Le Legge di Bilancio proroga anche per il primo trimestre 2023 l’agevolazione, introdotta inizialmente per il primo trimestre 2022 dal D.L. 21/2022 e da ultimo prorogata per il quarto trimestre 2022 con il D.L. 144/2022, per le imprese esercenti attività agricola e della pesca, nonché alle imprese esercenti attività agromeccanica, in relazione al carburante acquistato per la trazione dei mezzi utilizzati.
Il credito d’imposta, pari al 20% del costo sostenuto, spetta anche per la spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali. Quest’ultima agevolazione è però limitata alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, con esclusione quindi di quelle esercenti attività agromeccanica.
Il credito è utilizzabile in compensazione orizzontale entro il 30 giugno 2023, a seguito di proroga prevista sempre dalla Legge di Bilancio. In alternativa all’utilizzo del credito, è possibile effettuare una cessione dello stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari). Per il credito del primo trimestre 2023 il termine per effettuare la compensazione o la cessione è più lungo, arrivando al 31 dicembre 2023.
Con la Legge di Bilancio viene altresì prorogato al 16 marzo 2023 il termine entro cui i beneficiari dell’agevolazione, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione di quanto non ancora fruito, sono tenuti a inviare all’agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.
Il beneficio dovrebbe applicarsi sia alle attività che producono reddito d’impresa che a quelle che producono reddito agrario, anche se non vi è stato alcun chiarimento in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate.