Con l’approvazione del nuovo Codice della Crisi d’Impresa, un nuovo importante obbligo è stato posto a carico di tutte le realtà imprenditoriali, sia quelle svolte in forma societaria che quelle svolte in forma di impresa individuale.
Il nuovo art. 2086 del Codice civile dispone infatti che l’imprenditore debba istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale. L’istituzione degli adeguati assetti serve quindi per intercettare le situazioni di crisi, intervenendo prima che queste sfocino nell’insolvenza, cioè nell’incapacità di soddisfare i propri creditori.
Qual è il compito degli adeguati assetti? Ce lo dice lo stesso Codice della Crisi d’impresa secondo il quale essi devono consentire:
- di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico finanziario;
- di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi;
- ricavare informazioni necessarie a poter compilare la lista di controllo per il perseguimento del risanamento previsto dallo stesso Codice;
- consentano di rilevare i seguenti segnali di allarme:
- esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purchè rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- esistenza delle seguenti situazioni relative a debiti tributari o previdenziali:
- ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali per un ammontare superiore:
- per le imprese con lavoratori subordinati/parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
- per le altre imprese all’importo di euro 5.000
- esistenza di un debito verso Inail scaduto da oltre novanta giorni e superiore a 5.000 euro;
- esistenza di un debito Iva scaduto e non versato di importo superiore a 5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione Iva dell’anno precedente. O, in ogni caso, quando il debito è superiore ad euro 20.000;
- esistenza di debiti verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, scaduti da oltre novanta giorni e superiori:
- per le imprese individuali a euro 100.000;
- per le società di persone a euro 200.000;
- per le altre società a euro 500.000.
- ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali per un ammontare superiore:
Cosa succede se non si adottano gli adeguati assetti? La conseguenza è la responsabilità personale di amministratori e imprenditori individuali nei confronti dei creditori sociali per il danno loro causato. Quindi qualora la crisi, non intercettata per tempo in assenza degli adeguati assetti, sfoci in una liquidazione giudiziale (la nuova versione del fallimento), l’imprenditore individuale o gli amministratori possono essere oggetto di azione di responsabilità da parte del curatore qualora il comportamento omissivo abbia causato un danno.
E’ quindi essenziale che gli imprenditori e gli amministratori si attivino per tempo, istituendo – anche in collaborazione con i propri consulenti - gli adeguati assetti organizzativi attraverso strumenti quali, a solo titolo esemplificativo:
- analisi di bilancio che verifichi la situazione economico, finanziaria e patrimoniale della società;
- piano di tesoreria o rendiconto finanziario che rilevi tempestivamente situazioni di squilibrio finanziario.
- relazioni dell’organo amministrativo circa l’andamento gestionale e la sua prevedibile evoluzione, anche in relazione ai nuovi investimenti;
- sistema di gestione dei crediti commerciali - con adozione di procedure finalizzate a minimizzare l’emersione di perdite su crediti o pagamenti tardivi – e rapporto periodico sullo stato complessivo dei crediti;
- bilancio previsionale e piano industriale e strategico.