Compensazioni: dal 1° luglio al via i nuovi limiti

Così come previsto dalla Legge di bilancio 2024, dal 1° luglio scatta un nuovo divieto di compensazione a cui i contribuenti dovranno prestare massima attenzione per evitare di vedersi respinti gli F24 inviati.

Oltre a prevedere che tutti gli F24 che presentano compensazioni debbano obbligatoriamente passare per i canali telematici, viene stabilito il divieto di compensazione per tutti i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Nel calcolo della soglia dei 100.000 euro vanno quindi inclusi i debiti per i quali:

  • sia scaduto il termine di pagamento del debito;
  • non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere;
  • non siano in essere piani di rateazione.

È stato altresì chiarito che il limite dei 100.000 euro è un limite assoluto. Quindi anche qualora un contribuente abbia, ad esempio, crediti per 150.000 euro debiti iscritti a ruolo per 110.000 euro, non potrà utilizzare nessun credito in compensazione, neanche l’eccedenza dei 150.000 euro rispetto ai 110.000.

Il divieto non riguarda i crediti nei confronti di INPS e INAIL che saranno quindi normalmente compensabili anche in presenza di somme iscritte a ruolo superiori a 100.000 euro.

Una volta inviato l’F24 con la compensazione:

  • l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio;
  • qualora, in esito all’attività di controllo, i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto.

Si ricorda altresì che è tutt’ora in vigore l’art. 31 del D.L. 78/20210 che prevedeva a decorrere dal giorno 1° gennaio 2011 il divieto di compensazioni in caso di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti, d’importo superiore a euro 1.500, limitando la possibilità per il contribuente di effettuare compensazioni di tributi a credito maturati nei confronti dell’Erario (IVA, Irpef, Ires, imposte sostitutive, ritenute alla fonte ecc.) attraverso il mod. F24. In caso di utilizzo di crediti non compensabili è prevista una sanzione amministrativa pari al 50% di quanto indebitamente compensato.

È quindi essenziale che il contribuente proceda, prima di ogni compensazione, a verificare l’esistenza di cartelle esattoriali emesse nei propri confronti, scadute e non ancora pagate, relative a debiti verso l’Erario, autorizzando espressamente il proprio commercialista all’effettuazione delle compensazioni nel caso ne ricorrano i requisiti.

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