Adeguamento dei luoghi di lavoro all’emergenza COVID-19: crediti d’imposta e esenzione IVA

Il Decreto Rilancio riscrive il novero dei crediti d’imposta e delle agevolazioni concesse a imprese e lavoratori autonomi per assicurare la sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenire la ripartenza del contagio. Vediamole nel dettaglio:

 

Credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro

L’articolo 120, D.L. 34/2020 introduce un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un credito massimo di euro 80.000 a beneficiario, spettante agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico, nonché a favore di fondazioni ed altri enti privati compresi gli enti del terzo settore.

I luoghi aperti al pubblico individuati dal Decreto sono i seguenti:

  • Alberghi
  • Villaggi turistici
  • Ostelli della gioventù
  • Rifugi di montagna
  • Colonie marine e montane
  • Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
  • Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
  • Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
  • Gestione di vagoni letto
  • Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
  • Ristorazione con somministrazione
  • Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
  • Gelaterie e pasticcerie
  • Gelaterie e pasticcerie ambulanti
  • Ristorazione ambulante
  • Ristorazione su treni e navi
  • Catering per eventi, banqueting
  • Mense
  • Catering continuativo su base contrattuale
  • Bar e altri esercizi simili senza cucina
  • Attività di proiezione cinematografica
  • Attività delle agenzie di viaggio
  • Attività dei tour operator
  • Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
  • Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.
  • Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
  • Organizzazione di convegni e fiere
  • Attività nel campo della recitazione
  • Altre rappresentazioni artistiche
  • Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
  • Attività nel campo della regia
  • Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
  • Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
  • Attività di biblioteche ed archivi
  • Attività di musei
  • Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
  • Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
  • Parchi di divertimento e parchi tematici
  • Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
  • Stabilimenti termali

Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19:

  • interventi edilizi
  • acquisto di arredi di sicurezza
  • acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa
  • acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni sulle medesime spese, nel limite del costo sostenuto, ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione

L’articolo 125 del Decreto Rilancio, introduce un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto dei dispositivi di protezione.

Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di credito di euro 60.000 a beneficiario, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro.

Le spese agevolabili consistono nelle seguenti categorie:

  • sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
  • acquisto di dispositivi di sicurezza
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

Riduzione dell’aliquota Iva per le cessione di beni necessario per il contenimento del COVID-19

In aggiunta ai due summenzionati crediti d’imposta, il Decreto Rilancio introduce l’esenzione da IVA fino al 31 dicembre 2020 per una serie di prodotti elencati nella tabella A, parte II-bis del Decreto IVA, tra i quali:

  • mascherine chirurgiche;
  • mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalita' sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani;
  • dispenser a muro per disinfettanti;
  • soluzione idroalcolica in litri;
  • perossido al 3 per cento in litri;
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19;
  • tamponi per analisi cliniche.

A partire dall’1 gennaio 2021 l’esenzione verrà meno, la l’aliquota Iva passerà dal 22% al 5%.

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