Con l’approvazione del Decreto Energia, il Governo ha introdotto una sanatoria delle irregolarità commesse dagli esercenti nel certificare i corrispettivi nel periodo dall’1.1.2022 al 30.6.2023.
Le irregolarità sanabili sono le seguenti:
- mancata o non tempestiva memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi;
- memorizzazione e/o trasmissione incompleta o non veritiera dei dati dei corrispettivi;
- mancata trasmissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto;
- emissione di ricevute fiscali o scontrini fiscali per un importo inferiore a quello effettivo.
Il condono ricomprende anche le violazioni già oggetto di constatazione al 31.10.2023, purché non sia stato ricevuto l’atto di contestazione al momento del ravvedimento, consentendo di applicare il ravvedimento operoso che sarebbe altrimenti inibito.
Sarà quindi possibile:
- ridurre la sanzione a 1/7 per le violazioni commesse nel 2022
- ridurre la sanzione a 1/8 per le violazioni commesse nel 2023
Per ottenere il beneficio, il ravvedimento operoso dovrà essere completato entro il 15 dicembre 2023.
E’ evidente che, nel caso in cui le violazioni hanno comportato una mancata contabilizzazione di ricavi (ad esempio una mancata emissione di scontrini per l’anno 2022), si dovrà provvedere al ravvedimento delle imposte sui redditi per evitare la sanzione da infedele dichiarazione.
Il ravvedimento, inoltre, dovrà riguardare anche le LIPE già presentate.
Infine va considerato che in sede di ravvedimento non è possibile beneficiare del cumulo giuridico, cioè di quel meccanismo che prevede l’irrogazione di una unica pena nel caso di più violazioni, applicando la sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Va quindi attentamente valutato, calcoli alla mano, se nel caso specifico vi sarà un beneficio maggiore in caso di ravvedimento o attendendo la contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.