È stato recentemente approvato il nuovo Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.
Ovvero le nuove regole gestionali degli archivi dei cosiddetti “cattivi pagatori”.
Si tratta di archivi a disposizione delle stesse banche/finanziarie segnalanti per valutare l’affidabilità di potenziali nuovi clienti: tali archivi raccolgono i dati di chi paga in ritardo (o non paga affatto) le rate di prestiti, finanziamenti, contratti di credito al consumo, mutui, etc.
Il Codice non solo regolamenta le modalità di gestione dei dati, ma sancisce anche i diritti degli iscritti in ambito privacy.
Per i morosi è previsto l’inserimento in una black list, una lista nera dei cattivi pagatori: le segnalazioni devono essere preannunciate con una lettera raccomandata oppure d’ora in poi – con le riforme apportate al codice della privacy al settore del credito al consumo – anche con un sms, se il sottoscrittore del contratto ha acconsentito in partenza a ricevere questa forma di comunicazione.
La notizia che preannuncia l’inserimento dei propri dati in Crif (Centrale rischi finanziari) potrà arrivare quindi anche sul telefonino: i cattivi pagatori riceveranno un sms prima di essere segnalati, così da un lato il sistema si velocizza, dall’altro il debitore è più garantito dal rischio di segnalazioni effettuate a sua insaputa. Questo sistema riguarderà non più solo i prestiti ed i mutui, ma anche i leasing, i noleggi a lungo termine e tutte le nuove forme di finanziamento rese disponibili dalle varie piattaforme Fintech che operano sul web.
Si rimane segnalati in Crif per un tempo diverso in base alla gravità dell’inadempimento o al tipo di finanziamento richiesto, in modo da evitare che, ad esempio, chi ha saltato solo un paio di rate ma in seguito le ha rimborsate venga equiparato ad un moroso cronico.
Ecco precisamente quali sono i nuovi tempi di conservazione che entreranno in vigore a breve (il nuovo Codice deontologico è già stato approvato con l’impegno delle associazioni di categoria ad applicarlo):
- in caso di richiesta di un prestito: massimo 180 giorni, che si riducono a 90 se la richiesta non è accolta oppure l’interessato rinuncia prima dell’erogazione;
- se il prestito viene integralmente rimborsato senza ritardi: non oltre 5 anni dalla data di scadenza del contratto (il tempo può allungarsi se in Crif ci sono informazioni di mancati pagamenti dello stesso debitore relativi ad altri contratti);
- se i pagamenti vengono eseguiti in ritardo non superiore a due rate o due mesi, entro i quali le insolvenze vengono regolarizzate: un anno a partire dal saldo del dovuto pregresso; se i ritardi invece superano due rate o due mesi, il termine si raddoppia e diventa due anni, decorrenti sempre dal momento della avvenuta regolarizzazione;
- se i debiti non vengono rimborsati, le informazioni sui mancati pagamenti rimarranno in Crif per un tempo massimo di 3 anni, decorrenti dalla scadenza del contratto e dunque dal termine del piano di rimborso prestabilito; ma se subentrano vicende che rendono necessario un aggiornamento dei dati è possibile arrivare alla conservazione dei dati fino a 5 anni.
Trattandosi di dati personali, il nuovo Codice prevede anche misure per la loro protezione dai furti e dai crash dei sistemi informativi; vengono anche stabilite garanzie per circoscrivere al minimo indispensabile il numero di persone autorizzate che potrà consultarli. Tutto questo dovrà essere riepilogato in un’apposita informativa da comunicare al sottoscrittore prima della sottoscrizione di ogni prestito i cui dati potranno essere inseriti in Crif o in un altro Sistema di informazioni creditizie (Sic).