Escluso il superbonus se le finestre cambiano forma e dimensione

Durante l’audizione del 28 aprile 2021 in Commissione Attività Produttiva, l’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) interviene sulla spettanza del superbonus per la sostituzione di finestre e serramenti, affermando che il diritto al superbonus 110% spetta solo se non c’è una modifica di forma e dimensioni.

Secondo la posizione espressa dell'Enea quindi per la sostituzione di finestre, il superbonus 110% e l’ecobonus 50% spettano solo per le sostituzioni degli infissi a parità di superficie e di forma. Questa regola non è valida nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione; in questo caso si prende a riferimento geometrico, dimensionale e di posizione la situazione post opera.

Solo due le concessioni dell’Enea sul punto:

  • è ammissibile una tolleranza di un 2% di modifica dimensionale solo se dovuta a ragioni tecniche non eludibili;
  • la modifica delle dimensioni del serramento è ammissibile solo se derivante esclusivamente dal restringimento della bucatura esterna nel caso di contemporanea installazione di un cappotto termico esterno o di installazione di impianto radiante a pavimento derivanti esclusivamente dal suo innalzamento.

Prorogato il superbonus 110% fino al 2022.

Così come già ampiamente annunciato, la Legge di Bilancio 2021 estende l’arco temporale di riferimento per le spese oggetto di superbonus 110%, portandolo al 31.12.2022 per gli Istituti autonomi case popolari e al 30.06.2022 per tutti gli altri beneficiari.

Un’ulteriore estensione è prevista a condizione che, alla scadenza precedente, siano completati i lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. In questo caso la data ultima diventa il 30.06.2023 per gli Istituti autonomi case popolari e il 31.12.2022 per gli altri beneficiari.

Cambia anche la ripartizione della spesa in quote annuali:

  • per le spese sostenute fino al 31.12.2021 (fino al 30.06.2022 per gli IACP) rimane la ripartizione in 5 quote annuali
  • per le spese sostenute nel 2022 (dall’1.07.2022 per gli IACP) la ripartizione passa a 4 quote annuali.

Tra le altre modifiche previste:

  • vengono inclusi tra i beneficiari le persone fisiche con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche
  • gli interventi sulla coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa come interventi trainanti, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente
  • viene chiarito che una unità immobiliare può considerarsi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale
  • rientrano tra gli interventi trainati anche gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni
  • viene estesa l’agevolazione prevista per gli impianti solari fotovoltaici anche se installati su strutture pertinenziali agli edifici
  • per l’installazione delle colonnine di ricarica di veicoli elettrici vengono stabiliti dei limiti di spesa così regolati (l’agevolazione si intende per una colonnina di ricarica per unità immobiliare):
    • euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo
    • euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di 8 colonnine
    • euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a 8 colonnine
  • per gli interventi agevolati al 110% andrà esposto sul cantiere un cartello con la dicitura “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 7, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”
  • viene prorogata al 2022 la possibilità di optare per la cessione o per lo sconto in fattura

Esenzione del bollo auto Regione Sicilia, modalità attuative

Sono state emanate le istruzioni attuative dell'esenzione della tassa automobilistica disposta dalla Finanziaria della Regione Siciliana per il 2020.

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell'esenzione i proprietari con reddito non superiore a 15.000,00 euro, che risultino al P.R.A. intestatari alla data del 14 maggio 2020 di autovetture immatricolate entro il 31 dicembre 2010 o, in caso di immatricolazione successiva, di autovetture con numero di kw non superiore a 53.

Il reddito è ricavabile dai seguenti modelli riferiti all’ultima dichiarazione presentata:

  • mod. CU parte B dati fiscali somma degli importi di cui ai relativi punto 1 e punto 2 più eventuali altri redditi;
  • mod. 730 : Dichiarazione dei redditi, rigo 11 e rigo 15, prospetto di liquidazione mod.730
  • mod. UNICO persone fisiche, quadro RN, importo di cui al rigo RN1 ( Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali).

I soggetti che hanno provveduto al pagamento del bollo auto per l’anno di imposta 2020 possono comunque presentare l’istanza di esenzione in oggetto e chiedere il contestuale rimborso, indicando gli estremi del pagamento e le modalità per l’accredito delle somme.

Data di presentazione delle istanze e modalità di presentazione
Le istanze possono essere presentate dalle 9:00 del 21 ottobre 2020 e sino alle 23:59 del 5 novembre 2020.

