Torna, a distanza di pochi anni, la possibilità di assegnazione agevolata dei di beni ai soci di società e la possibilità di estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale.
La norma agevola le suddette operazioni, in quanto le rende più appetibili rispetto alla tassazione che subirebbero in assenza della norma, e non si discosta nelle sue parti fondamentali da analoghe norme agevolative previste in passato.
Assegnazione agevolata dei beni ai soci
La norma si rivolge a:
- società in nome collettivo
- società in accomandita semplice
- società a responsabilità limitata
- società per azioni
- società in accomandita per azioni
e si applica alle assegnazioni ai rispettivi soci di beni immobili (fatta eccezioni per quelli strumentali per destinazione) o beni immobili iscritti nei pubblici registri (anch’essi non utilizzati come beni strumentali).
Possono essere oggetto di assegnazione agevolata coloro che sono soci delle suddette società al 30 settembre 2024 o agli eredi che subentrano come soci successivamente al 30 settembre 2024. Per le società di persone, in mancanza di libro soci, l’identità dei soci va provata mediante altro titolo avente data certa (es. atto costitutivo o atto di trasferimento).
In questo caso l’agevolazione si concretizza nel pagamento di un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze pari all’8% (in luogo delle ordinarie aliquote d’imposta) che sale al 10,5% nel caso in cui la società risulti non operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti.
Oltre all’aliquota agevolata, la norma prevede un’ulteriore agevolazione data dal fatto che per gli immobili il valore da prendere in considerazione non è quello “normale” ma quello ottenuto con il ricorso ai moltiplicatori catastali previsti ai fini dell’imposta di registro.
La norma agevola anche il comparto delle imposte indirette, visto che è prevista la riduzione alla metà dell’imposta di registro eventualmente applicabile (che passa dal 3% all’1,5%) e l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, mentre non vi è alcuna agevolazione in termini di Iva.
Estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale
Parallelamente all’assegnazione dei beni ai soci, la norma agevolativa interviene anche sulla estromissione, dal patrimonio dell’impresa individuale, di eventuali immobili strumentali dell’imprenditore posseduti al 31 ottobre 2024.
In particolare possono essere oggetto di estromissione gli immobili:
- strumentali per “destinazione”, vale a dire, gli immobili che sono utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;
- strumentali “per natura”, ossia gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall'imprenditore o anche se dati in locazione o comodato.
La condizione di strumentalità va valutata al 31 ottobre 2024. Quindi se, nelle more, il bene è stato concesso in uso a terzi, è sempre possibile procedere all’esclusione beneficiando delle norme agevolative.
In caso di estromissione di detti beni al 31 maggio 2025 (pur con effetti retroattivi all’1 gennaio 2025) è prevista anche qui una imposizione pari all’8% sulla plusvalenza e le plusvalenze medesime possono essere determinate assumendo, in luogo del valore normale, il valore catastale determinato i relativi moltiplicatori.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva, sia in caso di assegnazione che di estromissione, dovrebbe avvenire in due rate entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026.