Con l’avvento della fatturazione elettronica, il tradizionale assolvimento dell’imposta di bollo con apposizione di una marca fisica è andato ovviamente scomparendo. Non è però scomparso l’obbligo di versamento dell’imposta che viene adesso effettuato attraverso l’apposizione di un “bollo virtuale”, cioè, indicando in un apposito campo della fattura elettronica che la stessa è soggetta ad imposta di bollo.
Sono tante le casistiche che possono comportare l’apposizione del bollo virtuale. Si pensi al caso delle prestazioni mediche, esenti sulla base dell’art. 10 del Decreto Iva, o di quelle fatture che riportano importi esclusi dalla base imponibile (ad esempio le spese anticipate in nome e per conto del cliente) o ancora importi fuori campo Iva (come tutte le operazioni dei c.d. forfetari).
In tutti questi casi, quando l’importo della fattura (o delle somme esenti o non imponibili o fuori campo Iva) è superiore a 77,47 euro sorge l’obbligo di apporre il bollo virtuale.
Ma se il bollo è virtuale, come si effettua il pagamento?
Di regola il pagamento va fatto per singoli trimestri, secondo questa scansione:
- bollo virtuale relativo al I trimestre, versamento entro il 31 maggio
- bollo virtuale relativo al II trimestre, versamento entro il 30 settembre
- bollo virtuale relativo al III trimestre, versamento entro il 30 novembre
- bollo virtuale relativo al IV trimestre, versamento entro il 28 febbraio
La norma prevede però che, se l’importo del bollo dovuto per il I trimestre o cumulativamente per il I e II trimestre non supera i 5.000 euro, il versamento può essere differito direttamente al 30 novembre, in uno con il versamento previsto per il III trimestre.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul portale “Fatture e Corrispettivi”:
- l’Elenco A, che elenca le fatture per le quali l’utente ha inserito l’imposta di bollo virtuale. Questo elenco non è modificabile;
- l’Elenco B, che elenca le fatture per le quali l’Agenzia ritiene vada apposto il bollo. Questo elenco è modificabile, in quanto l’utente può escludere tutte le fatture per le quali ritiene che il bollo non vada comunque apposto.