Bonus centri estivi, come funziona il rimborso

Fino al 15 luglio 2021 sarà possibile presentare la domanda per richiedere il bonus Centri Estivi.

Il contributo è previsto a supporto delle famiglie che, dall’1 gennaio al 30 giugno, abbiano sostenuto spese per l’iscrizione dei figli (conviventi minori di anni 14 figli disabili in situazione di gravità accertata (legge 104/1992), di qualsiasi età) a centri estivi e servizi per l’infanzia, o per servizi di baby sitting.

Il contributo riguarda le seguenti tipologie di lavoratori:

  • lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS;
  • lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;
  • personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.

La domanda va presentata telematicamente, allegando alla domanda la documentazione attestante l’iscrizione (ad esempio, fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.), indicando i periodi di iscrizione (che non dovranno andare oltre il 30 giugno 2021) e specificando la partita IVA o il codice fiscale delle strutture prescelte.

La misura prevede un importo massimo di 100 euro a settimana, che verranno accreditate sul conto corrente/libretto postale/prepagata/bonifico indicato al momento della domanda dal richiedente.

Il bonus è accessibile a prescindere dalla sospensione delle attività scolastiche in presenza e dai periodi di quarantena causa infezione da Covid19.

La misura è incompatibile con la fruizione eventuale del bonus asilo nido negli stessi periodi.

Dunque, il bonus può essere erogato, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:

  • la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
  • l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa ovvero è sospeso dal lavoro ovvero è beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
  • i genitori hanno fruito del congedo COVID 2021

Maggiori dettagli sono stati chiariti dall'INPS al paragrafo 3 della circolare n. 58/2021.

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