Autotutela: cosa cambia con il nuovo Statuto del contribuente

Come concetto generale, l’autotutela è il potere della pubblica amministrazione di annullare e revocare dei provvedimenti amministrativi già adottati.

Tale concetto risulta applicabile anche agli atti emessi dall’Amministrazione Finanziaria e ogni contribuente, al di là di tutti gli altri istituti applicabili a sua tutela, poteva chiedere che un atto venisse rivalutato dal soggetto che l’aveva emesso nel caso in cui vi fossero elementi per farlo.

Fino alle ultime modifiche dello Statuto del contribuente, la richiesta di revisione in autotutela non vincolava l’Amministrazione Finanziaria a procedere alla revisione degli atti, rappresentando la stessa una mera facoltà che doveva essere valutata comparando l’interesse al ripristino della legalità con la certezza dei rapporti giuridici e la stabilità finanziaria.

Oggi, invece, distinguiamo due tipologie di autotutela: l’autotutela obbligatoria e quella facoltativa.

Vi è obbligo, per l’Amministrazione Finanziaria, di annullare e revocare un provvedimento amministrativo quando l’atto sia manifestatamente illegittimo a causa di:

  • errore di persona;
  • errore di calcolo;
  • errore sull’individuazione del tributo;
  • errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;
  • errore sul presupposto dell’imposta;
  • mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
  • mancanza di documentazione, successivamente sanata, non oltre i termini previsti a pena di decadenza.

L’obbligo non sussiste esclusivamente in presenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria nonché decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione.

La conseguenza dell’obbligatorietà dell’autotutela, nei casi di cui sopra, è che il diniego – espresso o tacito – di autotutela obbligatoria diviene un atto autonomamente impugnabile di fronte alla Corte di giustizia tributaria, cosa che in passato veniva negata di fronte ad un potere di autotutela meramente facoltativo.

Rimane invece facoltativo l’esercizio del potere di autotutela in tutti gli altri casi.

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