Il credito d’imposta per l’affitto di botteghe e negozi non è un’agevolazione fiscalmente rilevante, non è tassabile e non partecipa quindi né al reddito né alla base imponibile IRAP. Questa è l’importante novità prevista dal disegno di legge di conversione del decreto Cura Italia, approvato in prima lettura da parte del Senato nella seduta dello scorso 9 aprile 2020.
L’art. 65 D.L. 18/2020 riconosce, per il solo mese di marzo 2020 e nella misura del 60% del canone di locazione contrattualmente convenuto per tale mese, agli esercenti attività di impresa ritenute “non essenziali” che sono conduttori di immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Dal momento che tale misura si propone di ristorare il beneficiario dal costo del canone, maturerà soltanto dopo l’avvenuto pagamento: pertanto, è consigliabile effettuarlo con mezzi tracciabili (bonifico, addebito SEPA, carta di credito, ecc.) entro e non oltre il giorno precedente a quello di utilizzo del credito d’imposta.
Non è ancora stato chiarito esplicitamente che cosa succede nel caso in cui nel contratto sia convenuto un unico canone per più immobili appartenenti a categorie diverse (per esempio, uno alla categoria C/1 e uno a quella C/2).
Sono esclusi dalla misura tutti gli immobili di categoria catastale differente dalla C/1.