BONUS FACCIATE CON DETRAZIONE AL 90%

La legge di bilancio 2020, oltre ad aver confermato tutti i bonus immobiliari esistenti, ha previsto una detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici, già ridenominata “bonus facciate”, con la quale viene riconosciuta una detrazione d’imposta del 90% della spesa sostenuta.

La detrazione riguarda le spese documentate sostenute per il solo anno 2020 (salvo proroghe) per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zone specifiche. Gli interventi agevolabili riguardando solo quelli sulle strutture opache della facciata, sui balconi o su ornamenti e fregi e sono agevolabili anche la sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Stante la formulazione generica della legge, la detrazione dovrebbe spettare anche per le facciate di edifici diversi dai condomìni, ma sul punto si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Un’altra limitazione è rappresentata dalla zona in cui è ubicato l’immobile. L’agevolazione spetta infatti solo per gli edifici ubicati in zona A o B di cui all’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. Dette zone vengono così definite:

  • zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

Anche se le due zone, così considerate, dovrebbero coprire la gran parte degli edifici, è comunque opportuno verificare l’appartenenza del proprio edificio ad una delle predette zone.

Dalla lettera della norma, l’agevolazione dovrebbe spettare sia per i soggetti IRPEF che per i soggetti IRES, e viene ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dall’anno di sostenimento della spesa.

 

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