Maxideduzione per i costi del personale: emanato il decreto attuativo

Il primo modulo della riforma fiscale veniva introdotta una nuova agevolazione, applicabile per il solo 2024, che maggiorava la deduzione dei costi del personale in caso di assunzioni effettuate in detto anno. Con decreto del Ministero delle Finanze del 25 giugno 2024 sono state fissate le modalità attuative della misura. Vediamole insieme:

Soggetti beneficiari

L’agevolazione è applicabile a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni a condizione che, per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare, sia stata esercitata l’attività durante tutto il 2023. Per gli enti non commerciali, l’agevolazione spetta solo per i lavoratori impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale.

L’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Presupposti oggettivi

Presupposto per la super deduzione è l’esistenza di un incremento occupazionale alla fine dell’esercizio 2024, cioè che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato sia superiore al numero dei dipendenti mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate.

Ai fini della determinazione delle nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato e nel calcolo dell’incremento/decremento occupazionale:

  • non rilevano i lavoratori dipendenti, ad eccezione di quelli assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, i cui contratti sono ceduti sia a seguito di trasferimenti di aziende o rami d’azienda, sempre che il contratto sia in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; in caso contrario, detti lavoratori dipendenti riducono l’incremento occupazionale;
  • nei casi di cui al punto precedente, i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rilevano sia per il dante causa sia per l’avente causa in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;
  • non si tiene conto del personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente;
  • non si tiene conto dei dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest’ultima sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023;
  • si tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nell’ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;
  • i soci lavoratori di società cooperative sono assimilati ai lavoratori dipendenti;
  • i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

Calcolo della deduzione

La norma prevede che il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.

Il costo che è oggetto della super deduzione è pari al minore tra:

  • il costo effettivo relativo ai nuovi assunti
  • l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31.12.2023

È previsto un ulteriore incremento della deduzione, pari al 10% per le assunzioni di particolari categorie di soggetti:

  • lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
  • persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
  • donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  • donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
  • giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
  • lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
  • già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell'articolo 1, commi 313 e 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
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