi fiscali, come la detenzione di beni o il rinvio del pagamento delle imposte.
Una società è considerata di comodo se non supera il test di operatività, basato su un confronto tra i ricavi effettivamente conseguiti e i ricavi presunti calcolati in base ai beni posseduti.
Il test di operatività si basa su parametri prestabiliti (coefficiente sui beni immobili, mobili registrati, partecipazioni, ecc.) che determinano i ricavi minimi presunti. Se i ricavi effettivi non raggiungono questi valori, la società viene classificata come non operativa.
Essere considerati “di comodo” comporta delle conseguenze penalizzanti per la società, in particolare:
- anche in assenza di redditi effettivi, viene tassato il reddito minimo presunto
- esistono limitazioni alla compensazione dei crediti fiscali: restrizioni nell'utilizzo dei crediti IVA e di altre imposte.
- per l'IRES è previsto un incremento dell’aliquota applicabile.
Con l’approvazione del decreto di riforma Irpef-Ires viene in parte allentato il meccanismo delle società di comodo, in particolar modo intervenendo sia sulle aliquote volte a determinare i ricavi minimi che fanno stare fuori dal regime, sia sulle aliquote volte a quantificare il reddito minimo tassabile in caso si rientri nel perimetro di non operatività.
In particolar modo, per quanto attiene al calcolo dei ricavi minimi, già dal 2024 si applicheranno le seguenti aliquote:
- 1% (in luogo del 2%) sul valore delle partecipazioni, titoli e crediti finanziari;
- 3% (in luogo del 6%) sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in leasing;
- 2,5% (in luogo del 5%) per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10;
- 2% (in luogo del 4%) per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei 2 precedenti;
- 0,5% (in luogo dell’1%) per tutti gli immobili situati in piccoli Comuni.
Per quanto attiene al reddito minimo, si applicheranno le seguenti percentuali:
- 0,75% (in luogo dell’1,5%) sul valore di partecipazioni, titoli e crediti finanziari;
- 2,38% (in luogo del 4,75%) sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in leasing;
- 2% (in luogo del 4%) per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10;
- 1,5% (in luogo del 3%) per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei 2 precedenti;
- 0,45% (in luogo dello 0,9%) per tutti gli immobili situati in piccoli Comuni.