Il Decreto Rilancio riscrive il novero dei crediti d’imposta e delle agevolazioni concesse a imprese e lavoratori autonomi per assicurare la sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenire la ripartenza del contagio. Vediamole nel dettaglio:
Credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro
L’articolo 120, D.L. 34/2020 introduce un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un credito massimo di euro 80.000 a beneficiario, spettante agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico, nonché a favore di fondazioni ed altri enti privati compresi gli enti del terzo settore.
I luoghi aperti al pubblico individuati dal Decreto sono i seguenti:
- Alberghi
- Villaggi turistici
- Ostelli della gioventù
- Rifugi di montagna
- Colonie marine e montane
- Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
- Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- Gestione di vagoni letto
- Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
- Ristorazione con somministrazione
- Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- Gelaterie e pasticcerie
- Gelaterie e pasticcerie ambulanti
- Ristorazione ambulante
- Ristorazione su treni e navi
- Catering per eventi, banqueting
- Mense
- Catering continuativo su base contrattuale
- Bar e altri esercizi simili senza cucina
- Attività di proiezione cinematografica
- Attività delle agenzie di viaggio
- Attività dei tour operator
- Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
- Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.
- Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
- Organizzazione di convegni e fiere
- Attività nel campo della recitazione
- Altre rappresentazioni artistiche
- Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- Attività nel campo della regia
- Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
- Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
- Attività di biblioteche ed archivi
- Attività di musei
- Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
- Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
- Parchi di divertimento e parchi tematici
- Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
- Stabilimenti termali
Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19:
- interventi edilizi
- acquisto di arredi di sicurezza
- acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa
- acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni sulle medesime spese, nel limite del costo sostenuto, ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione.
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione
L’articolo 125 del Decreto Rilancio, introduce un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto dei dispositivi di protezione.
Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di credito di euro 60.000 a beneficiario, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro.
Le spese agevolabili consistono nelle seguenti categorie:
- sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro
- acquisto di dispositivi di protezione individuale
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
- acquisto di dispositivi di sicurezza
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.
Riduzione dell’aliquota Iva per le cessione di beni necessario per il contenimento del COVID-19
In aggiunta ai due summenzionati crediti d’imposta, il Decreto Rilancio introduce l’esenzione da IVA fino al 31 dicembre 2020 per una serie di prodotti elencati nella tabella A, parte II-bis del Decreto IVA, tra i quali:
- mascherine chirurgiche;
- mascherine Ffp2 e Ffp3;
- articoli di abbigliamento protettivo per finalita' sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani;
- dispenser a muro per disinfettanti;
- soluzione idroalcolica in litri;
- perossido al 3 per cento in litri;
- strumentazione per diagnostica per COVID-19;
- tamponi per analisi cliniche.
A partire dall’1 gennaio 2021 l’esenzione verrà meno, la l’aliquota Iva passerà dal 22% al 5%.