Con una recente delibera CONSOB, che adegua l’Italia al Regolamento UE 2020/1503, è stata dato il via libera definitivo alle Srl "ordinarie" per finanziarsi attraverso il crowdfunding. Questa è una opportunità importante per le piccole e medie imprese, poiché il crowdfunding offre loro un'alternativa di finanziamento più accessibile e snella rispetto ai tradizionali canali bancari.
Grazie a questa nuova possibilità le s.r.l. potranno offrire le proprie quote di partecipazione attraverso le piattaforme di crowdfunding. Le quote possono essere sottoscritte dagli investitori che devono essere messi in condizione di investire nel progetto di finanziamento attraverso una apposita comunicazione, da predisporsi da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding (banche e società finanziarie abilitate), che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta.
L’acquisto e l’alienazione delle quote non necessiterà della stipula di un contratto scritto quando:
- la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento;
- l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario.
I soggetti che intendono aderire all'offerta al pubblico delle partecipazioni nella s.r.l devono conferire mandato agli intermediari incaricati affinché questi:
- effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori;
- rilascino su richiesta una certificazione comprovante la titolarità delle quote;
- consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote;
- accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere l'intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza.
Sono previste pesanti sanzioni a carico dei fornitori di servizi di crowdfunding che non applichino correttamente le regole, visto che le somme andranno da euro cinquecento fino ad euro cinquecentomila.
La vigilanza sul crowdfunding viene assegnata a due autorità: la CONSOB e la Banca d’Italia.
La prima vigilerà in merito al rispetto degli obblighi:
- in materia di trasparenza, per ciò che riguarda le informazioni delle prestazioni di servizi di crowdfunding;
- in materia di correttezza, per ciò che riguarda le procedure intorno al crowdfunding, la gestione di eventuali controversie e conflitti di interesse, conformità alle norme.
La Banca d’Italia, da par suo, dovrà verificare il rispetto degli obblighi del regolamento UE, cioè:
- verificare l’adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio;
- verificare i requisiti della società;
- verificare l’organizzazione interna della società, contabile sistemi di remunerazione e gestione dei rischi interna;
- controllare i requisiti dei soggetti che partecipano al capitale del fornitore di servizi di crowdfunding;
- applicare verifiche verso i titolari dei progetti;
- verificare i requisiti degli esponenti in azienda del fornitore di servizi di crowdfunding.