Fino al 15 luglio 2021 sarà possibile presentare la domanda per richiedere il bonus Centri Estivi.
Il contributo è previsto a supporto delle famiglie che, dall’1 gennaio al 30 giugno, abbiano sostenuto spese per l’iscrizione dei figli (conviventi minori di anni 14 figli disabili in situazione di gravità accertata (legge 104/1992), di qualsiasi età) a centri estivi e servizi per l’infanzia, o per servizi di baby sitting.
Il contributo riguarda le seguenti tipologie di lavoratori:
- lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;
- personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.
La domanda va presentata telematicamente, allegando alla domanda la documentazione attestante l’iscrizione (ad esempio, fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.), indicando i periodi di iscrizione (che non dovranno andare oltre il 30 giugno 2021) e specificando la partita IVA o il codice fiscale delle strutture prescelte.
La misura prevede un importo massimo di 100 euro a settimana, che verranno accreditate sul conto corrente/libretto postale/prepagata/bonifico indicato al momento della domanda dal richiedente.
Il bonus è accessibile a prescindere dalla sospensione delle attività scolastiche in presenza e dai periodi di quarantena causa infezione da Covid19.
La misura è incompatibile con la fruizione eventuale del bonus asilo nido negli stessi periodi.
Dunque, il bonus può essere erogato, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:
- la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
- l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa ovvero è sospeso dal lavoro ovvero è beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
- i genitori hanno fruito del congedo COVID 2021
Maggiori dettagli sono stati chiariti dall'INPS al paragrafo 3 della circolare n. 58/2021.