Il Decreto Rilancio estende ai mesi di aprile e maggio una serie di indennità, precedentemente introdotte dal Decreto Cura Italia, con requisiti differenziati in funzione del soggetto beneficiario. Tutte le indennità:
- non concorrono alla formazione del reddito
- sono erogate dall’INPS
- non sono tra loro cumulabili
- se spettanti a soggetti facenti parte di nuclei familiari già percettori di reddito di cittadinanza di importo inferiore all’indennità comportano l’erogazione di un’integrazione del reddito di cittadinanza fino all’ammontare dell’indennità dovuta
- per il mese di aprile, se relative a soggetti che hanno presentato la domanda per l’indennità di marzo, verranno erogate automaticamente senza necessità di alcuna domanda
Di seguito il dettaglio a seconda della tipologia di soggetto beneficiario.
Professionisti iscritti alla gestione separata
Mese di aprile
L’indennità di 600 euro, già erogata per il mese di marzo, verrà erogata anche ad aprile senza necessità di presentare una nuova domanda.
Mese di maggio
L’indennità per il mese di maggio sale a 1.000 euro ma soltanto se viene comprovata una riduzione del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al corrispondente bimestre 2019 di almeno il 33%.
Il reddito va individuato con il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, compreso l’ammortamento. La domanda andrà presentata all’Inps.
Professionisti iscritti alle casse private
Mesi di aprile e maggio
Vengono stanziati fondi per assicurare l’erogazione del “reddito di ultima istanza” anche per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che i beneficiari:
- non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
- non siano titolari di pensione.
Non cambiano le condizioni per l’erogazione.
Lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Mese di aprile
L’indennità di 600 euro, già erogata per il mese di marzo, verrà erogata anche ad aprile senza necessità di presentare una nuova domanda.
Mese di maggio
L’indennità per il mese di maggio sale a 1.000 euro ma solo per i soggetti che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data del 19 maggio 2020.
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani e commercianti
Mese di aprile
L’indennità di 600 euro, già erogata per il mese di marzo, verrà erogata anche ad aprile senza necessità di presentare una nuova domanda.
Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
Mese di aprile
L’indennità di 600 euro, già erogata per il mese di marzo, verrà erogata anche ad aprile senza necessità di presentare una nuova domanda.
La medesima indennità è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporti di lavoro dipendente, né di NASPI alla data del 19 maggio 2020.
Mese di maggio
Per i soggetti – anche lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali - che hanno cessato volontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data del 19 maggio 2020 è riconosciuta un’indennità di 1000 euro.
Operai agricoli a tempo determinato
Mese di aprile
L’indennità di 600 euro, già erogata per il mese di marzo, verrà erogata anche ad aprile senza necessità di presentare una nuova domanda. L’importo per il mese di aprile scenderà però a 500 euro.
Lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali
Mesi di aprile e maggio
Per i suddetti lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, spetta un indennità pari a 600 euro per ciascun mese. E’ comunque necessario che detti soggetti, al momento della presentazione della domanda:
- non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente
- non siano titolari di pensione
Lavoratori intermittenti
Mesi di aprile e maggio
Per i suddetti lavoratori che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, spetta un indennità pari a 600 euro per ciascun mese. E’ comunque necessario che detti soggetti, al momento della presentazione della domanda:
- non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente
- non siano titolari di pensione
Lavoratori autonomi titolari di contratti autonomi occasionali
Mesi di aprile e maggio
Per i suddetti lavoratori, se privi di partita Iva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano stati titolari di contratti autonomi occasionali nel periodo tra l’1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (con accredito di almeno una mensilità alla gestione separata INPS) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020, spetta un indennità pari a 600 euro per ciascun mese. E’ comunque necessario che detti soggetti, al momento della presentazione della domanda:
- non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente
- non siano titolari di pensione
Incaricati delle vendite a domicilio
Mesi di aprile e maggio
Per i suddetti lavoratori, se con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita Iva nonché iscritti alla Gestione Separata, alla data del 23 febbraio 2020, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, spetta un indennità pari a 600 euro per ciascun mese. E’ comunque necessario che detti soggetti, al momento della presentazione della domanda:
- non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente
- non siano titolari di pensione
Lavoratori dello spettacolo
Mesi di aprile e maggio
Per i suddetti lavoratori, iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, che hanno già percepito l’indennità nel mese di marzo, nonché per quelli con almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro, e non titolari di pensione, e' riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per ciascun mese. E’ comunque necessario che detti soggetti, alla data del 19 maggio 2020:
- non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato
- non siano titolari di pensione
Lavoratori domestici
Mesi di aprile e maggio
Per i suddetti lavoratori che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, è riconosciuta un’indennità pari a 500 euro per ciascun mese. L’indennità non spetta:
- ai lavoratori conviventi con il datore di lavoro
- a coloro che fruiscono della procedura di emersione
- ai titolari di pensione (a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità)
- ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico
Lavoratori sportivi
Mesi di aprile e maggio
Per i suddetti lavoratori, già attivi alla data del del 23 febbraio 2020, è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per ciascun mese. Per i soggetti già beneficiari dell’indennità prevista dal DL Cura Italia per il mese di marzo, le somme verranno erogate senza necessità di ulteriore domanda.