Il Decreto Rilancio conferma, pur con qualche piccola modifica, le anticipazioni circolate in merito al contributo a fondo perduto che verrà erogato per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza COVID-19.
Contributo a fondo perduto
Il contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.
Sono esclusi da detto contributo:
- i soggetti cui l’attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza
- gli enti pubblici
- gli intermediari finanziari
- le società di partecipazione finanziaria (holding)
- i professionisti
- i lavoratori dipendenti
- i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
- i lavoratori dello spettacolo
Il contributo spetta ai titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nell’anno 2019, e che abbiano avuto una riduzione di almeno un terzo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente mese del 2019, mentre il contributo spetta in ogni caso ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1 gennaio 2019.
L’ammontare del contributo è pari:
- al 20% del calo di fatturato del mese di aprile, per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente;
- al 15% del calo di fatturato del mese di aprile, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente;
- al 10% del calo di fatturato del mese di aprile, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
L’importo del contributo non può comunque essere inferiore a 1000 euro per le persone fisiche e a 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo, previa presentazione di apposita istanza che verrà attivata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, verrà accreditato direttamente su conto corrente bancario o postale.
Taglio dell’Irap
Un’altra anticipazione confermata è quella relativa al taglio dell’Irap.
In particolar modo l’art. 24 del Decreto prevede che non siano dovuti né il saldo Irap per l’anno 2019 né il primo acconto per il 2020, entrambi con scadenza 30 giugno.
La disposizione:
- si applica a imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo precedente
- non si applica a imprese di assicurazione, amministrazioni pubbliche, intermediari finanziari e società di partecipazione (holding).
Dopo alcune incertezze in merito all’interpretazione della norma, lo stesso MEF ha confermato che il primo acconto per l’anno 2020, nonostante non debba essere pagato, verrà comunque detratto dall’imposta dovuta l’anno prossimo, che risulterà quindi ridotta come se l’acconto fosse stato versato.