Con l’approvazione del Decreto Omnibus viene introdotto un nuovo credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore della microelettronica. Il credito d’imposta in questione è alternativo a quello, già esistente, sulle spese di ricerca e sviluppo, non potendosi quindi chiedere entrambi per i medesimi costi.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e viene
riconosciuto anche qualora le attività di ricerca e sviluppo siano svolte mediante contratti stipulati con imprese residenti o localizzate:
- in altri Stati membri dell’Unione Europea;
- negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo;
- in Stati compresi nell’elenco previsto dal D.M. 4.09.1996.
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti tipologie di spesa:
- le spese per il personale impiegato nel progetto;
- i costi relativi alla strumentazione e alle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ed è subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria. Per le imprese non soggette alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 D.Lgs. 39/2010.
Per la fruizione dell’incentivo, i soggetti beneficiari sono tenuti a richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo al fine di avere la certezza sull’utilizzabilità del credito, evitando recuperi da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
L’attuazione del credito d’imposta avverrà a seguito di decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che stabiliranno i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti.