Imposta sulle successioni e donazioni: ecco le modifiche

Con la pubblicazione del D.Lgs. 139/2024 in Gazzetta Ufficiale, entrano in vigore alcune modifiche delle imposte indirette diverse dall’Iva, con particolare focus sull’imposta sulle successioni e donazioni. Vediamo le modifiche più interessanti:

Tassazione del trust

Con le modifiche approvate, i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione rientrano “ufficialmente” tra quelli assoggettati all’imposta sulle successioni e donazioni.

Viene precisato, tra l’altro che, se il disponente è residente nello Stato italiano al momento della “separazione patrimoniale” l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, mentre se il disponente è residente all’estero l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.

Ma la novità più importante è rappresentata dalla facoltà, per il disponente del trust o, in caso di trust testamentario, per il trustee, di optare per la corresponsione dell’imposta in via anticipata, ossia al momento dell’apporto dei beni e diritti in trust, sia per apporti inter vivos che per causa di morte. In questo caso l’imposta è applicata utilizzando le aliquote e le franchigie già previste, salvo che non sia possibile predeterminare, al momento dell’apporto, i beneficiari (o quantomeno la loro natura). In quest’ultimo caso andrà applicata l’aliquota più elevata senza franchigie.

Tale disposizione consente di cristallizzare in via definitiva il momento impositivo.

Trasferimenti di azienda e di partecipazioni societarie

Il Decreto interviene sui trasferimenti agevolati di azienda e di partecipazioni societarie a favore dei discendenti e del coniuge. esclusi da tassazione ai sensi dell'art. 3 c. 4-ter TUS, per favorire il mantenimento dell'integrità dell'impresa familiare.

Con il decreto si specifica che in caso di aziende o rami di esse, gli aventi causa devono, per soddisfare il presupposto temporale, proseguire l’esercizio dell’attività di impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni l’agevolazione si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; mentre in caso di “altre quote sociali” il beneficio spetta a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità delle quote per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Si specifica poi che l’agevolazione spetta anche nei casi in cui il trasferimento di quote sociali e azioni consentano al beneficiario di integrare un controllo già esistente su una società, e non soltanto a quelle che, per la prima volta, consentono detto controllo.

Base imponibile per usufrutto, uso, abitazione, rendite e pensioni

Il Decreto stabilisce che la base imponibile dei diritti di usufrutto, uso e abitazione è determinata sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse. La base imponibile di rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario deve essere determinata come segue:

  • in caso di rendita perpetua o a tempo indeterminato da 40 volte l'annualità;
  • in caso di rendita o pensione a tempo determinato dal valore attuale dell'annualità calcolato al saggio legale d'interesse (senza più il limite superiore delle 40 volte l'annualità);
  • in caso di rendita o pensione vitalizia, dal valore annuale moltiplicato per i coefficienti indicati nel Prospetto allegato al Decreto.

Liquidazione dell’imposta

Il Decreto introduce, anche per l’imposta sulle successioni e donazioni, la procedura di autoliquidazione. Non sarà più quindi l’Ufficio a calcolare l’imposta dovuta ma la stessa dovrà essere calcolata e versata in autonomia dal contribuente, e all’Ufficio spetterà il controllo.

Abrogazione del coacervo successorio

L’istituto del coacervo successorio, che imponeva di inserire nel valore globale netto dell’asse ereditario (ai fini della determinazione delle aliquote applicabili) anche il valore delle donazioni che il beneficiario avesse avuto in vita dal de cuius, viene abrogato ai fini dell’imposta delle successioni mentre rimane ai fini dell’imposta sulle donazioni.

Trust: cambio di rotta dell’Agenzia delle Entrate sulle imposte indirette

Con la circolare 34/E del 20 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate, dopo tanti contenziosi che l’avevano vista soccombente, si adegua alla giurisprudenza di legittimità in tema di tassazione ai fini delle imposte indirette dei trust.

Per lungo tempo, infatti, l’Agenzia delle Entrate sosteneva che l’atto con il quale si dotava un trust di beni fosse assimilabile alla costituzione di un vincolo di destinazione, con applicazione dell’imposta sulle successioni e le donazioni.

Ciò appariva in contrasto con la situazione fattuale in quanto, con l’atto di dotazione, non vi era alcun arricchimento in capo ad alcuno, posto che i beneficiari del trust avevano una mera aspettativa di diventare destinatari dei beni inseriti nel trust.

La giurisprudenza di legittimità, dopo una prima fase di incertezza, era però intervenuta a correggere questa stortura, disponendo l’applicazione dell’imposta di successione e donazione al momento dell’attribuzione finale dei beni ai beneficiari e non al momento della semplice dotazione di beni in trust.

Con la circolare summenzionata l’Agenzia si conforma a detto orientamento. In particolare nella circolare si precisa:

  • che l’atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, è assoggettato all’imposta di registro in misura fissa anche quando nel medesimo atto venga disposta la dotazione patrimoniale al trust;
  • che la stessa tassazione si applica anche agli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust;
  • che gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni;
  • che tale attribuzione stabile determina un arricchimento in capo al beneficiario in conseguenza dell’atto istitutivo o della devoluzione patrimoniale del trust, integrando il presupposto, con applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni all’atto di costituzione o di dotazione del trust;
  • che le aliquote e le franchigie sono individuate, all’atto della attribuzione dei beni, sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario;
  • che l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale alla fattispecie dei trust è dovuta, rispettivamente, per le formalità di trascrizione di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari e per le volture catastali conseguenti ai medesimi atti.
Semplifica la tua ricerca di informazioni utili

Iscriviti alla nostra Newsletter gratuita

Parla con noi

Se hai bisogno di una squadra di consulenti che ha a cuore le tue esigenze, vieni a trovarci allo studio.
Oppure chiama, manda una mail, un fax, un messaggio su whatsapp o sui social…
Ti servono solo un paio di minuti, contattaci adesso.

  • Via J.F.Kennedy, 63- 98051 Barcellona P.G. (ME)
  • +39 090 9796698

  • + 39 090 5720002
Studio Mamì - Logo Footer

Studio Mamì | Via J.F.Kennedy, 63 - 98051 Barcellona P.G. (ME) | Tel +39 090 9796698 - Fax +39 090 5720002 - info@studiomami.it | P. IVA: 02121020834

Privacy Policy
Cookie Policy
Credits
Firma Elettronica Avanzata

Benvenuto sul sito dello Studio Mamì

KbxBotIcon