Le istanze andranno presentate compilando il format presente sul sito https://esenzioni sicilia 2020.aci.it/privato e procedendo poi alla firma (autografa o digitale) e al successivo invio all'indirizzo PEC esenzione2020.privato@PEC.sicilia.aci.it.

Nel caso di richiesta di esenzione per più autovetture intestate allo stesso soggetto è necessario inviare un'istanza per ogni autovettura.

Entro venti giorni dal 5 novembre verranno pubblicate le graduatorie delle istanze ammesse e non ammesse all'esenzione del bollo auto 2020, con l'indicazione del numero identificativo della pratica. I soggetti non ammessi al beneficio potranno comunque assolvere il pagamento del bollo entro il 30 dicembre 2020 senza corresponsione di sanzioni ed interessi.

Per eventuali chiarimenti scrivi a info@studiomami.it

 

 

 

 

 

 

DPCM 25 ottobre, ecco le ultime linee guida

Le disposizioni sono valide dal 26 ottobre fino al 24 novembre

BAR E RISTORANTI

  • Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00.
  • Resta invece consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti.
  • Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
  • Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, non ché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  • Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
  • Sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.

RACCOMANDATO NON SPOSTARSI SE NON PER MOTIVI DI LAVORO, STUDIO, SALUTE, NECESSITA’

È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

PRIMO CICLO DELLA SCUOLA IN PRESENZA, DAD AL 75 PER CENTO ALLE SUPERIORI

  • L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione - materna, elementare medie e per i servizi educativi per l’infanzia continuerà a svolgersi in presenza.
  • Le scuole superiori adotteranno una Dad pari al 75% delle attività dunque un 25% in presenza su tutto il territorio nazionale, uniformando le ordinanze regionali.

STOP A PALESTRE E PISCINE

  • Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

CINEMA E TEATRI

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.

DISCOTECHE

Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

SALE GIOCHI

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò

FIERE E CONGRESSI

  • Sono vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi;
  • Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e dalle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
  • Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

CHIUSURA STRADE E PIAZZE

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere di sposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

STOP A PARCHI DIVERTIMENTI

  • Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
  • è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

SOSPESE LE COMPETIZIONI SPORTIVE RESTANO QUELLE AGONISTE

  • Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
  • Restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra-riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paraolimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
  • Lo svolgimento degli sport di contatto è vietato salvo che per le competizioni professionistiche nonché dilettantistiche di livello nazionale e comunque nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
  • Sono sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico amatoriale.

STOP A CONCORSI PUBBLICI E PRIVATI

  • Sono sospese procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica. Dalla sospensione sono esclusi quelli per il personale sanitario e per quello della protezione civile.
  • Sono salve le procedure in corso e quelle per le quali esistono specifici protocolli organizzativi validati dal Comitato tecnico scientifico.

MASCHERINA RACCOMANDATA IN CASA TRA NON CONVIVENTI (RACCOMANDAZIONE)

  • Si raccomanda l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”
  • Sarebbe raccomandato, inoltre, “non ricevere in casa persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza”.

INGRESSI CONTINGENTATI NEI LOCALI PUBBLICI

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

 

 

 

 

 

 

Il Decreto Agosto interviene su alcuni aspetti del superbonus 110%

Con il Decreto Agosto vengono chiariti, con appositi interventi normativi, alcuni aspetti operativi del superbonus 110%, ormai ai nastri di partenza.

L’articolo 63 del Decreto agevola le decisioni di adesione al bonus all’interno dei condomini, stabilendo che deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi relativi al superbonus e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Viene inoltre prevista, anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, la possibilità, previo consenso di tutti i condomini, di partecipazione all’assemblea con modalità di videoconferenza.

Il Dl 104/2020 convertito interviene anche sulla definizione di «accesso autonomo dell’esterno» delle unità immobiliari, ai fini del superbonus: viene infatti stabilito che per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva».

Novità anche per i comuni dei territori colpiti da eventi sismici, in quanto per detti comuni viene previsto un aumento del 50% dei limiti di spesa agevolabile per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati.

Infine il decreto convertito stabilisce che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi. Questo significa che le verifiche di eventuali abusi/irregolarità edilizie, per gli interventi condominiali, andranno eseguite soltanto sulle parti comuni, prescindendo dai singoli alloggi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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