Con un decreto-legge non preannunciato, approvato nella seduta del 26 marzo 2024, il Governo attua un’ulteriore stretta sulle residue possibilità di utilizzo del superbonus, e degli altri bonus edilizi, nella forma dello sconto in fattura e della cessione del credito. Vediamo in dettaglio le modifiche approvate.
Terzo settore, IACP, Cooperative di abitazione
La prima modifica riguarda l’eliminazione delle residue casistiche in cui era ancora possibile beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito, cioè quelle previste per il Terzo Settore, gli IACP e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, salvo che entro la data di entrata in vigore del decreto non sia stato acquisito il titolo abilitativo e siano iniziati i lavori o sia stato stipulato un accordo vincolante per la loro realizzazione.
Aree terremotate
Per le aree terremotate la possibilità di cessione/sconto è stata mantenuta ma solo con tetto di spesa massimo fissato in 400 milioni di euro. In tutti gli altri casi, la possibilità di cessione/sconto dopo l’entrata in vigore del decreto viene meno.
Barriere architettoniche
L’eliminazione della cessione/sconto viene estesa anche alle residue casistiche previste per il bonus barriere architettoniche, cioè:
- condomini, per interventi realizzati su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa
- persone fisiche con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (salvo che nel nucleo familiare non fosse presente un soggetto in condizioni di disabilità)
Anche qui l’opzione è salva solo se, prima dell’entrata in vigore del decreto, è stato presentata richiesta del titolo abilitativo e siano iniziati i lavori o sia stato stipulato un accordo vincolante per la loro realizzazione.
In tutti gli altri casi, cessione e sconto non sono più applicabili
Lavori prenotati prima del 16 febbraio 2023
Stop alla cessione/sconto anche per tutte le CILAS presentate prima del 16 febbraio 2023 – che finora consentivano il beneficio – nel caso in cui alla data del 30 marzo 2024 non sia stata pagata nessuna fattura collegata a lavori effettivamente realizzati.
Remissione in bonis
Viene infine eliminata la c.d. remissione in bonis, cioè la possibilità, pagando una sanzione di 250 euro, di inviare le comunicazioni di cessione/sconto entro il 15 ottobre 2024. Il 4 aprile 2024 rappresenta quindi l’ultima spiaggia per chi volesse operare la cessione/sconto integrale per le spese sostenute nel 2023 e per la cessione delle rate residue degli anni precedenti.
Comunicazione informativa
Il decreto introduce un obbligo di comunicazione per tutti i bonus edilizi al fine di acquisire informazioni sull’entità dei crediti agevolabili.
In particolare dovranno essere comunicati:
- i dati catastali relativi agli immobili oggetto di intervento;
- le spese sostenute nel 2024 fino alla data di entrata in vigore del decreto;
- le spese che prevedibilmente verranno sostenute nel 2024 e nel 2025;
- le percentuali di detrazioni spettanti in relazione alle spese effettuate e da effettuarsi
Le comunicazioni andranno effettuate sia da chi aveva già ottenuto un titolo abilitativo entro il 31 dicembre 2023 sia da chi ha ottenuto un titolo abilitativo nel 2024.
L’omessa trasmissione della comunicazione comporterà:
- per i lavori già avviati prima dell’entrata in vigore del decreto, una sanzione amministrativa di euro 10.000;
- per i lavori avviati successivamente all’entrata in vigore del decreto, la decadenza dell’agevolazione fiscale
Contribuenti con debiti erariali
Infine il decreto prevede, per i soggetti titolari di crediti derivanti da interventi edilizi, che venga sospesa l’utilizzabilità dei crediti fino a concorrenza di quanto dovuto in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.