Com’è noto, a partire dal 1° gennaio 2008, l’Iva relativa agli acquisti e alle spese di utilizzo dei telefoni cellulari è divenuta detraibile sulla base dei principi generali di cui all’articolo 19 D.P.R. 633/1972.
Pertanto, l’imposta relativa all’acquisto e all’utilizzo di tali beni:
è detraibile al 100%, laddove il telefono cellulare sia utilizzato esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale;
è indetraibile, totalmente o parzialmente, nella misura in cui il bene sia utilizzato, in tutto o in parte, per fini privati e per l’esercizio dell’attività d’impresa o professionale.
Sul punto va ricordato che l’articolo 1, comma 255, L. 244/2007 aveva però stabilito che il Fisco, nel fissare i criteri selettivi per l’effettuazione dei controlli in ambito Iva relativamente al periodo 2008-2012, doveva concentrare l’attività di verifica sui contribuenti che, a partire dal 1° gennaio 2008, computavano in detrazione l’Iva sugli acquisti e sull’utilizzo dei telefoni cellulari in misura superiore al 50%.
Dunque, se il soggetto Iva è in grado di dimostrare un uso esclusivo per finalità aziendali/professionali, comprovabile in modo oggettivo e tramite idonea e apposita documentazione, sarà possibile detrarre il 100% dell’Iva sui cellulari e sulle relative spese di gestione.
In tutte le altre ipotesi (e si tratta della maggior parte delle situazioni, vista la difficoltà di trovare una metodologia oggettiva di rendicontazione e di riconducibilità di tali spese all’esclusivo uso aziendale/professionale), quando l’utilizzo aziendale/professionale non è esclusivo oppure quando non è possibile distinguere l’uso aziendale/professionale e l’uso personale, sarà consigliabile detrarre l’Iva nella misura del 50%.