Dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 sarà possibile presentare le domande per il credito d’imposta sanificazione introdotto dall’art. 32 del Decreto Sostegni-bis. Detto articolo ha riproposto il credito d’imposta fruibile a fronte di spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Il credito d’imposta, fruibile nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 fino ad un massimo di 60.000 euro per beneficiario, spetta ai seguenti soggetti:
- esercenti attività d’impresa
- esercenti attività artistica e professionale
- enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti
- strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso di codice identificativo ex art. 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019
Le tipologie di spese agevolabili sono le seguenti:
- sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività. L’attività può essere svolta anche in economia;
- somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi a fruire del beneficio;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Si rammenta che la percentuale del 30% è una percentuale massima in quanto, in funzione delle domande presentate e dei fondi disponibili, la percentuale effettiva (che potrà essere anche inferiore) verrà determinata con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.